Proposta di legge regionale n. 315 presentata il 16 maggio 2024
Modifiche alla Legge regionale n. 58 del 30 novembre 1987 (Norme in materia di Polizia locale)
Primo firmatario

RUZZOLA PAOLO

Altri firmatari

BILETTA ALESSANDRA HILDA FRA

Art. 1. 
(Introduzione dell'articolo 17 bis)
1. 
Dopo l' articolo 17 della l.r. n.58 del 30 novembre 1987 , è inserito il seguente: "
Art. 17 bis.
(Fondo in favore degli operatori di polizia locale)
1.
È istituito un fondo in favore degli operatori di polizia locale e dei loro familiari per il riconoscimento di un contributo, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti, derivanti da infortunio, subiti dagli stessi operatori nello svolgimento del servizio.
2.
È, altresì, riconosciuto un contributo, a titolo di indennizzo, mediante l'accesso al fondo di cui al comma 1, nei casi di inabilità temporanea assoluta derivanti da danni fisici o lesioni subiti dall'operatore, vittima di un reato, nello svolgimento del servizio.
3.
Gli importi erogati mediante l'accesso al fondo di cui al comma 1 sono cumulabili con provvidenze di analoga natura previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni.
4.
La domanda di accesso al fondo è presentata dal soggetto interessato entro un anno dal decesso o dal riconoscimento dell'invalidità permanente dell'operatore di polizia locale o dal riconoscimento dell'inabilità temporanea assoluta dell'operatore allo svolgimento del servizio.
5.
La Giunta regionale determina gli importi del beneficio economico da erogare mediante il fondo di cui al comma 1, tenuto conto, nei casi di invalidità permanente, della percentuale di invalidità riconosciuta a seguito di infortunio occorso nello svolgimento del servizio e, nei casi di inabilità temporanea assoluta, del periodo di inabilità allo svolgimento dell'attività lavorativa. La Giunta regionale determina, altresì, le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione del suddetto beneficio economico, nonché le procedure per la gestione operativa del fondo di cui al presente articolo.
6.
La disposizione di cui al comma 2 si applica agli eventi verificatisi a decorrere dall'anno 2024.
".
Art. 2. 
(Norma finanziaria)
1. 
In fase di prima applicazione, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, si fa fronte mediante riduzione, per ciascuna delle annualità indicate, di risorse di medesimi importi già presenti nella missione 20 (Fondi accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.