Proposta di legge regionale n. 35 presentata il 10 settembre 2019
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione)
Primo firmatario

FREDIANI FRANCESCA

Art. 1. 
(Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 34/1993 )
1. 
L' articolo 3 della legge regionale 34/1993 è sostituito dal seguente: "
Art. 3
(Responsabilità e doveri di chi detiene animali da affezione)
1.
Chiunque convive con un animale di affezione o ha accettato di occuparsene a diverso titolo è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate attenzioni e cure, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.
2.
In particolare, il detentore di animali di affezione:
a)
fornisce all'animale, in luogo facilmente accessibile, di cibo e acqua in quantità e qualità sufficienti e con tempistica adeguata, perlomeno giornaliera;
b)
assicura un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
c)
consente un'adeguata e perlomeno giornaliera possibilità di esercizio fisico;
d)
garantisce la necessaria assistenza sanitaria;
e)
assicura la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
f)
garantisce l'equilibrio comportamentale e psicologico dell'animale evitando situazioni che possono costituire fonte di paura o angoscia;
g)
garantisce l'adeguato e costante controllo dell'animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità;
h)
prende, fermo restando quanto previsto dalle lettere a), b), c), d), e) f) e g), le precauzioni temporanee e idonee per impedirne la fuga e garantire la tutela dei terzi.
3.
L'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare è consentito solo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.
4.
Non possono detenere, anche temporaneamente, né cedere a qualsiasi titolo, animali da affezione coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale e per quelli di cui all' articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali,nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate)
".
Art. 2. 
(Inserimento dell'art. 3 ter della l.r. 34/1993 )
1. 
Dopo l' articolo 3 della l.r. 34/1993 , è inserito il seguente: "
Art. 3 ter
(Attività di addestramento)
1.
L'attività di addestramento di animali è sottoposta a vigilanza veterinaria permanente.
2.
E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, in ambienti che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di collari con punte, elettronici o elettrici.
3.
E' vietata ogni forma di addestramento teso ad esaltare l'aggressività dell'animale.
4.
Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al comune ove viene praticato l'addestramento e all'azienda ASL di riferimento.
5.
Gli addestratori registrano la loro attività, con i dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti all'addestramento; il registro è vidimato dall'azienda ASL
".
Art. 3. 
(Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 34/1993 )
1. 
L' articolo 5 della l.r. 34/1993 è sostituito dal seguente: "
Art. 5
(Divieto di soppressione)
1.
Gli animali possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili o ritenuti di comprovata e certificata pericolosità per l'incolumità delle persone.
2.
La soppressione è effettuata in modo eutanasico; provvedono alla soppressione degli animali solo i medici veterinari che rilasciano al responsabile dell'animale un certificato dal quale risulti la causa della soppressione.
".
Art. 4. 
(Inserimento dell'art. 5 bis della l.r. 34/1993 )
1. 
Dopo l' articolo 5 della l.r. 34/1993 , è inserito il seguente: "
Art. 5 bis
(Divieto di accattonaggio con animali)
1.
E' vietato utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio.
".
Art. 5. 
(Inserimento dell'art. 5 ter della l.r. 34/1993 )
1. 
Dopo l' articolo 5 bis della l.r. 34/1993 , è inserito il seguente: "
Art. 5 ter
(Divieto di offrire animali in premio o vincita)
1.
E' vietato offrire animali in premio o vincita di giochi nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie
".
Art. 6. 
(Inserimento dell'art. 9 ter della l.r. 34/1993 )
1. 
Dopo l' articolo 9 bis della l.r. 34/1993 , è inserito il seguente: "
Art. 9 ter
(Trasporto di animali)
1.
E' consentito il trasporto di animali in contenitori o in vani di veicoli a condizione che:
a)
vi sia sufficiente circolazione d'aria;
b)
vi sia spazio sufficiente a consentire all'animale la stazione eretta quadrupedale e la possibilità di sdraiarsi;
c)
siano adottate misure idonee a proteggere gli animali da urti, intemperie e rilevanti escursioni termiche;
d)
siano adottate misure idonee a proteggere il conducente da eventuali interferenze da parte dell'animale.
2.
E' vietato, comunque, il trasportare animali, nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli, per qualsiasi periodo di tempo.
".
Art. 7. 
(Modifiche all'art. 13 della l.r. 34/1993 )
1. 
All'art. 13 comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente: "g) il Garante per i diritti animali della regione Piemonte.".
Art. 8. 
(Inserimento dell'art. 13 bis della l.r. 34/1993 )
1. 
Dopo l' articolo 13 della l.r. 34/1993 , è inserito il seguente: "
Art. 13 bis
(Assistenza veterinaria)
1.
La Regione promuove forme mutualistiche di assistenza veterinaria per gli animali d'affezione.
2.
Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale può contribuire all'attivazione di forme di copertura assicurativa a vantaggio dei responsabili di animali.
3.
La Regione istituisce un fondo sanitario, utilizzato su base annuale, finalizzato a garantire l'assistenza veterinaria d'emergenza e di base degli animali d'affezione detenuti da soggetti economicamente svantaggiati.
4.
Il fondo è alimentato da contributi di soggetti pubblici e privati; ad essi è concesso un apposito marchio di riconoscimento.
5.
Il regolamento di cui all'articolo 16 disciplina le modalità di accesso al fondo e il suo funzionamento nonchè i criteri per il finanziamento delle prestazioni veterinarie
".
Art. 9. 
(Inserimento dell'art.14 bis della l.r. 34/1993 )
1. 
Dopo l' articolo 14 della l.r. 34/1993 è inserito il seguente: "
Art.14 bis
(Disposizioni finanziarie)
1.
Per garantire l'assistenza veterinaria di cui all'articolo 13 bis, comma 3 è autorizzata, all'interno della missione 13 (Tutela della salute), programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo I , spese correnti del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, la spesa di 100.000,00 euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.
".
Art. 10. 
(Modifiche all'art. 15 della l.r. 34/1993 )
1. 
Al comma 2 lettera c) dell'articolo 15, le parole: "
150,00 euro
" sono sostituite dalle seguenti: "
da 75,00 a 450,00 euro.
".