Proposta di legge regionale n. 49 presentata il 08 ottobre 2019
Indirizzi a favore delle politiche per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva
Primo firmatario

RUZZOLA PAOLO

TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Principi e definizioni)
1. 
La Regione Piemonte, nell'ambito dei principi comunitari, che riconoscono la pratica motoria e sportiva quale fenomeno sociale ed economico, e altresì nel rispetto dei principi fissati nello Statuto , quali quelli di delegificazione e semplificazione amministrativa, di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa, nonché di sussidiarietà verticale ed orizzontale di cui all' articolo 118 della Costituzione :
a) 
promuove e sostiene la diffusione della cultura e dello sviluppo della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive per tutti i cittadini, differenziando i propri interventi in relazione alle esigenze e alle aspirazioni delle diverse categorie di utenti e delle diverse fasce d'età;
b) 
riconosce l'assoluta funzione sociale formativa e sanitaria dello sport, di base e agonistico, quale strumento di formazione della persona e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali, di incontro e di conoscenza tra soggetti e collettività, di miglioramento degli stili di vita;
c) 
favorisce lo sviluppo dell'associazionismo, delle politiche degli enti locali, delle politiche occupazionali e di promozione turistica, nonché gli interventi per lo sviluppo economico legati allo sport; 2. Per sport si intende qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata e non, persegue le finalità della presente legge, con esclusione delle attività svolte in ambito professionistico.
Art. 2. 
(Finalità)
1. 
La Regione considera lo sviluppo della pratica motoria e sportiva un obiettivo prioritario nell'ambito della propria politica pubblica e, a tal fine persegue, le finalità e gli obiettivi, elencati al comma 2 e 3 del seguente articolo, attraverso le proprie strutture regionali, o indirettamente con la collaborazione di enti locali, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Paralimpico (CIP), delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate (DSA), degli enti di promozione sportiva (EPS), delle società ed associazioni sportive senza scopo di lucro, di altri soggetti promotori di eventi particolari, delle università e dell'ufficio scolastico regionale.
2. 
Costituiscono specifiche finalità:
a) 
il dialogo tra la Regione, gli enti locali territoriali, il sistema sportivo, il sistema sanitario e il sistema scolastico;
b) 
la promozione di stili di vita attivi utili al benessere della persona e alla prevenzione di patologie fisiche e psicologiche, individuali e di rilevanza sociale e a mantenere un adeguato stato di salute;
c) 
favorire l'integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale di inclusione sociale, di superamento dei disagi, di mediazione dei conflitti;
d) 
l'inclusione di tutti i cittadini nella pratica motoria e sportiva senza discriminazioni ovvero esclusioni in ragione del genere, della capacità tecnico-sportiva e delle diverse abilità, con una mirata attenzione e il conseguente sostegno a tutte le attività sportive che privilegino la formazione di base dei bambini in età scolare e l'attività sportiva degli adolescenti, della terza età e dei cittadini con disabilità;
e) 
la promozione e la valorizzazione del talento agonistico sportivo considerandolo risorsa del territorio;
f) 
la promozione e il sostegno, anche attraverso il coinvolgimento degli enti pubblici territoriali, ad una equilibrata distribuzione e qualificazione delle infrastrutture e degli impianti sportivi al fine di garantire condizioni di pari opportunità di accesso alla pratica sportiva, e un efficace, efficiente e trasparente gestione delle strutture tenendo conto della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico e dello sviluppo socio-economico del territorio;
g) 
la promozione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza, della storia e della cultura dello sport e delle attività motorie, nonché il rispetto delle tradizioni e vocazioni territoriali locali in campo sportivo;
h) 
il sostegno all'associazionismo sportivo in tutte le espressioni organizzate riconosciute, mediante lo sviluppo qualitativo delle loro attività e iniziative sull'importanza dello sport pulito e sui pericoli del doping;
i) 
l'integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, ambientali, culturali, educative ed economiche ed i relativi interventi in materia di infrastrutture, urbanistica e mobilità;
l) 
il sostegno a progetti, iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, nazionale e internazionale che promuovano e valorizzino il territorio e la vocazione sportiva;
m) 
la valorizzazione, il sostegno e la diffusione delle attività sportive in orario extrascolastico, in collaborazione con le istituzioni della scuola, anche sull'organizzazione e la logistica degli edifici e delle attrezzature ad uso scolastico, nonché l'esercizio di pratiche sportive diversificate negli orari destinati all'educazione fisica;
n) 
il riconoscimento e la valorizzazione dell'attività formativa svolta dal sistema sportivo attraverso il CONI, le federazioni sportive, le discipline sportive associate (DSA) e gli enti di promozione sportiva (EPS);
o) 
il perseguimento dello sviluppo economico del territorio facilitando l'innovazione di prodotto e i diritti di proprietà intellettuale nel mondo sportivo, anche attraverso funzioni amministrative ad esse dedicate.
