Proposta di legge regionale n. 56 presentata il 11 novembre 2019
Ulteriori modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 'Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico'

Art. 1. 
(Sostituzione dell'articolo 13)
1. 
L' articolo 13 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico), è sostituito dal seguente: "
Art. 13
(Norma finale)
1.
Agli esercizi pubblici e commerciali, ai circoli privati, a tutti i locali pubblici o aperti al pubblico, nonché alle sale da gioco e alle sale scommesse presso cui, alla data del 19 maggio 2016, erano collocati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 , non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di mutamento di titolarità, a seguito di cessione o affitto d'azienda o di ramo d'azienda, dei locali in cui sono installati gli apparecchi per il gioco o di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 , esistenti alla data del 19 maggio 2016
".
Art. 2. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 3. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.