Ulteriori modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 'Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico'
Primo firmatario
Altri firmatari
CANE ANDREA CERUTTI ANDREA FAVA MAURO GAGLIASSO MATTEO GAVAZZA GIANLUCA MARIN VALTER POGGIO GIOVANNI BATTISTA RICCA FABRIZIO
Art. 1.
(Sostituzione dell'articolo 13)
1.
L'
articolo 13 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico), è sostituito dal seguente: "
(Norma finale)
Agli esercizi pubblici e commerciali, ai circoli privati, a tutti i locali pubblici o aperti al pubblico, nonché alle sale da gioco e alle sale scommesse presso cui, alla data del 19 maggio 2016, erano collocati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
r.d. 773/1931 , non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di mutamento di titolarità, a seguito di cessione o affitto d'azienda o di ramo d'azienda, dei locali in cui sono installati gli apparecchi per il gioco o di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
r.d. 773/1931 , esistenti alla data del 19 maggio 2016 ".
Art. 13
1.
2.
Art. 2.
(Clausola di neutralità finanziaria)
1.
Dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 3.
(Dichiarazione di urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.