Proposta di legge regionale n. 320 presentata il 06 giugno 2024
Istituzione della Consulta femminile regionale

Art. 1. 
(Istituzione e finalita')
1. 
La Regione, in attuazione dei principi di cui agli articoli 3 e 37 della Costituzione e dell' articolo 13 dello Statuto , istituisce la Consulta femminile regionale, di seguito Consulta, quale organismo permanente di consultazione del Consiglio regionale e della Giunta regionale su tematiche di interesse femminile.
2. 
La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale che fornisce i mezzi strumentali ed il personale necessario al suo funzionamento.
Art. 2. 
(Funzioni)
1. 
La Consulta:
a) 
contribuisce all' elaborazione della programmazione, pianificazione e legislazione regionale, con particolare riferimento alle condizioni di vita, di lavoro e di salute della donna;
b) 
favorisce e sostiene l'effettiva partecipazione delle donne all'attività politica, economica e sociale della comunità regionale e ne valorizza ed incentiva l'associazionismo;
c) 
formula proposte al Consiglio e alla Giunta Regionale al fine di promuovere iniziative e provvedimenti che tutelino e migliorino la condizione femminile, anche con riguardo ai problemi della famiglia;
d) 
promuove dibattiti pubblici di informazione, ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile e alla famiglia al fine di rimuovere gli ostacoli ad un pieno inserimento della donna nella società in condizione di effettiva parità;
e) 
partecipa ad incontri con organismi di parità regionali, nazionali e delle altre Regioni e, su richiesta, esprime pareri non vincolanti su materie inerenti a tematiche femminili.
2. 
La Consulta ha facoltà di chiedere al Consiglio ed alla Giunta Regionale di essere sentita su problemi di particolare rilevanza economica, sociale e culturale per la popolazione femminile.
Art. 3. 
(Organi della Consulta)
1. 
Sono organi della Consulta:
a) 
l'Assemblea;
b) 
l'Ufficio di Presidenza;
c) 
la Presidente.
2. 
La Consulta può articolarsi in gruppi di studio, dei quali definisce l'oggetto e la durata e nomina, per ciascuno, una coordinatrice scelta fra le componenti della Consulta.
Art. 4. 
(Composizione della Consulta)
1. 
La Consulta è composta dalle Consigliere regionali in carica, dalla Consigliera regionale di parità, da una componente per ciascuno dei gruppi del Consiglio regionale nonché da un assessore di genere femminile nominato al di fuori dei componenti del Consiglio regionale ai sensi dell' articolo 50, comma 5 dello Statuto della Regione .
2. 
E' altresì composta da una rappresentante effettiva e da una supplente per ognuna:
a) 
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
b) 
delle organizzazioni regionali di categoria più rappresentative a livello regionale;
c) 
delle singole associazioni femminili costituite a livello nazionale o regionale, che ne facciano richiesta, il cui scopo preminente nello statuto e nelle attività è promuovere interventi e iniziative volte alla piena affermazione e valorizzazione della donna per una effettiva e valida rappresentatività nella vita sociale e politica, e che operano da almeno due anni sul territorio regionale.
3. 
Le componenti della Consulta di cui al comma 2, sia effettive che supplenti, sono designate dalle singole organizzazioni e associazioni di appartenenza.
4. 
La richiesta di ammissione viene esaminata dall'Ufficio di Presidenza della Consulta e sottoposta all'Assemblea della Consulta per l'approvazione.
5. 
L'ammissione è deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 5. 
(Insediamento e durata in carica)
1. 
La Consulta è insediata entro centoventi giorni dall'inizio di ogni legislatura dal Presidente del Consiglio Regionale e dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Regionale.
Art. 6. 
(Presidente ed Ufficio di Presidenza)
1. 
La Consulta elegge tra le proprie componenti effettive, secondo modalità fissate nel regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, una Presidente ed un Ufficio di Presidenza.
2. 
L'Ufficio di Presidenza è composto dalla Presidente, da due Vicepresidenti e da due Consultrici segretarie e resta in carica trenta mesi.
3. 
L'Ufficio di Presidenza in carica al momento dello scadere della legislatura prosegue la sua attività di ordinaria amministrazione, finalizzata al raggiungimento di quanto già approvato dall'Assemblea della Consulta, fino all'insediamento del nuovo Ufficio di Presidenza.
Art. 7. 
(Funzionamento)
1. 
La Consulta è convocata dalla Presidente almeno due volte all'anno e, comunque, ogni volta che ne faccia richiesta un terzo delle componenti.
2. 
La Consulta approva e modifica il regolamento interno per il suo funzionamento a maggioranza assoluta delle componenti.
3. 
Le sedute sono, di regola, pubbliche.
4. 
La partecipazione ai lavori della Consulta avviene a titolo gratuito e alle componenti non competono compensi, gettoni di presenza o altre indennità comunque denominate.
5. 
Alla Presidente o a una sua delegata spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta, secondo criteri, limiti e modalità definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 8. 
(Disposizione transitoria)
1. 
L'Ufficio di Presidenza resta in carica nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della legge fino all'insediamento del nuovo Ufficio di Presidenza.
Art. 9. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 40.800,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, e successivi si fa fronte con le risorse già iscritte all'interno della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
2. 
Per gli anni successivi al 2026, agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziate annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell' articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Art. 10. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.