Modifiche all'articolo 48 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) in merito alla qualita' della legislazione
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 48 della l.r. statutaria 1/2005)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (
Statuto della Regione Piemonte ) sono aggiunti i seguenti: "
Al fine di semplificare l'ordinamento normativo regionale ed evitare la proliferazione della produzione legislativa, ogni nuovo disegno o proposta di legge regionale deve prevedere l'abrogazione in modo espresso delle disposizioni con questa incompatibili e relative al medesimo ambito di materia.
Per le finalità di cui al comma 1, è promossa, altresì, la formazione di testi unici legislativi e regolamentari distinti per settori organici di materia.
I testi unici legislativi sono approvati con legge e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso inserendo le modifiche stesse nel corpo dell'atto originario.
Le proposte di testi unici devono garantire la qualità delle fonti normative e le modalità di formazione, approvazione e mantenimento dei testi unici. ".
1 bis.
1 ter.
1 quater.
1 quinquies.