"Istituzione Commissione storico-culturale"
Primo firmatario
Articolo 1.
(Istituzione Commissione storico-culturale)
1.
In funzione della valorizzazione del patrimonio storico e culturale è istituita presso il Consiglio Regionale del Piemonte una "Commissione storico-culturale del Piemonte" composta da 11 membri.
Articolo 3.
(Attivazione e ruoli)
1.
Su iniziativa dell'Assessore Regionale alla cultura viene convocata l'Assemblea dei componenti della Commissione storico-culturale del Piemonte per deliberare sull'ordine del giorno seguente:
a)
Elezioni del Presidente;
b)
Elezione del Segretario.
2.
Con la maggioranza degli aventi diritto al voto sono eletti, per voto segreto, il Presidente e il Segretario della Commissione storico-culturale per il Piemonte, da scegliersi tra gli undici componenti la commissione medesima.
Articolo 4.
(Funzionamento)
1.
Su convocazione del Presidente della Commissione storico-culturale per il Piemonte, si riunisce, almeno una volta al semestre, la Commissione medesima che delibererà sugli argomenti post all'ordine del giorno e proposti dal Presidente del Segretario ovvero dagli altri membri.
Articolo 5.
(Sede)
1.
La Commissione storico-culturale per il Piemonte ha sede presso Palazzo Lascaris, negli spazi che saranno individuati dal Presidente del Consiglio Regionale.
Articolo 6.
(Durata)
1.
La Commissione rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Regionale.
2.
La Commissione storico-culturale del Piemonte viene nominata, come stabilito nei precedenti articoli 1-2, entro il termine di due mesi a far tempo dalla prima riunione del Consiglio Regionale.
Articolo 7.
(Funzioni e scopi)
1.
La Commissione storico-culturale del Piemonte, che svolge attività di raccordo tra il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale, ha lo scopo di:
a)
promuovere iniziative culturali per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico del Piemonte;
b)
raccogliere istanze e proposte degli enti locali, delle associazioni culturali, dei singoli gruppi di studio, valutarne la meritevolezza, esaminarne la fattibilità;
c)
sottoporre il parere della Commissione storico-culturale del Piemonte alla Giunta Regionale, per il tramite dell'Assessore alla Cultura o all'Assessore al Turismo e al Commercio, ovvero al Consiglio Regionale, per il tramite del suo Presidente, sulle proposte e le istanze esaminate e valutate.
Articolo 8.
(Gratuita' dello svolgimento dell'attività dei componenti)
1.
Non è prevista, allo stato, alcuna forma di remunerazione a favore dei componenti della Commissione storico-culturale del Piemonte.
2.
E' fornita dal Consiglio Regionale, oltre alla sede, l'assistenza tecnica ove necessario per l'attività di segreteria della Commissione storico-culturale del Piemonte.
Articolo 9.
(Requisiti)
1.
Per la nomina dei membri della Commissione storico-culturale del Piemonte valgono gli stessi requisiti richiesti per la nomina della carica dei Consiglieri Regionali.