3. 
In coerenza con le finalità di cui al comma 2, la Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutti i cittadini mediante:
a) 
il coordinamento degli interventi di politica sportiva e sociale e l'attuazione dei programmi previsti dall'Unione Europea e dalle leggi nazionali e regionali;
b) 
il coordinamento degli interventi inerenti la ricerca scientifica applicata allo sport e la validità terapeutica dell'attività motoria, la tutela sanitaria e della salute dell'atleta per il superamento, in particolare, dei rischi connessi alla problematica del doping.
Art 3. 
(Funzioni delle province)
1. 
In coerenza con i principi e le finalità della presente legge, la Città metropolitana e le province svolgono, con le modalità di cui all' articolo 3, della l.r. 23/2015 , le seguenti funzioni:
a) 
sviluppare e mantenere l'impiantistica sportiva di propria competenza;
b) 
sviluppare e realizzare la promozione dell'attività sportiva e ludico-motoria;
c) 
costituire ed organizzare l'Osservatorio provinciale del sistema sportivo di cui al comma 2;
d) 
tutelare e sostenere le forme associative nell'ambito delle politiche sociali, ai sensi delle normative nazionali e regionali in vigore, qualora presentino progetti a valenza sportiva per mezzo delle risorse all'uopo destinate;
e) 
collaborare con le istituzioni scolastiche, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera n), per la realizzazione della finalità connesse alla diffusione e all'organizzazione dell'attività sportiva in orario extrascolastico rispetto agli edifici di propria competenza.
2. 
L'Osservatorio provinciale del sistema sportivo ha sede presso la Città metropolitana e ciascuna provincia e persegue i seguenti obiettivi:
a) 
monitorare l'impiantistica e la promozione sportiva in collaborazione con gli altri enti locali, anche tramite le associazioni loro rappresentanti, e il sistema sportivo riconosciuto dal CONI;
b) 
proporre e realizzare percorsi formativi utili ad aumentare il grado di conoscenze tecnico-amministrative degli operatori del sistema sportivo pubblico e privato;
c) 
redigere annualmente un documento di sintesi necessario alla definizione dell'attività di pianificazione regionale, sia per quanto attiene all'impiantistica sia per quanto attiene alla promozione sportiva ed alla formazione, da trasmettere al Comitato tecnico istituzionale di cui all'articolo 8;
d) 
predisporre il documento di cui alla lettera c), sentiti gli enti locali e le rappresentanze del mondo sportivo attivi sul territorio di riferimento;
e) 
ogni proposta di iniziativa riferibile all'attività di programmazione regionale a valenza provinciale, di cui alla presente legge, deve essere ricondotta preliminarmente nell'alveo dell'Osservatorio provinciale.
Art. 4. 
( Funzioni dei comuni )
1. 
I comuni, anche attraverso le loro unioni, concorrono all'attuazione delle finalità previste dall'articolo 2, collaborando con la Regione e con i soggetti del mondo sportivo nell'ambito delle funzioni amministrative proprie, conferite loro dalla legge.
2. 
I comuni collaborano al raggiungimento degli scopi dell'Osservatorio provinciale del territorio di competenza, mettendo a disposizione tutti i dati in loro possesso e contribuendo alla redazione del documento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d).
3. 
Al fine di raccogliere e aggiornare i dati sul patrimonio impiantistico comunale e sui progetti di promozione sportiva possono essere avviate attività censuarie coordinate dall'Osservatorio.
