Istituzione dell'elenco regionale degli operatori sociosanitari
Primo firmatario
Art.1.
(Oggetto e finalita')
1.
La Regione istituisce, in attuazione degli articoli 9 e 11 dello
Statuto
, l'elenco regionale degli operatori sociosanitari.
2.
L'istituzione dell'elenco è finalizzato a promuovere:
a)
il soddisfacimento delle esigenze socio-sanitarie e assistenziali esistenti sul territorio regionale da parte di personale qualificato;
b)
la conoscenza delle competenze professionali degli operatori sociosanitari e l'offerta formativa degli enti regionali accreditati al loro riconoscimento;
c)
la trasparenza, a garanzia degli utenti, dei percorsi formativi degli operatori socio-sanitari.
Art.2.
(Elenco)
1.
La Regione pubblica in una apposita sezione del proprio sito istituzionale l'elenco regionale degli operatori sociosanitari.
2.
L'elenco ha natura esclusivamente ricognitiva e la relativa iscrizione non costituisce requisito per l'esercizio della relativa attività.
Art.3.
(Iscrizione)
1.
La Regione inserisce nell'elenco i nominativi:
a)
di coloro che hanno conseguito la qualifica di operatore socio sanitario, a seguito delle comunicazioni trasmesse dagli enti accreditati dalla Regione, previa acquisizione del consenso degli interessati;
b)
di coloro che hanno conseguito la qualifica di operatore socio sanitario presso un ente accreditato da un'altra Regione e che risiedono sul territorio regionale o che ivi esercitano la loro attività professionale.
2.
I soggetti di cui al comma 1, lettere b) sono iscritti nell'elenco, previa presentazione di apposita richiesta.
Art.4.
(Regolamento)
1.
La Giunta regionale adotta entro novanta giorni dalla approvazione della presente legge e previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare competente in materia, un regolamento, che provvede in particolare a definire:
a)
le modalità di acquisizione dei dati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
b)
il modello della domanda di iscrizione nell'elenco e le modalità della sua presentazione;
c)
le modalità di gestione e aggiornamento dell'elenco e i controlli sui requisiti di iscrizione;
d)
le cause di cancellazione dall'elenco.