Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale)
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 23/2008 )
1.
Alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) le parole: "
" sono soppresse.
ed il Segretario generale della Giunta regionale
Art. 2.
(Soppressione dell'articolo 8 bis della l.r. 23/2008 )
1.
L'
articolo 8 bis della l.r. 23/2008 è abrogato.
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 23/2008 )
1.
Il
comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente: "
Il Comitato di coordinamento della Giunta regionale è costituito dal Capo di Gabinetto e dai direttori regionali della Giunta. Ferme rimanendo le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, il Comitato di coordinamento opera secondo le modalità di funzionamento disposte dalla Giunta. ".
4.
2.
Al
comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 23/2008 il periodo: "
" è soppresso.
Le riunioni del Comitato congiunto possono essere convocate dal Segretario generale del Consiglio o dal Segretario generale della Giunta regionale.
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 23/2008 )
1.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 23/2008 è aggiunto il seguente: "
La Giunta regionale attribuisce ad una specifica direzione, in aggiunta alle proprie competenze, il compito di sovrintendere al generale funzionamento delle strutture regionali, con i contenuti e le modalità stabiliti in apposito provvedimento organizzativo. ".
3 bis.
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 23/2008 )
1.
La
lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 23/2008 è soppressa.
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 24 della l.r. 23/2008 ) .
1.
Al
comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 23/2008 le parole: "
" sono soppresse.
Segretario generale della Giunta regionale,
2.
Il
comma 3 bis dell'articolo 24 della l.r. 23/2008 è soppresso.
Art. 7.
(Modifiche all'articolo 37 della l.r. 23/2008 )
1.
Al
comma 4 dell'articolo 37 della l.r. 23/2008 le parole: "
" sono soppresse.
con esclusione della figura del Segretario generale