Disegno di legge regionale n. 47 presentato il 09 ottobre 2019
Misure di semplificazione dei percorsi normativi e amministrativi

Art. 1. 
(Attività legislativa ed attestazione di buona regolazione)
1. 
Per semplificare l'ordinamento normativo regionale ed evitare la proliferazione della produzione legislativa, ogni nuovo disegno o proposta di legge regionale deve abrogare almeno una legge già esistente salvo che abbia ad oggetto una materia estranea alla normativa regionale vigente.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, è promossa, altresì, la formazione di testi unici legislativi e regolamentari distinti per settori organici di materia.
3. 
A tal fine, la Giunta regionale individua, all'interno della propria organizzazione, una competenza dirigenziale dedicata alla semplificazione normativa. I disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale, salvo quelli di natura contabile e finanziaria, sono trasmessi al Consiglio unitamente ad una relazione di tale dirigente, che attesta se il contenuto normativo disciplina ambiti o materie già precedentemente normate.
Art. 2. 
(Semplificazione del linguaggio dei testi normativi)
1. 
La legislazione deve attenersi ad un linguaggio semplice e di immediata comprensione. A tal fine, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, sentito il Gruppo di lavoro di cui all'articolo 3 e la Commissione consiliare competente, provvede ad adottare apposite linee guida.
Art. 3. 
(Segnalazioni alla Regione Piemonte)
1. 
Al fine di dare concreta attuazione alla semplificazione normativa dell'ordinamento regionale attraverso la razionalizzazione dei procedimenti e dei processi volta a ridurre tempi e costi delle procedure amministrative, sul sito della Regione Piemonte è istituita una specifica sezione dedicata a ricevere segnalazioni relative ad atti legislativi e regolamentari.
2. 
Il Gruppo di lavoro, di cui al comma 3, provvede almeno semestralmente alla loro raccolta e valutazione, al fine di consentire alla Giunta regionale di elaborare uno o più atti normativi per dar seguito alle richieste presentate.
3. 
Per l'attuazione del presente articolo presso la Giunta regionale, con provvedimento dirigenziale che ne stabilisce funzioni e modalità organizzative, opera un apposito Gruppo di lavoro interdirezionale, con la partecipazione di soggetti esterni pubblici e privati.
Art. 4. 
(Accordi per l' innovazione formativa)
1. 
La Giunta regionale promuove, senza alcun onere per l'Ente, specifici accordi con il mondo produttivo e del lavoro al fine di avviare fattive collaborazioni per migliorare la conoscenza delle realtà territoriali piemontesi in relazione ad interventi di progettazione normativa e amministrativa. In particolare, sono promossi temporanei inserimenti conoscitivi e formativi di dipendenti regionali entro singole realtà aziendali.
2. 
Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti criteri e modalità di attuazione del comma 1.
Art. 5. 
(Clausole valutative e monitoraggio)
1. 
La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1 dello Statuto , rende conto periodicamente al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di semplificazione delle procedure legislative e amministrative.
2. 
Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. In ogni caso, la relazione successiva alla prima è presentata con periodicità almeno biennale.
3. 
La relazione di cui al comma 2, fornisce le seguenti informazioni:
a) 
elenco degli atti normativi e/o amministrativi abrogati;
b) 
elenco delle proposte presentate dal gruppo di lavoro;
c) 
elenco dei provvedimenti normativi e amministrativi approvati e relative ricadute in termini di minori costi per cittadini ed imprese e per le pubbliche amministrazioni;
d) 
numero di inserimenti temporanei conoscitivi e formativi effettuati dei dipendenti che hanno richiesto la formazione volontaria presso aziende piemontesi e valutazione complessiva da parte dei dipendenti e delle imprese sulle disposizioni di cui all'articolo 3.
Art. 6. 
(Oneri finanziari)
1. 
La presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti del bilancio regionale.