Proposta di legge regionale n. 313 presentata il 12 aprile 2024
"Rete di utilizzo dei percorsi ciclistici fuoristrada del Piemonte"
Primo firmatario

GRAGLIA FRANCESCO

Art. 1. 
(Oggetto e finalita')
1. 
La presente legge individua, promuove e tutela il sistema di percorsi escursionistici definito: "Rete di utilizzo dei percorsi ciclistici fuoristrada del Piemonte", di seguito denominata: "RPF", istituita con la creazione di apposita "Mappa dei percorsi ciclistici fuoristrada del Piemonte" (di seguito, la "Mappa") e promuove il recupero, la conservazione, la valorizzazione, oltre che la nuova realizzazione, di una rete di percorsi naturalistici fruibili da ciclisti, finalizzata anche allo sviluppo del turismo ecosostenibile.
2. 
La Regione Piemonte con la presente normativa ed in riferimento alla "Mappa" si propone di istituire un registro regionale dei sentieri deputati all'esercizio del ciclismo fuoristrada, al fine di rilevare e rendere pubblica la rete esistente di percorsi fuoristrada, individuare soggetti e sistema di gestione della medesima, ivi compresa la manutenzione dei percorsi esistenti e di futura realizzazione, favorire la realizzazione di interventi a basso impatto ambientale, adottare iniziative di comunicazione e divulgazione finalizzate alla sensibilizzazione degli utenti e dei proprietari dei siti circa il valore culturale, ambientale ed economico del patrimonio cicloturistico regionale, tutelare i proprietari dei siti ove insistono i percorsi, promuovere l'attività degli imprenditori e delle associazioni interessate al recupero e alla manutenzione del patrimonio sentieristico regionale e favorire l'azione delle diverse forme associative che operano per la sua valorizzazione, nonché contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche dei territori montani, pedemontani e collinari, mediante la promozione della fruizione turistica di tali aree e la valorizzazione di percorsi cicloturistici di tipo regionale, nazionale ed internazionale in linea con la programmazione turistica regionale.
Art. 2. 
(Struttura della RPF)
1. 
La RPF è articolata in percorsi d'interesse regionale e provinciale, ricadenti nel territorio di più comuni o province, e percorsi d'interesse locale, ricadenti nel territorio di uno o di un limitato numero di comuni.
2. 
Nella individuazione della RPF e nell'inserimento dei percorsi escursionistici nella Mappa, si tiene conto, inoltre, dell'esigenza di migliorare e compatibilizzare con le più recenti politiche di salvaguardia ambientale le zone interessate utilizzando quali criteri:
a) 
la preferenza verso aree attualmente scarsamente interessate dai flussi turistici o comunque non vantanti tradizioni di accoglimento dei turisti;
b) 
la preferenza verso aree che conservano buoni valori di tradizione e osservano corretti criteri di tutela del paesaggio;
c) 
la tendenza al recupero della viabilità storica;
d) 
la preservazione o la limitazione dei flussi escursionistici nelle aree di particolare fragilità naturalistica, paesaggistica e storica, ottenuta anche attraverso la limitazione o la regolamentazione dell'accesso.
Art. 3. 
(La Mappa dei percorsi ciclistici fuoristrada del Piemonte)
1. 
La Mappa dei percorsi ciclistici fuoristrada del Piemonte (la "Mappa") individua, classifica e pianifica il sistema di itinerari che costituiscono la RPF. La Mappa è costituita dall'insieme dei dati cartografici, amministrativi e iconografici in formato digitale ed è gestita dalla Consulta regionale per il Patrimonio escursionistico, istituita con la L.R. 12/2010 (di seguito, la "Consulta").
2. 
La Giunta regionale provvede alla costituzione e, per il tramite della Consulta, all'aggiornamento della Mappa. L'inserimento di nuovi percorsi ovvero di nuovi siti nella rete regionale è subordinato al parere favorevole della Consulta tenuto conto della pianificazione in atto. Le province, la Città metropolitana, le unioni di comuni, gli enti Parco e, per quanto riguarda i percorsi d'interesse locale, i comuni possono formulare, a tal fine, proposte alla Giunta regionale acquisendo le indicazioni del CAI, della FIE, degli Ambiti territoriali di caccia (ATC), dei Comprensori alpini (CA), dei Gruppi di azione locale (GAL), nonché altre indicazioni eventualmente formulate dalle associazioni sportive, del tempo libero e della recettività turistica lungo i percorsi della RPF.
3. 
I soggetti proponenti di cui al comma precedente sono tenuti, altresì, a produrre una dichiarazione relativa alla proprietà delle strade e dei fondi su cui insiste il sedime del percorso escursionistico di cui propongono l'iscrizione nella Mappa.
4. 
