Proposta di legge regionale n. 52 presentata il 21 ottobre 2019
Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 28 'Istituzione del garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale'

Art. 1. 
(Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e delle forze dell'ordine)
1. 
È istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e delle forze dell'ordine nell'ambito del territorio della Regione, di seguito denominato Garante, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone.
2. 
Tra i soggetti di cui al comma 1 rientrano le persone ristrette negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, le persone ammesse a misure alternative nonché coloro che svolgono servizio lavorativo come dipendenti dei corpi di cui all' articolo 16 della legge 1aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e di cui all' articolo1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria).
3. 
Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, contribuisce a garantire i diritti delle persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte al trattamento sanitario obbligatorio, delle persone ospiti dei centri di prima accoglienza o presenti nei centri di identificazione ed espulsione per stranieri nonché dei soggetti di cui al comma 2 che prestano la loro attività lavorativa presso gli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni.
4. 
Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
Art. 2. 
(Modifiche all'articolo 4)
1. 
Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente: "
c bis)
della collaborazione dei rappresentanti sindacali e delle associazioni delle forze dell'ordine a livello regionale.
"
Art. 3. 
(Modifiche all'articolo 5)
1. 
Alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 5, dopo le parole "
diritto alla salute,
" sono aggiunte le seguenti: "
al diritto alla sicurezza e incolumità, al miglioramento della qualità e delle condizioni di lavoro,
".
2. 
Alla lettera f) del comma 1, dell'articolo 5 lett. f), dopo le parole "
della libertà personale
", sono aggiunte le seguenti: "
, e delle complessità e peculiarità che caratterizzano il lavoro svolto dalle forze dell'ordine
".
Art. 4. 
(Disposizione transitoria)
1. 
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta Regionale attribuisce, con proprio decreto, al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e delle forze dell'ordine le ulteriori competenze introdotte dall'articolo 1.
Art. 5. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto agli stessi si fa fronte tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie già disciplinate nell'ordinamento regionale.