Intesa Interregionale tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Ratifica ai sensi dell'articolo 117, comma ottavo della Costituzione
Art. 1.
(Ratifica dell'intesa interregionale tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte)
1.
Ai sensi dell'
articolo 117, comma ottavo della Costituzione
ed in linea con quanto previsto all'
articolo 45, comma 3 dello Statuto
, la presente legge provvede alla ratifica dell'intesa interregionale tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate,
allegata
alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale.
2.
La nuova convenzione dell'intesa di cui al comma 1, come definita dal Comitato Interregionale per la navigazione interna con
deliberazione n. 2 del 16 aprile 2019
, disciplina le funzioni esercitate d'Intesa; individua gli obiettivi; gli organismi di gestione, di rappresentanza e di consultazione; gli oneri a carico delle parti e la ripartizione delle spese.
3.
La nuova convenzione entra in vigore a seguito del recepimento dell'atto da parte di tutte le amministrazioni regionali interessate.
4.
La riduzione della quota annua di adesione della Regione Piemonte, transitoriamente prevista all'articolo 5 della nuova convenzione, viene applicata a tutti i bilanci approvati successivamente alla entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
(Oneri finanziari)
1.
Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto all'attuazione di quanto previsto si fa fronte con le risorse già individuate dall'ordinamento regionale, nei limiti delle risorse stanziate a finanziamento della
l.r. 28/1995
.
Art. 3.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.