Possono essere iscritti nella Mappa solo i percorsi ciclistici in relazione ai quali sono stati individuati dai proponenti i soggetti preposti a provvedere al loro monitoraggio e manutenzione. Il monitoraggio e la manutenzione dei percorsi escursionistici ricadenti all'interno delle aree naturali protette nazionali e regionali è riservata ai competenti enti Parco ai sensi della vigente normativa in materia.
5. 
L'inserimento dei percorsi nella Mappa e l'esercizio delle attività di monitoraggio e manutenzione dei tracciati effettuate dai soggetti proponenti di cui al comma II, non garantiscono l'esclusione dai rischi connessi o dipendenti dalla frequentazione dei sentieri in ambiente impervio e/o montano e/o boschivo. I soggetti proponenti sono tenuti a segnalare all'utenza eventuali pericoli. La Regione adotta linee guida per l'informazione e la sensibilizzazione sui rischi derivanti dalla frequentazione dei sentieri in ambiente impervio e/o montano e/ boschivo e sulle misure di autoprotezione.
6. 
I soggetti proponenti di cui al comma II garantiscono, direttamente o per il tramite dei soggetti cui è affidata la manutenzione, l'accessibilità ai percorsi iscritti alla Mappa. Qualora ciò non fosse possibile, la Giunta regionale, d'ufficio o su segnalazione motivata del soggetto proponente, dispone la modifica, la sospensione o la cancellazione dei percorsi dalla Mappa.
Art. 4. 
(Inclusione nella RPF di tratti posti all'interno di proprietà private)
1. 
I soggetti proponenti di cui all'articolo 3, qualora intendano inserire nella RPF tratti di percorso su proprietà privata, se del caso acquisito il parere da parte della Giunta o della Consulta circa la rilevanza del tratto considerato, devono preventivamente formalizzare accordi d'uso, ai sensi dell' articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni, con i relativi proprietari.
2. 
I soggetti proponenti di cui all'articolo 3, interessati all'inserimento di tratti di viabilità privata per i quali non esiste servitù d'uso pubblico o il formale atto di concessione da parte del privato di cui al comma precedente, provvedono a darne informazione nelle forme previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ai proprietari e titolari di diritti reali interessati, i quali, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, possono manifestare il proprio dissenso al comune interessato. La comunicazione ai proprietari può essere effettuata anche in via sintetica sotto forma di avviso, individuando gli elementi minimi del percorso ovvero il nome, le località di partenza e di arrivo, gli incroci con le eventuali altre infrastrutture viabili riportando il tracciato su estratto cartografico in scala 1: 10.000.
3. 
Nella comunicazione di cui al comma II sono indicate le modalità di fruizione di tali tracciati e di mantenimento delle condizioni di fatto in cui si trovano gli stessi, a tutela della sicurezza dei cicloturisti e della proprietà interessata.
4. 
Sui percorsi ricadenti in aree di proprietà privata il transito cicloturistico è consentito unicamente sulle tracce o passaggi agrosilvopastorali chiaramente segnalati, di facile individuazione ed usualmente battuti dal consueto transito, senza arrecare danni alla proprietà altrui nel rispetto all' articolo 843 del codice civile e 637 del codice penale .
5. 
Sui percorsi cadenti in aree di proprietà privata sono consentite operazioni di manutenzione ordinaria del tracciato e della segnaletica esistente da parte dei soggetti territorialmente competenti al fine di garantire la transitabilità e preservare la proprietà da eventuali danni causati da eventuali passaggi fuori tracciato. Tali operazioni non possono alterare le caratteristiche fisiche del sedime interessato dal passaggio escursionistico e sono esclusivamente limitate a garantirne lo stato originale di percorribilità riscontrato all'atto dell'inserimento nella RPF. L'apposizione di nuova segnaletica è prevista a sostituzione di quella preesistente e nei casi strettamente indispensabili per garantire inequivocabilmente la direzione del percorso.
6. 
Espletate positivamente le procedure di pubblicità i comuni provvedono ad aggiornare i propri regolamenti di polizia rurale inserendo la clausola di transitabilità su sedimi privati attraversati da tracciati inclusi nella RPF alle condizioni stabilite nell'atto di pubblicità emanato ai fini dell'inserimento.
7. 
In ogni caso, sui percorsi esistenti alla data di pubblicazione della presente Legge ricadenti in aree di proprietà privata, il transito cicloescursionistico è consentito unicamente sui sentieri, sulle tracce o passaggi agrosilvopastorali chiaramente segnalati ed usualmente battuti dal consueto transito, senza arrecare danni alla proprietà altrui nel rispetto all' articolo 843 del codice civile e 637 del codice penale . Su tali percorsi cadenti in aree di proprietà privata sono sempre consentite operazioni di manutenzione ordinaria del tracciato e della segnaletica esistente da parte dei soggetti territorialmente competenti al fine di garantire la transitabilità ciclistica e preservare la proprietà da eventuali danni causati da eventuali passaggi fuori tracciato. Tali operazioni di manutenzione non possono alterare le caratteristiche fisiche del sedime interessato dal passaggio cicloescursionistico e sono esclusivamente limitate a garantirne lo stato originale di percorribilità vigente all'atto dell'inserimento nella Mappa e nella RPF.
