Proposta di legge regionale n. 5 presentata il 05 settembre 2019
"Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attivita' e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali). Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)"
Primo firmatario

VALLE DANIELE

Altri firmatari

CANALIS MONICA GALLO RAFFAELE

Art. 1. 
(Modiche all'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 )
1. 
Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 15/2011 , dopo le parole: "
In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione o ad una struttura per il commiato, siti anche in altro comune della Regione
" sono inserite le seguenti: "
o, in caso di accordi di reciprocità di norme, in comuni siti in altre regioni
".
2. 
Il primo capoverso del comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 15/2011 è sostituito dal seguente: "
Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), il defunto può essere trasportato, con le modalità di cui ai commi 2 e 4, entro 24 ore dal decesso e indipendentemente dall'accertamento di morte, presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso.

Tale certificazione, contestuale ad una comunicazione al sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso, attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato ed è titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma dal luogo di decesso al luogo dì osservazione
".
Art. 2. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.