Proposta di legge regionale n. 38 presentata il 10 settembre 2019
Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2012, n. 9 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva)
Primo firmatario

VALLE DANIELE

Art. 1. 
(Inserimento degli articoli 2 bis e 2 ter alla l.r. 9/2012 )
1. 
Dopo l' articolo 2 della l.r. 30 luglio 2012, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2012, n. 9 'Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva') sono inseriti i seguenti: "
Art. 2 bis.
(Servizio di Interpretariato LIS per persone sorde)
1.
Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove e sostiene il Servizio di Interpretariato della lingua dei segni italiana a favore delle persone sorde, anche attraverso l'istituzione di un elenco regionale di interpreti qualificati.
2.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce con il regolamento di cui all'articolo 3, i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, nonché le condizioni di accesso e le modalità di fruizione del servizio.
". "
Art. 2 ter.
(Servizio di Segretariato Sociale per persone sorde)
1.
La Regione istituisce, con apposita convenzione sottoscritta con 'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) - Piemonte', un Servizio di Segretariato Sociale presso il Consiglio regionale del Piemonte dell'ente medesimo, con l'obiettivo di garantire l'accesso alle informazioni riguardanti i servizi e gli ausili che possono consentire alle persone sorde di scegliere con consapevolezza sulla propria vita.
2.
Il Servizio di cui al comma 1 è rivolto anche ai familiari dei cittadini riconosciuti sordi civili ai sensi della Legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti) e a tutti coloro che, pur non essendo riconosciuti come tali, hanno una disabilità uditiva, nonché ai volontari, agli operatori, ai datori di lavoro, agli insegnanti e ai dirigenti di ENS.
3.
Lo schema di convezione di cui al comma 1, che disciplina in particolare le competenze dei soggetti sottoscrittori, è approvato con apposito provvedimento di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
".
Art. 2. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, rispetto alle risorse già disciplinate dalla l.r. 9/2012 ed allocate nella Missione 12 - Programma 1202 - Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.