Proposta di legge regionale n. 50 presentata il 08 ottobre 2019
Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato
Primo firmatario

RUZZOLA PAOLO

Art. 1. 
(Finalità e istituzione)
1. 
La Regione Piemonte, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone vittime di reato istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per la tutela della vittime di reato, di seguito denominato Garante.
2. 
Il Garante è eletto dal Consiglio regionale e, nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
Art. 2. 
(Beneficiari degli interventi)
1. 
Il Garante opera nei confronti delle vittime dei reati previsti dal Codice Penale , Libro Secondo (Dei delitti in particolare), Titoli VI (Dei delitti contro l'incolumità pubblica) e XII (Dei delitti contro la persona), nonché per i delitti previsti dagli articoli 624 bis, 628, 629, 630 e 644 del medesimo Codice penale , commessi nel territorio della Regione.
2. 
Si intende per vittima del reato di cui al comma 1 la persona offesa dal reato e, qualora questa sia deceduta in conseguenza del reato, i parenti entro il primo grado, il coniuge, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di adozione e chi, pur non essendo coniuge, era con essa stabile convivente.
Art. 3. 
(Funzioni)
1. 
Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) 
fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato mediante le informazioni indicate nel comma 2;
b) 
collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del sistema regionale per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati;
c) 
segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti atti, commenti o atteggiamenti offensivi e lesivi della dignità della persona e situazioni accertate di violazione dei diritti, nonché casi in cui le misure adottate non risultano adeguate alla tutela della vittima di reato;
d) 
promuove azioni al fine di rendere effettiva la corretta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei dati personali e sensibili a tutela dei soggetti di cui all'art. 2;
e) 
promuove azioni affinchè sia garantita l'effettiva disponibilità e accessibilità sul territorio regionale di strutture per l'orientamento e l'assistenza delle vittime;
f) 
può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive;
g) 
può intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell' articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per assicurare ai soggetti di cui all'art. 2 la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari e il rispetto delle procedure e dei termini di definizione;
h) 
promuove la partecipazione della Regione e realizza iniziative a favore delle vittime di reato in collaborazione con gli enti locali, le Aziende per i servizi sanitari, le istituzioni scolastiche, le altre istituzioni nonché le associazioni, con particolare riferimento a quelle per la tutela dei diritti dei consumatori e utenti e altri soggetti, enti e associazioni non aventi scopo di lucro che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge;
i) 
promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sociali e della polizia locale, e favorisce e promuove la stipulazione di intese con le autorità statali competenti affinchè a tale formazione possano partecipare anche gli operatori delle Forze dell'ordine;
l) 
promuove attività informative sul territorio, anche tramite i servizi sociali dei comuni e le associazioni che svolgono azioni di tutela delle persone vittime di reato, finalizzate alla conoscenza dei doveri e dei diritti e allo sviluppo di politiche di prevenzione a tutela delle persone più esposte al rischio di attività criminose;
m) 
favorisce e promuove politiche di prevenzione, protezione, sostegno, tutela, inserimento e reinserimento a favore dei soggetti di cui all'art. 2, anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica.
2. 
Il Garante informa i soggetti di cui all'art. 2 che ne fanno richiesta in merito a:
a) 
tempi, modi e luoghi relativi alla presentazione della denuncia o della querela;
b) 
forme di assistenza psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e legale, che si possono ricevere e gli organismi ai quali rivolgersi per ottenerle, anche per quanto attiene il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nonché le modalità di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti e di erogazione di altri eventuali benefici da parte dello Stato, della regione e di altri enti;
c) 
misure di assistenza e aiuto previste dalla legislazione regionale, con particolare riferimento a quanto previsto dalle leggi regionali n. 50 del 9 dicembre 1981 (Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico), n. 14 del 18 giugno 2007 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della 'Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie), n. 28 del 2 dicembre 2009 (Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale), n. 31 del 9 dicembre 2009 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), n. 4 del 24 febbraio 2016 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli), n. 5 del 23 marzo 2016 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale).
3. 
Per le attività di cui al presente articolo il Garante promuove intese e collaborazioni con enti ed istituzioni e si coordina con il Difensore civico regionale, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e le altre autorità di garanzia.
Art. 4. 
(Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca)
1. 
Il Garante è nominato dal Consiglio regionale con le modalità previste per l'elezione del Difensore civico regionale, dura in carica cinque anni e può essere confermato per non più di una volta.
2. 
Può essere nominato Garante chi sia in possesso del titolo di laurea magistrale ovvero di diploma di laurea secondo il precedente ordinamento, con particolari competenze ed esperienze professionali nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani ovvero della tutela dei consumatori o di tutela legale.
3. 
Al Garante si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla legislazione regionale per i consiglieri regionali.
4. 
Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale per poter procedere ad una nuova elezione.
5. 
Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la maggioranza prevista per la nomina e con le stesse modalità, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.
6. 
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Garante non cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza di cui al comma 1.
Art. 5. 
(Struttura organizzativa)
1. 
Il Garante dispone, presso il Consiglio regionale, di un ufficio denominato Ufficio per la tutela della vittime di reati. Per l'espletamento della propria attività, il Garante può avvalersi di strutture già esistenti, sia del Consiglio regionale, sia della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale, secondo le modalità disciplinate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e concordate con gli enti di riferimento.
2. 
Il Garante, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi altresì della collaborazione dei soggetti e degli uffici di cui all'articolo 3, comma 3, nonché della polizia locale, previa intesa con i comuni e con le province piemontesi.
Art. 6. 
(Indennità di funzione)
1. 
Al Garante spetta un terzo dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall' articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale). Spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Art. 7. 
(Clausola valutativa)
1. 
Il Garante informa il Consiglio regionale dell'attività svolta e dei risultati raggiunti nell'esercizio delle sue funzioni. A tal fine il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione annuale, nella quale si forniscono informazioni sui seguenti aspetti:
a) 
gli interventi realizzati, le eventuali risorse umane e finanziarie impiegate e gli esiti raggiunti;
b) 
le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle soluzioni da adottare;
c) 
le modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti e le ricadute ai fini di un migliore coordinamento e integrazione delle attività;
d) 
l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei soggetti di cui all'art. 2.
2. 
Il Consiglio regionale, previo esame della relazione di cui al comma 1 da parte della Commissione consiliare competente, può adottare le conseguenti determinazioni. La relazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURP).
Art. 8. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
In fase di prima attuazione della presente legge, agli oneri di spesa corrente di cui all'articolo 6, nella parte relativa all'indennità di carica complessivamente quantificati in termini di competenza e di cassa pari a euro 5.250 e nella parte relativa al rimborso spese complessivamente quantificati in termini di competenza e di cassa pari a euro 550, nell'esercizio finanziario 2018, e iscritti nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) programma 0101 (Organi istituzionali), Titolo 1 "spesa corrente, del bilancio finanziario del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2019-2020, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) programma 0101 (Organi istituzionali), Titolo 1 "spesa corrente, del bilancio finanziario del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2019-2020.
2. 
Agli di spesa corrente di cui all'articolo 6, nella parte relativa all'indennità di carica complessivamente quantificati in termini di competenza e di cassa pari a euro 21.000 annui e nella parte relativa al rimborso spese complessivamente quantificati in termini di competenza e di cassa pari a euro 7.000 annui, negli esercizi finanziari 2019-2020, e iscritti nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) programma 0101 (Organi istituzionali), Titolo 1 "spesa corrente, del bilancio finanziario del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2019-2020, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) programma 0101 (Organi istituzionali), Titolo 1 "spesa corrente, del bilancio finanziario del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2019-2020.