4. 
I comuni, anche attraverso le loro unioni, collaborano con le istituzioni scolastiche per la realizzazione delle finalità connesse alla diffusione ed all'organizzazione dell'attività sportiva in orario extrascolastico, rispetto agli edifici di propria competenza, in modo sinergico con le province, per sviluppare corrette ed efficaci strategie di fruizione degli impianti.
Art. 5. 
(Valorizzazione e tutela del volontariato)
1. 
La Regione riconosce l'elevata valenza sociale dell'attività espletata a titolo gratuito e di volontariato dai soci delle associazioni e società sportive senza scopo di lucro, nonché dai soggetti che operano, sempre a titolo gratuito, all'interno del CONI, del CIP, delle FFSS, degli EPS e delle DSA.
2. 
A tal fine, negli interventi regionali, può essere prevista l'attribuzione di una valorizzazione a tale attività di volontariato nonché forme di tutela e garanzia di tale prestazione non retribuita.
Art. 6. 
(Soggetti del mondo sportivo)
1. 
La Regione dà atto e riconosce che nel mondo sportivo regionale operano i seguenti soggetti organizzati:
a) 
CONI - Comitato Regionale Piemonte;
b) 
CIP - Comitato Regionale Piemonte;
c) 
comitati o delegazioni o rappresentanze regionali di Federazioni Sportive, DSA, EPS, Centri Sportivi Universitari, associazioni benemerite, gruppi sportivi militari e corpi dello Stato riconosciuti dal CONI;
d) 
associazioni sportive dilettantistiche, società sportive, circoli sportivi ed eventuali altri soggetti giuridici affiliati ai soggetti indicati alla lettera c).
2. 
Le definizioni, le attribuzioni, le funzioni, la rappresentanza e le competenze dei soggetti identificati al comma 1 sono definite dalla normativa nazionale alla quale la Regione, per tutto quanto attiene la presente legge, si richiama integralmente.
3. 
L'insieme dei soggetti sportivi, operanti sul territorio per lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività fisico-motorie rivolte a tutti i cittadini, collabora con la Regione, anche a livello inter-istituzionale, per la definizione e la realizzazione della politica sportiva pubblica regionale e degli obiettivi previsti negli articoli 1 e 2.
4. 
Per la realizzazione di particolari iniziative nel campo della promozione sportiva agonistica e amatoriale e dello sport sociale, la Regione si può avvalere del contributo specifico e della collaborazione dei soggetti sportivi riconosciuti dalla Regione, anche definendone convenzioni o altri istituti collaborativi.
5. 
La Regione, riconoscendo l'alto valore sportivo, etico, formativo e sociale dell'attività svolta dai soggetti richiamati di cui al comma 1, può attivare, nell'ambito delle proprie competenze, interventi, strumenti e misure volti a rimuovere ostacoli, anche di ordine giuridico, amministrativo e fiscale, che possano pregiudicare le attività dei suddetti soggetti, compromettendo il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati.
Art. 7. 
(Forum dello sport)
1. 
E' istituito presso la struttura regionale competente il Forum dello sport, organismo con compiti consultivi, non vincolanti, e propositivi nei confronti della Giunta regionale, per garantire l'esercizio del diritto allo sport a favore di tutti i cittadini ed assicurare al mondo sportivo il confronto e lo scambio di dati e informazioni utili alla programmazione della Giunta Regionale.
2. 
Il Forum regionale dello sport è presieduto dall'Assessore regionale allo sport e le modalità di funzionamento sono definite dalla Giunta regionale, con apposito provvedimento.
3. 
Il Forum è composto da rappresentanti della Giunta regionale, degli enti locali, dell'istruzione, del sistema sanitario, del CONI, del CIP e del mondo sportivo riconosciuto dal CONI e la partecipazione dei componenti è a titolo gratuito.
Art. 8. 
(Comitato tecnico istituzionale)
1. 
E' istituito presso la struttura competente il Comitato tecnico istituzionale, organismo con funzioni consultive, quale luogo di incontro, confronto e gestione dei documenti elaborati dagli osservatori provinciali per le finalità di cui all'articolo 2.
2. 
L'organo è presieduto dall'Assessore Regionale allo Sport o da un suo delegato.
