Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico)
Primo firmatario
Altri firmatari
DISABATO SARAH FREDIANI FRANCESCA MARTINETTI IVANO SACCO SEAN
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 )
1.
Dopo la
lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico), sono aggiunte le seguenti: "
. uffici postali;
. servizi di trasferimento denaro (money transfer). ".
i bis)
i ter)
2.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2016 n. 9 è aggiunto il seguente: "
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se gli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
r.d. 773/1931 , sono collocati in un comune differente da quello sul quale insiste il luogo sensibile.
Nei casi di cui al comma 1 bis, l'attività istruttoria per l'applicazione della norma di cui al comma 1 è in capo alla responsabilità del comune sede del luogo sensibile. L'attività di controllo è esercitata invece dal comune nel quale è collocato l'apparecchio di gioco, una volta informato dall'amministrazione confinante sede del luogo sensibile. ".
1 bis.
1 ter.
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 9/2016 )
1.
Il
comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/2016 è sostituito dal seguente: "
I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
r.d. 773/1931 , nella misura massima di dieci ore di funzionamento suddivise in almeno due differenti fasce orarie, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). ".
1.
2.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/2016 è aggiunto il seguente: "
Il primo giorno del pagamento delle pensioni di ciascun mese gli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
r.d. 773/1931 , sono disattivati per l'intera giornata. ".
1 bis.