Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 19 luglio 2023, n. 12
(Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)
Primo firmatario
Art. 1
(Modifiche all'
art. 6 della legge regionale 12/2023
)
1.
La
lettera g) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 19 luglio 2023, n. 12
(Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) è sostituita dalla seguente: g) i dipendenti della Regione che svolgano, al momento della candidatura, funzioni e attività amministrative;
Art. 2
(Modifiche all'
art. 19 della legge regionale 12/2023
)
1.
La
lettera a) del comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 12/2023
è sostituita dalla seguente:
a)
liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte, presentate e sottoscritte dal segretario o presidente del partito, gruppo politico o movimento, ovvero da persona munita di mandato da loro conferito e autenticato da notaio;
2.
Dopo la
lettera a) del comma 3 dell'art. 19, della legge regionale 12/2023
è inserita la seguente:
a-bis)
le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera;
3.
La
lettera b) del comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 12/2023
è sostituita dalla seguente: b) le liste espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi, escluso il gruppo misto, presenti nel Consiglio regionale del Piemonte e regolarmente costituiti, ai sensi del regolamento interno, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, presentate e sottoscritte dal segretario o presidente del partito, gruppo politico o movimento, ovvero da persona munita di mandato da loro conferito e autenticato da notaio;
Art. 3
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.