3. 
Il Comitato tecnico istituzionale è composto: - dal presidente Regionale del CONI o suo delegato; - un Assessore Provinciale indicato dall'UPP; - un rappresentante indicato dall'
A. 
N.C.I.; - un rappresentante indicato dagli Enti di Promozione Sportiva; - un rappresentante indicato dal CIP Regionale; - un rappresentante indicato da DSA; - un rappresentante del Cus; - dal Direttore Regionale Scolastico o un suo Delegato; - un rappresentante indicato dalle Federazioni; - un rappresentante indicato dall'Assessorato Regionale Sanità.
4. 
L'Assessore regionale allo sport può estendere, dietro adeguata motivazione, la partecipazione al Tavolo a soggetti ritenuti essenziali al raggiungimento delle finalità di cui all'art 2.
TITOLO II 
PROMOZIONE E TUTELA DELLA PRATICA SPORTIVA E DISCIPLINA DELLE STRUTTURE SPORTIVE
Art. 9. 
(Promozione della pratica sportiva)
1. 
La Regione riconosce il diritto ai cittadini di poter accedere alla pratica sportiva, ad ogni livello, in ogni sua accezione, e differenziata per le diverse categorie di utenti e per le diverse fasce di età e adeguata alle esigenze di ciascuno.
2. 
La Regione promuove lo sviluppo della pratica sportiva quale strumento di cura, prevenzione, riabilitazione, benessere psicofisico, superamento del disagio e dell'esclusione sociale di tutti i cittadini, in particolare sostenendo iniziative rivolte a persone con difficoltà psicofisiche, alle fasce deboli e ai giovani.
3. 
La Regione individua nello sport di cittadinanza lo strumento inclusivo e sostenibile attraverso il quale garantire un approccio integrato tra i vari attori del sistema sportivo, sanitario, sociale, educativo, ambientale, urbanistico e giovanile per favorire e incrementare la consapevolezza dei cittadini sul bene fondamentale della salute, stimolandoli a prendere decisioni informate, e per garantire il diritto al gioco, al movimento, all'animazione sportiva senza distinzioni di razza, genere, età, abilità e categoria sociale.
4. 
La Regione promuove lo sport di cittadinanza nei luoghi ove sia possibile praticare l'attività sportiva in piena sicurezza.
5. 
La Regione, attraverso la promozione della pratica sportiva e l'approccio integrato tra i vari attori del sistema sportivo e sanitario, intende ottenere un programma di educazione sportiva permanente e intende dotarsi di specifiche linee guida a contrasto della carenza di efficienza fisica.
6. 
La promozione della pratica sportiva è competenza degli attori del mondo sportivo specificati nella presente legge all'articolo 5.
7. 
La Giunta regionale, sulla base dei dati raccolti dagli Osservatori provinciali, di cui all'articolo 3, comma 2, allo scopo di incrementare il numero dei praticanti ed agevolare l'esercizio della pratica sportiva da parte dei bambini in età scolare, adolescenti, persone disabili o in condizioni di disagio socio-economico:
a) 
promuove la diffusione e la qualificazione delle attività sportive e fisico motorie ricreative;
b) 
sostiene, nel rispetto dei criteri generali e fondamentali di cui al comma 8 del presente articolo, i progetti di enti locali, singoli o associati, del sistema scolastico, del CONI, CIP, FFSS, EPS, DSA riconosciute dal CONI, società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico affiliate alle FFSS, agli EPS o alle DSA e che operano senza fini di lucro, diretti a promuovere la pratica sportiva e la conoscenza qualificata delle varie discipline, in particolare per atleti disabili, anziani, bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, anche in orario extrascolastico, e giovani della scuola secondaria.
8. 
La Regione, per la realizzazione della giustizia finanziaria e della stabilità del sistema economico, nel rispetto dei principi fondamentali di integrità, veridicità, trasparenza, pubblicità, imparzialità, prudenza, chiarezza, buona amministrazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche, sostiene la promozione della pratica sportiva utilizzando criteri selettivi, stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, basati sul merito, sulla capacità di aggregazione, sul carattere sociale, sugli impatti sulla salute pubblica dell'iniziativa al fine di garantire l'equo e meritevole accesso alle risorse pubbliche.