8. 
Nei tratti di percorso di proprietà privata inseriti nella Mappa è consentito il transito ai fini cicloescursionistici, a condizione che i ciclisti non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non producano rumori molesti, non disturbino il bestiame, non causino danni alle colture.
9. 
Al fine di garantire la pubblica incolumità, i proprietari o i titolari della viabilità privata possono interdire temporaneamente il transito per eseguire lavori di ripristino dei percorsi, di governo dei boschi e di gestione delle attività.
Art. 5. 
(Classificazione dei percorsi e gestione dei relativi servizi)
1. 
I percorsi di cui alla RPF ed alla Mappa sono classificati in:
a) 
percorsi su sentieri (o mulattiere o tratturi): percorsi su strade a fondo naturale preesistenti formatisi per effetto del passaggio, sui quali è consentito l'uso promiscuo da parte di pedoni, animali e di ciclisti; su tali sentieri i ciclisti devono dare la precedenza a tutti gli utenti non motorizzati. Nei sentieri a doppio senso i ciclisti che procedono in discesa devono dare precedenza a quelli che stanno salendo;
b) 
percorsi su singola traccia (single track): percorsi su tracce di larghezza ridotta, percorribili da una bici alla volta in una sola direzione, create e mantenute esclusivamente dal e per il passaggio delle biciclette.
2. 
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici o da specifici regolamenti di fruizione e con esclusione di manifestazioni che richiedano valutazioni d'impatto o specifiche autorizzazioni ai sensi della normativa vigente, il ciclismo fuoristrada è praticato:
a) 
liberamente su sentieri (o mulattiere o tratturi) di uso pubblico, salvo diverso provvedimento, volto a garantire la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, assunto dal Sindaco del comune competente, anche su proposta dei soggetti preposti alla manutenzione e monitoraggio dei percorsi ai sensi della presente legge;
b) 
liberamente, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi o provvedimenti del Sindaco competente di cui alla lettera a), su sentieri (o mulattiere o tratturi) di proprietà privata in cui non è dimostrabile l'uso pubblico;
c) 
esclusivamente, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi, su singole tracce (single track) con l'obbligo di affissione dei cartelli di divieto di transito ai pedoni all'inizio, alla fine della traccia e a tutti gli incroci con strade e sentieri da parte del Comune o del soggetto preposto alla gestione e alla manutenzione.
3. 
Il diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi legati ai percorsi di cui alle lettere b) e c) dovrà essere manifestato tramite comunicazione al Comune interessato, nel termine di ulteriori trenta giorni seguenti l'avviso di cui all'art. 4 e l'apposizione di cartelli di divieto di transito. Anche comunque in un momento successivo allo spirare del suddetto termine, tutti i proprietari possono in ogni caso interdire il passaggio sui percorsi sopracitati a loro insindacabile giudizio, con un preavviso al comune o ai soggetti preposti alla manutenzione di trenta giorni, i quali a loro volta comunicheranno alla Consulta l'intervenuta soppressione e chiusura del percorso o la sua eventuale variazione.
4. 
Salvo differenti disposizioni adottate dagli enti competenti, la percorrenza con biciclette sui percorsi di cui ai precedenti comma I.1 e I.2 nonché su altri sentieri, fondi e strade non regolamentate dal codice della strada avviene a completo rischio e pericolo degli utenti.
5. 
I percorsi riservati esclusivamente all'attività di ciclismo fuoristrada, di cui al comma II, lettera c), devono essere opportunamente segnalati dai gestori che ne curano la manutenzione o il ripristino con cadenza almeno annuale. La cartellonistica dovrà indicare che tali percorsi comportano particolari difficoltà e che sono riservati a ciclisti con comprovata abilità tecnica, muniti di idonee protezioni e dotati di mezzi meccanicamente in ordine e specifici per l'utilizzo fuoristrada.
6. 
La pratica del ciclismo fuoristrada è sempre vietata sui terreni coltivati, su tutti i percorsi dopo forti piogge nelle successive quarantotto ore, nelle ore notturne senza gli opportuni dispositivi di illuminazione, e sui terreni per i quali esiste il diniego dei proprietari o dei conduttori.
Art. 6. 
(Norma finanziaria)
1. 
In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dell'attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 1.000.000,00 di cui euro 800.000,00 in spesa conto capitale ed euro 200.000,00 in spesa corrente, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse iscritte nell'ambito della missione 07 (Turismo), programma 07.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), rispettivamente titolo 1 (Spese correnti) e titolo 2 (Spese conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
2. 
Per gli anni successivi al 2026, agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziate annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell' articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).