Legge regionale di abrogazione e razionalizzazione dell'ordinamento giuridico regionale
Art. 1.
(Finalità)
1.
La presente legge, in attuazione dell'
articolo 48 dello Statuto provvede alla razionalizzazione del complesso normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di leggi regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate.
Art. 2.
(Abrogazione di leggi regionali)
1.
Sono abrogate le disposizioni regionali elencate nell'allegato A alla presente legge.
2.
Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni regionali individuate nell'allegato B alla presente legge.
3.
Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.
4.
Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'allegato alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 (Abrogazione delle leggi) delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il
codice civile
.
5.
A far data dall'entrata in vigore della presente legge la struttura tecnica regionale di cui all'
articolo 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) (numero 22 dell'allegato B) è soppressa. I procedimenti in corso sono conclusi con l'archiviazione della richiesta di parere di cui viene data comunicazione al richiedente.