9. 
Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 7, la Commissione consiliare approva, su proposta della Giunta regionale, sulla base dei documenti elaborati dagli osservatori provinciali di cui all'articolo 3, il programma pluriennale per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie.
10. 
Il programma di cui al comma 9 individua gli indirizzi di intervento della Regione, le azioni e gli strumenti principali, i criteri e le modalità di concessione dei contributi.
11. 
La struttura regionale competente predispone annualmente la verifica dell'attuazione degli interventi finanziati per constatare il raggiungimento degli obiettivi e trasmettendone la relazione al Consiglio Regionale.
Art. 10. 
(La pratica sportiva nella scuola)
1. 
La Regione, previa intesa con il Ministero competente, per il tramite delle strutture regionali, sollecita e sostiene la promozione delle iniziative del sistema sportivo, sanitario e scolastico, volte a favorire e sviluppare attività fisico-ludico-motorie e sportive all'interno del percorso scolastico obbligatorio.
2. 
A tal fine, entro centoventi giorni dall'approvazione della legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, predispone un programma triennale che garantisce l'inserimento di almeno due ore di attività fisico-motoria in tutte le classi piemontesi della scuola primaria, utilizzando gli strumenti operativi previsti dal Coni e dal Ministero dell'Istruzione. La suddetta attività è gestita da diplomati di grado universitario Isef o da laureati in scienze motorie a supporto dell'insegnante di classe.
3. 
La Regione, in collaborazione con il sistema scolastico, valorizza e sostiene i giovani atleti dallo spiccato talento nelle specifiche discipline sportive in modo da favorire la conciliazione dei tempi di studio con gli impegni sportivi.
4. 
L'identificazione del talento sportivo è compito del CONI o del CIP, anche su segnalazione degli ulteriori soggetti del mondo sportivo indicati al precedente articolo 6.
Art. 11. 
(Tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e non agonistica e amatoriale anche ad elevato impegno cardiovascolare)
1. 
La Regione interviene per la tutela sanitaria delle attività sportive di tipo agonistico, non agonistico e amatoriale, anche ad elevato impegno cardiovascolare, in conformità agli obiettivi ed alle modalità organizzative indicate dalle disposizioni legislative nazionali, dal piano socio-sanitario in vigore ed in conformità alle disposizioni contenute nella legge regionale 25 marzo 1985, n. 22 (Tutela sanitaria delle attività sportive).
2. 
I soggetti che operano nel mondo sportivo, per potere accedere ai benefici previsti dalla presente legge, devono dimostrare di avere adeguato i propri regolamenti alle disposizioni della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), prevedendo, in particolare, sanzioni e procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o in caso di rifiuto a sottoporsi ai controlli.
Art. 12. 
(Attività sportiva e salute)
1. 
La Regione promuove l'attività sportiva attraverso percorsi progettuali, anche di carattere tecnologico ed informatico, finalizzati ad acquisire, a tutte le età, la massima consapevolezza possibile sui vantaggi ottenuti dal suo regolare svolgimento.
2. 
La Regione, anche grazie ai mezzi e alle modalità elaborate dagli osservatori provinciali, sostiene un corretto e sano inizio del percorso dell'attività sportiva, indipendentemente dall'età anagrafica, supportando la prima visita sportiva e generando la prima cartella psico-fisica della persona.
3. 
Al fine di incentivare ed agevolare la pratica sportiva anche attraverso la rimozione di ostacoli di tipo burocratico o economico, il conseguimento della certificazione della idoneità medico sportiva non agonistica per l'attività sportiva è rilasciata gratuitamente dal medico di famiglia assegnato dal sistema sanitario regionale.
Art. 13. 
(Impianti sportivi)
1. 
