Proposta di legge regionale n. 44 presentata il 30 settembre 2019
Istituzione dell'elenco regionale degli operatori sociosanitari
Primo firmatario

GIACCONE MARIO

Art.1. 
(Oggetto e finalita')
1. 
La Regione istituisce, in attuazione degli articoli 9 e 11 dello Statuto , l'elenco regionale degli operatori sociosanitari.
2. 
L'istituzione dell'elenco è finalizzato a promuovere:
a) 
il soddisfacimento delle esigenze socio-sanitarie e assistenziali esistenti sul territorio regionale da parte di personale qualificato;
b) 
la conoscenza delle competenze professionali degli operatori sociosanitari e l'offerta formativa degli enti regionali accreditati al loro riconoscimento;
c) 
la trasparenza, a garanzia degli utenti, dei percorsi formativi degli operatori socio-sanitari.
Art.2. 
(Elenco)
1. 
La Regione pubblica in una apposita sezione del proprio sito istituzionale l'elenco regionale degli operatori sociosanitari.
2. 
L'elenco ha natura esclusivamente ricognitiva e la relativa iscrizione non costituisce requisito per l'esercizio della relativa attività.
3. 
L'elenco contiene:
a) 
i nominativi dei soggetti che hanno conseguito l'attestato di qualifica secondo la normativa statale e regionale;
b) 
gli enti di formazione accreditati dalla Regione al riconoscimento della qualifica di operatore socio sanitario e la loro offerta formativa.
Art.3. 
(Iscrizione)
1. 
La Regione inserisce nell'elenco i nominativi:
a) 
di coloro che hanno conseguito la qualifica di operatore socio sanitario, a seguito delle comunicazioni trasmesse dagli enti accreditati dalla Regione, previa acquisizione del consenso degli interessati;
b) 
di coloro che hanno conseguito la qualifica di operatore socio sanitario presso un ente accreditato da un'altra Regione e che risiedono sul territorio regionale o che ivi esercitano la loro attività professionale.
2. 
I soggetti di cui al comma 1, lettere b) sono iscritti nell'elenco, previa presentazione di apposita richiesta.
Art.4. 
(Regolamento)
1. 
La Giunta regionale adotta entro novanta giorni dalla approvazione della presente legge e previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare competente in materia, un regolamento, che provvede in particolare a definire:
a) 
le modalità di acquisizione dei dati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) 
il modello della domanda di iscrizione nell'elenco e le modalità della sua presentazione;
c) 
le modalità di gestione e aggiornamento dell'elenco e i controlli sui requisiti di iscrizione;
d) 
le cause di cancellazione dall'elenco.
Art.5. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. 
All'istituzione e gestione dell'elenco si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già presenti nell'ordinamento regionale.