Modifiche della legge regionale 25 marzo 2024, n. 7 (Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore piemontese)
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 7 )
1.
Il
comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 7 (Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore piemontese) è abrogato.
Art. 2.
(Inserimento dell'articolo 8 bis)
1.
Dopo l'
art. 8 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 7 (Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore piemontese) è inserito il seguente articolo: "
(Volontariato organizzato di protezione civile)
La Regione riconosce la valenza istituzionale del volontariato organizzato quale articolazione fondamentale del Sistema regionale della protezione civile, espressione del principio fondamentale di solidarietà sociale, e favorisce il coinvolgimento attivo e la partecipazione della fascia giovane della popolazione.
Fatto salvo quanto già previsto dalla
legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile), il volontariato di protezione civile, inteso quale forma spontanea, individuale o associativa di partecipazione dei cittadini, a tutti i livelli, allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è svolto in forma organizzata, dai cittadini attraverso la partecipazione al volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile di cui al comma 3.
L'elenco territoriale del volontariato di protezione civile è istituito presso la Regione ai sensi dell'
articolo 34 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile). La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente articolo, adotta un regolamento regionale che ne definisce:
la struttura, le sezioni e la composizione;
i requisiti e le modalità di iscrizione e permanenza;
le tipologie di soggetti che possono presentare domanda ai fini dell'iscrizione medesima;
i controlli, le ipotesi di revoca dell'operatività, di sospensione o di cancellazione dall'elenco medesimo e di comminazione di sanzioni disciplinari;
le specializzazioni che caratterizzano le attività del volontariato organizzato di protezione civile, da registrare in apposito sistema informatico di gestione dell'elenco territoriale;
le modalità e i requisiti di adesione a tali specializzazioni da parte dei soggetti iscritti nel predetto elenco territoriale.
I soggetti che intendono partecipare alle attività di protezione civile di cui al presente articolo, sul territorio regionale, in Italia, o all'estero, nonché svolgere attività formative e addestrative nel medesimo ambito, devono essere iscritti, in conformità all'
articolo 34 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile del Piemonte, di cui al comma 3. Le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del terzo settore iscritti nel registro unico di cui all'
articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), che indicano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto legislativo, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile del Piemonte, di cui al comma 3.
Al fine di essere integrati nel Sistema regionale di protezione civile, i gruppi comunali, intercomunali o di area vasta costituiti ai sensi dell'articolo 35 del Codice della Protezione civile, si iscrivono nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile di cui al comma 3 del presente articolo.
Il regolamento del volontariato di protezione civile di cui all'
articolo 19, comma 5, della l.r. 7/2003 definisce oltre quanto già previsto dalla medesima legge, criteri e modalità di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 del Codice di protezione civile in materia di strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile e di rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile. ".
Art. 8bis.
1.
2.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
4.
5.
6.