Viene istituita l'Anagrafe regionale dell'impiantistica sportiva, sulla base della quale la Giunta regionale definisce le politiche relative all'impiantistica sportiva piemontese; tale anagrafe viene aggiornata attraverso gli osservatori provinciali, coordinati dal Comitato tecnico istituzionale, e fornisce informazioni sulla struttura, gestione e fruizione dell'impianto.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale deve osservare i seguenti criteri:
a) 
manutenzione e messa in sicurezza di tutti i luoghi in cui si pratica l'attività sportiva con particolare attenzione all'eliminazione di ogni barriera architettonica;
b) 
previsione di investimenti ed incentivi rivolti ad agevolare la sostenibilità ambientale ed energetica con attenzione al patrimonio esistente e ai nuovi interventi;
c) 
introduzione di criteri utili all'integrazione dell'edilizia sportiva scolastica nel sistema sportivo del territorio di appartenenza con riferimenti al sistema sanitario;
d) 
integrazione del sistema sportivo con il sistema culturale e turistico territoriale sia a livello locale sia a livello regionale o interregionale;
e) 
attenzione alle discipline meno praticate al fine di offrire l'opportunità di crescita in funzione del gradimento mediante progetti di accorpamento nei sistemi sportivi territoriali già consolidati;
f) 
promozione di iniziative atte a favorire l'organizzazione di grandi eventi con priorità all'inclusione delle discipline olimpiche e paralimpiche;
g) 
introduzione di forme di controllo delle risorse strutturali, volte al mantenimento del livello di qualità offerti;
h) 
riconoscimento di criteri premianti ai soggetti proprietari di impianti che contribuiscono all'aggiornamento della banca dati, nel rispetto dei tempi prefissati da specifici provvedimenti della Regione.
3. 
Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti la Regione predispone programmi pluriennali d'intervento approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale e sulla base dei documenti elaborati dagli osservatori provinciali di cui all'articolo 3.
4. 
I programmi pluriennali per l'impiantistica sportiva il programma, che possono essere modificati e aggiornati nel periodo di validità, stabiliscono:
a) 
le linee di indirizzo della Regione per il periodo di validità dello stesso;
b) 
i soggetti cui si riferiscono gli interventi previsti;
c) 
le modalità di attuazione.
5. 
Per la realizzazione degli interventi previsti dal programma la Regione può concedere contributi in conto capitale e contributi in conto interessi in relazione a mutui; i contributi in conto interessi possono essere attualizzati.
6. 
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo o con altri istituti di credito, per la concessione di mutui agevolati per l'impiantistica sportiva.
7. 
I contributi, di cui al comma 5, possono essere concessi a enti territoriali, ai comuni e loro consorzi o aziende o società a prevalente capitale pubblico costituite anche nelle forme previste dal Capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e altri enti pubblici, alle FFSS del CONI, agli EPS e alle associazioni e società che operano senza scopo di lucro per finalità sportive.
8. 
I finanziamenti degli impianti e delle attrezzature sportive richiesti agli istituti di credito dai soggetti ammessi ai contributi previsti dalla legge possono essere garantiti, nel capitale e negli interessi, da fideiussione regionale.
9. 
La fideiussione di cui al comma 8 è subordinata alle seguenti condizioni:
a) 
i soggetti pubblici richiedenti devono dimostrare l'integrale o la parziale carenza di cespiti delegabili e precisare come intendono assolvere agli obblighi derivanti dal finanziamento;
b) 
i soggetti privati richiedenti devono essere regolarmente costituiti; devono altresì dimostrare la situazione economico- patrimoniale sulla base dei bilanci degli ultimi tre esercizi; devono inoltre indicare le modalità con le quali intendono assolvere gli obblighi derivanti dal finanziamento.
10. 
La Giunta regionale definisce le modalità e i limiti della concessione della garanzia fideiussoria e può stipulare con idonei istituti di credito e consorzi-fidi convenzioni finalizzate alla concessione delle garanzie.
11. 
Ai fini della concessione della garanzia fideiussoria la Regione si riserva di richiedere titoli legittimi di prelazione.
12. 
I soggetti realizzatori degli interventi finanziati dalla legge devono garantire l'uso pubblico e il mantenimento della specifica destinazione d'uso degli impianti ed attrezzature, mediante impegno assunto con atto pubblico.
13. 
Per gli sport praticati all'area aperta, si intende per impianto sportivo l'insieme delle opere e delle strutture necessarie alla pratica della specifica disciplina sportiva, tenendo conto, oltre che dell'elemento naturale, dei beni mobili e immobili.
