Proposta di legge regionale n. 4 presentata il 06 settembre 2019
Disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione

Art. 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione, in attuazione degli articoli 9 e 11 dello Statuto , nell'ambito delle proprie competenze in materia di servizi sanitari e sociali e di formazione professionale, promuove:
a) 
il soddisfacimento delle esigenze socio-sanitarie e assistenziali dei cittadini mediante personale qualificato;
b) 
la valorizzazione delle competenze di coloro che conseguono l'attestato di qualifica professionale di operatore socio-sanitario al termine di specifica formazione professionale, secondo la normativa statale e regionale;
c) 
la conoscenza degli organismi di formazione accreditati operanti sul proprio territorio e dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario.
2. 
La Regione, per le finalità di cui al comma 1, istituisce l'elenco degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione.
3. 
L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 avviene su base volontaria, previa presentazione di istanza, nel rispetto delle disposizioni in materia di dati personali e dei principi di libera circolazione delle certificazioni professionali in ambito europeo e di quanto previsto dalla normativa statale in ordine all'istituzione del profilo professionale e all'esercizio dell'attività.
Art. 2. 
(Elenco regionale)
1. 
L'elenco regionale degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione è istituito in forma telematica presso la Giunta regionale.
2. 
L'elenco di cui al comma 1 ha funzione esclusivamente ricognitiva, quale banca dati, e contiene:
a) 
nella sezione A, i nominativi di coloro che hanno conseguito, al termine di specifica formazione professionale, l'attestato di qualifica professionale di operatore socio-sanitario, rilasciata dagli enti accreditati e che hanno presentato istanza di iscrizione, secondo quanto previsto all'articolo 3;
b) 
nella sezione B, gli enti di formazione accreditati dalla Regione Piemonte e gli istituti professionali ad indirizzo "servizi socio-sanitari" e "servizi per la sanità e l'assistenza sociale", nonché i corsi attivi sul territorio riconosciuti secondo gli indirizzi operativi regionali.
3. 
L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività, restando a tal fine ferma l'applicazione delle normative statali vigenti riguardo al riconoscimento della qualifica professionale, alla validità degli attestati e all'esercizio dell'attività.
4. 
L'elenco è pubblicato nel sito istituzionale della Regione.
Art. 3. 
(Disposizioni procedurali)
1. 
Possono presentare istanza di inserimento nell'elenco, alla sezione A, coloro che, alternativamente:
a) 
abbiano acquisito il titolo in Piemonte;
b) 
prestino attività lavorativa in Piemonte;
c) 
siano residenti in Piemonte.
2. 
I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dell'attestazione di operatore socio-sanitario conseguito a seguito di corso di formazione presso un soggetto accreditato secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia e dagli indirizzi regionali operativi nel rispetto dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001 e successivi provvedimenti nazionali e regionali, nonché dall' articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute).
3. 
La Regione effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e dalle disposizioni statali di attuazione. A tal fine l'inserimento nell'elenco avviene previa specifica acquisizione del consenso da parte degli operatori socio-sanitari al trattamento dei dati personali mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale.
4. 
La Regione inserisce altresì nell'elenco, nell'apposita sezione B, gli enti di formazione accreditati presso la Regione e gli istituti professionali ad indirizzo "servizi socio-sanitari" e "servizi per la sanità e l'assistenza sociale", secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 4.
Art. 4. 
(Regolamento)
1. 
La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge e previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente per materia, un regolamento che provvede a definire:
a) 
le modalità di redazione, gestione e aggiornamento dell'elenco;
b) 
il modello di domanda di iscrizione e le modalità di presentazione;
c) 
le modalità di controllo e le cause di cancellazione;
d) 
le modalità di comunicazione e di iscrizione per gli enti di formazione accreditati dalla Regione e i corsi attivi sul territorio.
Art. 5. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. 
L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale.