Disegno di legge regionale n. 42 presentato il 03 ottobre 2019
Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie

Art. 1. 
(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 2018)
1. 
I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2019, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018.
2. 
Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2019, sono rappresentate nell'Allegato A.
Art. 2. 
(Fondo di cassa)
1. 
Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2019 è determinato in euro 298.680.503,50 in conformità con quanto disposto dall' articolo 7, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2019, n. 20 (Rendiconto generale per l' esercizio finanziario 2018).
Art. 3. 
(Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2018)
1. 
Ai sensi dell' articolo 7, comma 1 della l.r. 20/2019 ed in coerenza con il giudizio di parificazione del rendiconto 2018 della Regione da parte della Corte dei conti - Sezione di controllo per il Piemonte, assunto con dispositivo n. 4/2019/SRCPIE/PARI del 3 luglio 2019, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 è rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad euro 1.955.062.091,56.
2. 
Ai sensi dell' articolo 7, comma 4 della l.r. 20/2019 è sottratto al risultato di amministrazione di cui al comma 1, quale disavanzo da assorbire negli esercizi successivi, l'importo complessivo corrispondente alla parte disponibile del risultato medesimo, per un importo pari ad euro 6.605.268.519,77, di cui è disposto il riassorbimento in quote costanti negli esercizi successivi, come previsto dalle deliberazioni del Consiglio regionale in applicazione delle vigenti normative.
Art. 4. 
(Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2018)
1. 
Le iscrizioni di quote di avanzo in entrata e i corrispondenti accantonamenti in spesa, disposti sull'esercizio 2019 dall' articolo 9 della legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021), in applicazione della parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto 2018, sono integralmente cancellate dalle scritture contabili dell'esercizio, e sostituite con le iscrizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. 
In attuazione dell'articolo 1, commi 897 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che consente, a decorrere dall'esercizio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2018, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, pari per la Regione Piemonte ad euro 106.963.014,91, è iscritta in entrata una quote di avanzo di pari importo, applicata in spesa secondo con la seguente suddivisione, dettagliatamente articolata nell' Allegato B:
a) 
in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2018 euro 16.000.693,45 destinati al fondo rischi da contenzioso;
b) 
in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2018 euro 4.849.915,34 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili ed euro 86.112.406,12 per vincoli derivanti da trasferimenti.
3. 
In attuazione dell'articolo l, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilita' 2016) è consentita l'applicazione alle annualità del bilancio di previsione 2019-2021 delle quote annuali pari ad euro 4.209.235.336,27, iscritte in entrata ed applicate in spesa, relative al Fondo anticipazioni liquidità (FAL) costituito ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali e successive modifiche e rifinanziamenti), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 .
4. 
Al prelievo di somme ricomprese nell'Allegato B di cui al comma 2 ed iscritte nel programma 20.03 "altri fondi" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti", si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 5. 
(Stato di previsione delle entrate e delle spese. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019-2021)
1. 
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2019 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta diminuito di euro 443.140.385,33, quanto alla previsione di competenza, ed aumentato di euro 29.521.185,47, quanto alla previsione di cassa.
2. 
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2020 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse Tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta diminuito di euro 10.345.974,52, quanto alla previsione di competenza.
3. 
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse Tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta diminuito di euro 2.375.559,63, quanto alla previsione di competenza.
Art. 6. 
(Debito fuori bilancio a seguito di sentenza del Tar Piemonte)
1. 
A seguito della sentenza del TAR per il Piemonte (Sezione Prima) del 30 maggio 2019 n. 00643/2019, con la quale si dispone la condanna della Regione Piemonte al pagamento della somma di E 11.593.577 nei confronti della Fondazione Ordine Mauriziano, è riconosciuto, ai sensi ed in applicazione dell' articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), un debito fuori bilancio di pari importo.
2. 
Al debito fuori bilancio di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell'esercizio 2019 in un apposito fondo vincolato denominato "Debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell' articolo 73 del d.lgs 118/2011 " collocato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
Art. 7. 
(Modifiche dell'art. 17 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6)
1. 
Il comma 1 dell' articolo 17 della legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2017-2019), così come modificato dalla legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e disposizioni finanziarie), è sostituito dal seguente: "
1.
La spesa corrente per l'istituzione del registro regionale di cui all'articolo 15, è quantificata nel biennio 2019-2020, rispettivamente in euro 15.000,00 e in euro 67.540,00, e iscritta nell'ambito della missione 1, programma 01.08 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. A tal fine è istituito un apposito capitolo di uscita denominato 'Oneri per l'attuazione dell' articolo 15 della l.r. 6/2017 e s.m.i. Istituzione del registro informatico regionale dei contrassegni disabili' che presenta la necessaria dotazione finanziaria.
".
Art. 8. 
(Modifiche dell'art. 26 della legge regionale 05 aprile 2018, n. 4)
1. 
Il comma 3 bis dell' articolo 26 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020) è sostituito dal seguente: "
3 bis.
Con riferimento ai mutui in essere con Cassa depositi e prestiti S.p.A., le economie derivanti dalla rinegoziazione di cui al comma 1 sono destinate, a partire dall'esercizio 2019:
a)
all'estinzione dei derivati in essere, dopo aver attentamente valutato la convenienza economica complessiva dell'operazione medesima, nel rispetto dei principi di finanza pubblica, contemperando l'esigenza di realizzare futuri risparmi, quantificabili al momento della chiusura di contratti derivati in essere, con il rischio che eventuali oscillazioni dei tassi riducano in maniera consistente i benefici dell'intera operazione posta in essere;
b)
in via residuale, ovvero nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui alla lettera a), per spese di investimento.
".
Art. 9. 
(Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 )
1. 
Al comma 5 dell'articolo 109 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) le parole "
all'anno 2020
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'anno 2021
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 110 della l.r. 1/2019 le parole "
all'anno 2020
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'anno 2021
".
3. 
Dopo il comma 11 dell'articolo 110 della l.r. 1/2019 è aggiunto il seguente: "
11 bis.
I fondi giacenti presso ARPEA e quelli in corso di trasferimento per le erogazioni ai sensi delle leggi regionali abrogate dal presente articolo si intendono trasferiti ai sensi della presente legge
".
Art. 10. 
(Abrogazioni di norme )
1. 
L' articolo 4 della l.r. 9/2019 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021) è abrogato.
4. 
Art. 11. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.