Art. 14. 
(Gestione degli impianti sportivi)
1. 
La Giunta regionale, con proprio regolamento, sentita la Commissione consiliare competente, avvalendosi anche della collaborazione tecnica del CONI, stabilisce i requisiti tecnici, igienico-sanitari e funzionali che devono possedere le palestre, le sale ginniche e gli altri impianti e attrezzature destinate all'esercizio di attività ginniche, di muscolazione e di formazione fisica.
2. 
Gli enti pubblici territoriali che non intendono gestire direttamente i propri impianti sportivi, compresi quelli destinati all'uso extrascolastico, nel rispetto delle direttive europee e delle leggi nazionali individuano i concessionari con procedure ad evidenza pubblica in modo da garantire imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità, rivolgendole a società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel relativo registro nazionale, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali, se riconosciuti dal CONI.
3. 
L'ampliamento della platea di potenziali concessionari, oltre a quelli indicati nel comma 1, é consentito solo in caso di impianti aventi caratteristiche tecniche, dimensionali e gestionali che lo rendano necessario.
4. 
In caso di esito negativo delle procedure ad evidenza pubblica ovvero qualora sussistano motivi di particolare valenza sportiva, sociale e territoriale emergenti dagli atti programmatori, gli enti pubblici possono adottare la modalità di affidamento ritenuta più idonea al raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel rispetto delle direttive europee, della normativa di settore ed in coerenza con il programma richiamato.
5. 
Gli enti pubblici territoriali hanno facoltà di procedere all'affidamento diretto ad una federazione sportiva di un impianto o uno spazio sportivo, privo di rilevanza economica allorquando le discipline sportive ivi praticate siano tutte esclusivamente riconducibili ad un'unica federazione sportiva, in coerenza con il programma di cui al comma 6, nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità.
6. 
Gli enti pubblici territoriali hanno la facoltà di individuare, nel rispetto delle normative di settore e nell'ambito della propria competenza programmatoria, contesti territoriali che, per particolari motivi di ordine sportivo, storico e sociale, richiedono una pianificazione specifica, articolata e multidisciplinare; a tal fine, nell'ambito della programmazione connessa alla gestione e sviluppo della propria impiantistica sportiva possono definire le modalità per la concessione degli impianti sportivi ivi presenti utilizzando il metodo di scelta del concessionario idoneo al perseguimento dei fini programmatori.
Art. 15. 
(Tutela del praticante sportivo)
1. 
La Regione Piemonte rilascia ai soggetti del mondo sportivo, di cui all'articolo 6, che ottemperino alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e alle normative nazionali relative allo svolgimento dello sport in sicurezza, e che garantiscano, nell'espletamento della rispettiva pratica sportiva, la presenza di almeno un responsabile tecnico munito di laurea in Scienze motorie o diploma di grado universitario ISEF ovvero di titolo rilasciato dalla federazione o ente di appartenenza, il certificato di "Attività sportiva riconosciuta dalla regione Piemonte e dal Coni".
2. 
Gli altri soggetti che gestiscono, utilizzano o detengono, a qualsivoglia titolo, anche parziale o temporaneo, un impianto sportivo aperto, anche saltuariamente, al pubblico sono tenuti a dare corretta informazione agli utenti dei rischi presenti in tale impianto, ivi compreso l'assenza di responsabile tecnico qualificato, nonché a dotarsi di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile.
3. 
Con regolamento della Giunta Regionale, da approvare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono stabilite le modalità del rilascio del certificato di cui al comma 1, nonché degli obblighi di cui al comma 2.
Art. 16. 
(Sostegno attività sportive dei diversamente abili)
1. 
La Regione promuove e favorisce lo sviluppo della pratica sportiva e dell'attività ludico-motoria delle persone con disabilità, considerando l'attività sportiva uno strumento di integrazione e aggregazione del cittadino, nonché di miglioramento della sua condizione psicofisica.
2. 
La Regione riconosce e sostiene la promozione dell'attività ludico-motoria finalizzata al recupero fisico e sociale del diversamente abile organizzata dalle associazioni sportive o di promozione sociale affiliate al CIP o agli enti di promozione sportiva o riconosciute dal Ministero.
