Proposta di legge regionale n. 53 presentata il 22 ottobre 2019
Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico)

Art. 1. 
(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 )
1. 
Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico), sono aggiunte le seguenti: "
i bis)
. uffici postali;
i ter)
. servizi di trasferimento denaro (money transfer).
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2016 n. 9 è aggiunto il seguente: "
1 bis.
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se gli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 , sono collocati in un comune differente da quello sul quale insiste il luogo sensibile.
1 ter.
Nei casi di cui al comma 1 bis, l'attività istruttoria per l'applicazione della norma di cui al comma 1 è in capo alla responsabilità del comune sede del luogo sensibile. L'attività di controllo è esercitata invece dal comune nel quale è collocato l'apparecchio di gioco, una volta informato dall'amministrazione confinante sede del luogo sensibile.
".
Art. 2. 
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 9/2016 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/2016 è sostituito dal seguente: "
1.
I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 , nella misura massima di dieci ore di funzionamento suddivise in almeno due differenti fasce orarie, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/2016 è aggiunto il seguente: "
1 bis.
Il primo giorno del pagamento delle pensioni di ciascun mese gli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 , sono disattivati per l'intera giornata.
".
Art. 3. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.