Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2012, n. 9 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva)
Primo firmatario
Art. 1.
(Inserimento degli articoli 2 bis e 2 ter alla l.r. 9/2012 )
1.
Dopo l'
articolo 2 della l.r. 30 luglio 2012, n. 9 (Modifiche alla
legge regionale 30 luglio 2012, n. 9 'Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana e per la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva') sono inseriti i seguenti: "
(Servizio di Interpretariato LIS per persone sorde)
Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove e sostiene il Servizio di Interpretariato della lingua dei segni italiana a favore delle persone sorde, anche attraverso l'istituzione di un elenco regionale di interpreti qualificati.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce con il regolamento di cui all'articolo 3, i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, nonché le condizioni di accesso e le modalità di fruizione del servizio. ". "
(Servizio di Segretariato Sociale per persone sorde)
La Regione istituisce, con apposita convenzione sottoscritta con 'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) - Piemonte', un Servizio di Segretariato Sociale presso il Consiglio regionale del Piemonte dell'ente medesimo, con l'obiettivo di garantire l'accesso alle informazioni riguardanti i servizi e gli ausili che possono consentire alle persone sorde di scegliere con consapevolezza sulla propria vita.
Il Servizio di cui al comma 1 è rivolto anche ai familiari dei cittadini riconosciuti sordi civili ai sensi della
Legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti) e a tutti coloro che, pur non essendo riconosciuti come tali, hanno una disabilità uditiva, nonché ai volontari, agli operatori, ai datori di lavoro, agli insegnanti e ai dirigenti di ENS.
Lo schema di convezione di cui al comma 1, che disciplina in particolare le competenze dei soggetti sottoscrittori, è approvato con apposito provvedimento di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. ".
Art. 2 bis.
1.
2.
Art. 2 ter.
1.
2.
3.
Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, rispetto alle risorse già disciplinate dalla
l.r. 9/2012
ed allocate nella Missione 12 - Programma 1202 - Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.