3. 
La Regione, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio provinciale, controlla e riqualifica il patrimonio edilizio sportivo al fine di garantirne la fruibilità rispetto a praticanti e spettatori disabili, secondo le indicazioni tecniche consolidate da CONI, CIP, Ministero degli Interni.
Art. 17. 
(Eccellenza sportiva piemontese)
1. 
La Regione sostiene l'eccellenza sportiva piemontese rappresentata da singoli atleti o squadre che svolgano attività sportive a carattere non professionistico in conformità a quanto stabilito nell'articolo 2.
2. 
Il sostegno di cui al comma 1 può assumere la forma di:
a) 
contributi per attività di squadra, a cui possono accedere le società sportive partecipanti a competizioni nazionali organizzate dalle federazioni sportive nazionali o partecipanti a competizioni internazionali organizzate dalle federazioni sportive internazionali riconosciute dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e del Comitato Internazionale Paralimpico (IPC);
b) 
borse al merito sportivo per attività individuali, a cui possono accedere gli atleti che abbiano raggiunto particolari risultati a livello nazionale ed internazionale.
Art. 18. 
(Abrogazioni)
1. 
E' abrogata la legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie) ed ogni altra disposizione normativa incompatibile con la presente legge.
Art. 19. 
(Norma finanziaria)
1. 
In fase di prima attuazione della presente legge, agli oneri di spesa corrente di cui agli articoli 3 e 4, per l'esercizio delle funzioni di Città metropolitana, province e comuni, complessivamente quantificati in termini di competenza e di cassa pari a 4.000.000,00 euro, così distinti euro 2.000.000,00 per le finalità di cui all'articolo 3, euro 2.000.000,00 per le finalità di cui all'articolo 4 nell'esercizio finanziario 2018, e iscritti nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie e territori locali) programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Titolo 1 "Spesa corrente" del bilancio di previsione finanziario 2018 -2020, agli oneri di spesa corrente di cui agli articoli 9 e 12, per azioni regionali per la promozione sportiva e per la promozione dell'attività sportiva anche attraverso percorsi progettuali, complessivamente quantificati in termini di competenza e di cassa pari a 2.500.000,00 euro, così distinti euro 1.000.000,00 per le finalità di cui all'articolo 9, euro 1.500.000,00 per le finalità di cui all'articolo 12 nell'esercizio finanziario 2018, e iscritti nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero) Titolo 1 "Spesa corrente" del bilancio di previsione finanziario 2018 -2020, agli oneri di spesa corrente di cui agli articoli 10 e 17 per la diffusione dello sport nelle scuole e per il sostegno dell'eccellenza sportiva piemontese, complessivamente quantificati in termini di competenza e di cassa pari a euro 4.000.000,00 così distinti euro 3.500.000 per le finalità di cui all'articolo 10, euro 500.000,00 per le finalità di cui all'articolo 17 e iscritti nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) programma 07 (Diritto allo studio) Titolo 1 "Spesa corrente" del bilancio di previsione finanziario 2018 -2020, agli oneri di spesa corrente di cui all'articolo 11 per tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e non agonistica amatoriale, complessivamente quantificati in termini di competenza e di cassa pari a euro 500.000,00 e iscritti nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute) programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria) Titolo 1 "Spesa corrente" del bilancio di previsione finanziario 2018 -2020, agli oneri di spesa corrente di cui all'articolo 16 per il sostegno alle attività sportive dei diversamente abili, complessivamente quantificati in termini di competenza e di cassa pari a euro 1.000.000,00 e iscritti nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) programma 02 (Interventi per disabilità) Titolo 1 "Spesa corrente" del bilancio di previsione finanziario 2018 -2020, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella missione 13 (Tutela della salute) programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria).
2. 
Agli oneri in conto capitale per le attività di manutenzione e messa in sicurezza degli impianti sportivi, di cui all'articolo 13, complessivamente quantificati in termini di competenza e di cassa pari a euro 8.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2018, e iscritti nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili sport e tempo libero) programma 01(Sport e tempo libero), titolo 2 "Spesa in conto capitale" del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella missione 13 (Tutela della salute) programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria).