Modifiche alla legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione)
Primo firmatario
Art. 1.
(Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 34/1993 )
1.
L'
articolo 3 della legge regionale 34/1993 è sostituito dal seguente: "
(Responsabilità e doveri di chi detiene animali da affezione)
Chiunque convive con un animale di affezione o ha accettato di occuparsene a diverso titolo è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate attenzioni e cure, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.
In particolare, il detentore di animali di affezione:
fornisce all'animale, in luogo facilmente accessibile, di cibo e acqua in quantità e qualità sufficienti e con tempistica adeguata, perlomeno giornaliera;
assicura un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
consente un'adeguata e perlomeno giornaliera possibilità di esercizio fisico;
garantisce la necessaria assistenza sanitaria;
assicura la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
garantisce l'equilibrio comportamentale e psicologico dell'animale evitando situazioni che possono costituire fonte di paura o angoscia;
garantisce l'adeguato e costante controllo dell'animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità;
prende, fermo restando quanto previsto dalle lettere a), b), c), d), e) f) e g), le precauzioni temporanee e idonee per impedirne la fuga e garantire la tutela dei terzi.
L'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare è consentito solo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.
Non possono detenere, anche temporaneamente, né cedere a qualsiasi titolo, animali da affezione coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del
codice penale e per quelli di cui all'
articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali,nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) ".
Art. 3
1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
3.
4.
Art. 2.
(Inserimento dell'art. 3 ter della l.r. 34/1993 )
1.
Dopo l'
articolo 3 della l.r. 34/1993 , è inserito il seguente: "
(Attività di addestramento)
L'attività di addestramento di animali è sottoposta a vigilanza veterinaria permanente.
E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, in ambienti che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di collari con punte, elettronici o elettrici.
E' vietata ogni forma di addestramento teso ad esaltare l'aggressività dell'animale.
Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al comune ove viene praticato l'addestramento e all'azienda ASL di riferimento.
Gli addestratori registrano la loro attività, con i dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti all'addestramento; il registro è vidimato dall'azienda ASL ".
Art. 3 ter
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 3.
(Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 34/1993 )
1.
L'
articolo 5 della l.r. 34/1993 è sostituito dal seguente: "
(Divieto di soppressione)
Gli animali possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili o ritenuti di comprovata e certificata pericolosità per l'incolumità delle persone.
La soppressione è effettuata in modo eutanasico; provvedono alla soppressione degli animali solo i medici veterinari che rilasciano al responsabile dell'animale un certificato dal quale risulti la causa della soppressione. ".
Art. 5
1.
2.
Art. 4.
(Inserimento dell'art. 5 bis della l.r. 34/1993 )
1.
Dopo l'
articolo 5 della l.r. 34/1993 , è inserito il seguente: "
(Divieto di accattonaggio con animali)
E' vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio. ".
Art. 5 bis
1.
Art. 5.
(Inserimento dell'art. 5 ter della l.r. 34/1993 )
1.
Dopo l'
articolo 5 bis della l.r. 34/1993 , è inserito il seguente: "
(Divieto di offrire animali in premio o vincita)
E' vietato offrire animali in premio o vincita di giochi nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie ".
Art. 5 ter
1.
Art. 6.
(Inserimento dell'art. 9 ter della l.r. 34/1993 )
1.
Dopo l'
articolo 9 bis della l.r. 34/1993 , è inserito il seguente: "
(Trasporto di animali)
E' consentito il trasporto di animali in contenitori o in vani di veicoli a condizione che:
vi sia sufficiente circolazione d'aria;
vi sia spazio sufficiente a consentire all'animale la stazione eretta quadrupedale e la possibilità di sdraiarsi;
siano adottate misure idonee a proteggere gli animali da urti, intemperie e rilevanti escursioni termiche;
siano adottate misure idonee a proteggere il conducente da eventuali interferenze da parte dell'animale.
E' vietato, comunque, il trasportare animali, nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli, per qualsiasi periodo di tempo. ".
Art. 9 ter
1.
a)
b)
c)
d)
2.
Art. 7.
(Modifiche all'art. 13 della l.r. 34/1993 )
1.
All'art. 13 comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente: "g) il Garante per i diritti animali della regione Piemonte.".
Art. 8.
(Inserimento dell'art. 13 bis della l.r. 34/1993 )
1.
Dopo l'
articolo 13 della l.r. 34/1993 , è inserito il seguente: "
(Assistenza veterinaria)
La Regione promuove forme mutualistiche di assistenza veterinaria per gli animali d'affezione.
Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale può contribuire all'attivazione di forme di copertura assicurativa a vantaggio dei responsabili di animali.
La Regione istituisce un fondo sanitario, utilizzato su base annuale, finalizzato a garantire l'assistenza veterinaria d'emergenza e di base degli animali d'affezione detenuti da soggetti economicamente svantaggiati.
Il fondo è alimentato da contributi di soggetti pubblici e privati; ad essi è concesso un apposito marchio di riconoscimento.
Il regolamento di cui all'articolo 16 disciplina le modalità di accesso al fondo e il suo funzionamento nonchè i criteri per il finanziamento delle prestazioni veterinarie ".
Art. 13 bis
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 9.
(Inserimento dell'art.14 bis della l.r. 34/1993 )
1.
Dopo l'
articolo 14 della l.r. 34/1993 è inserito il seguente: "
(Disposizioni finanziarie)
Per garantire l'assistenza veterinaria di cui all'articolo 13 bis, comma 3 è autorizzata, all'interno della missione 13 (Tutela della salute), programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo I , spese correnti del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, la spesa di 100.000,00 euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. ".
Art.14 bis
1.