Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi")
Primo firmatario
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 4 ottobre 2018 n. 15 )
1.
Il
comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 4 ottobre 2018 n. 15 (Norme di attuazione della
legge 21 novembre 2000, n. 353 "
") è sostituito dal seguente: "
E' vietato l'abbruciamento di materiale vegetale di cui all'
articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 16 dicembre e il 31 marzo dell'anno successivo. ".
Legge quadro in materia di incendi boschivi
2.