Proposta di legge regionale n. 40 presentata il 13 settembre 2019
Istituzione dell'osservatorio regionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, socio-sanitarie e dei lavoratori nel settore del trasporto pubblico e della scuola

Art. 1. 
(Osservatorio regionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, socio-sanitarie e dei lavoratori nel settore del trasporto pubblico e della scuola)
1. 
La Regione Piemonte, al fine di contrastare le forme di violenza, fisica e verbale, a danno degli esercenti le professioni sanitarie, socio-sanitarie e dei lavoratori nel settore del trasporto pubblico e della scuola, e garantire la sicurezza nell'esercizio delle loro funzioni, istituisce l'Osservatorio regionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, socio-sanitarie e dei lavoratori nel settore del trasporto pubblico e della scuola, di seguito Osservatorio.
2. 
Per le finalità di cui al precedente comma all'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) 
monitoraggio degli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie, socio-sanitario, e degli addetti nel settore del trasporto pubblico e della scuola nell'esercizio delle loro funzioni;
b) 
promozione di studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;
c) 
attività di diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, socio-sanitarie, del comparto del trasporto pubblico e della scuola, anche attraverso azioni di sensibilizzazione nelle scuole;
d) 
supporto ai soggetti vittime delle violenze, soprattutto nella fase di reinserimento nell'ambiente lavorativo a seguito di assenza dovuta ad aggressioni.
3. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, provvede a costituire l'Osservatorio, incardinato presso l'Assessorato competente, e ne stabilisce le modalità e i criteri di funzionamento.
4. 
Col medesimo provvedimento, la Giunta regionale definisce la composizione dell'Osservatorio, prevedendo la presenza di rappresentanti degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle aziende dei trasporti, del provveditorato regionale agli studi e dei rappresentanti dei lavoratori.
5. 
La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso spesa, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
Art.2. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per gli anni 2019, 2020 e 2021, per le spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, stimate in euro 100.000 all'anno, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.01, titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.