Proposta di legge regionale n. 51 presentata il 11 ottobre 2019
Fondo immobiliare non oneroso dedicato all'attivita' di friendly repossess di immobili residenziali prima casa

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dell'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, degli articoli 30 e 31 della Carta Sociale Europea, dell'articolo 47, comma 2 della Costituzione, nonché dell'articolo 10 dello Statuto, promuove politiche volte a sostenere i titolari di mutui ipotecari sulla prima casa in condizione di temporaneo disagio economico.
Art. 2. 
(Definizione)
1. 
Per attività di friendly repossess ai fini della presente legge si intende la vendita dell'immobile da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 4, con la contestuale sottoscrizione del contratto di locazione e della opzione di rientro in possesso dello stesso immobile.
Art. 3. 
(Destinatari)
1. 
Sono destinatari dell'intervento di cui alla presente legge i titolari, residenti in Piemonte, di mutui ipotecari sulla prima casa di abitazione, con debito originario pari all'80 per cento dell'immobile, contratti con istituti di credito operanti sul territorio regionale, che abbiano sottoscritto i Protocolli di cui all'articolo 4, comma 1. Sono escluse le unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A1 e A8.
2. 
I soggetti di cui al comma 1 devono versare in condizione di temporaneo disagio economico dovuta, in particolare, a una situazione di illiquidità o di difficoltà finanziaria transitoria e devono già aver esperito tutti i consueti strumenti di ristrutturazione del debito, previsti dalla vigente normativa nazionale.
3. 
I soggetti di cui al comma 1, inoltre, non devono essere proprietari di altri beni immobili ad uso abitativo, ad eccezione di eventuali comproprietà per quote non superiori al 25 per cento della proprietà totale.
Art. 4. 
(Fondo immobiliare non oneroso dedicato all'attività di friendly repossess di immobili residenziali prima casa)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 1 è promossa l'istituzione, attraverso appositi Protocolli d'intesa con gli istituti di credito e le fondazioni bancarie operanti sul territorio regionale, di un Fondo immobiliare non oneroso dedicato all'attività di friendly repossess di immobili residenziali prima casa.
2. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con apposito provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, le modalità attuative del Fondo di cui al comma 1, con particolare attenzione al prezzo e alle modalità di acquisto dell'immobile da parte del Fondo stesso, alla sostenibilità dei canoni di locazione generati dall'operazione di friendly repossess, nonché alle modalità di successivo riacquisto dell'immobile mediante l'esercizio di un patto di riscatto o di un'opzione di acquisto.
Art. 5. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.
2. 
Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità annuale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contiene in particolare:
a) 
lo stato di attuazione della legge e la descrizione puntuale dei Protocolli sottoscritti in base all'articolo 4, comma 1 e dei risultati ottenuti;
b) 
l'esigenza di nuovi interventi rispetto alle finalità di cui all'articolo 1;
c) 
le criticità emerse.
3. 
La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
4. 
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 1, 2 e 3.
Art. 6. 
(Clausola di invarianza)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 7. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.