Disegno di legge regionale n. 311 presentato il 29 marzo 2024
Proposta di legge al Parlamento "Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 )"

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La presente legge introduce nuovi criteri per il ripristino dei tribunali ordinari in ossequio al principio della parità di accesso alla giustizia di tutti i cittadini.
Art. 2. 
(Modifiche dell'articolo 8 del d.lgs. 155/2012 )
1. 
Il comma 4 bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell' articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 ) è abrogato.
Art. 3. 
(Introduzione dell'articolo 8 bis nel d.lgs. 155/2012 )
1. 
Dopo l' articolo 8 del d.lgs. 155/2012 è inserito il seguente: "
Art. 8 bis.
(Riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari)
1.
Nelle more di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all' articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato dell'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, sulla base di apposite convenzioni, il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica soppressi dall'articolo 1.
2.
Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere anche l'istituzione di nuovi tribunali ordinari e delle relative procure della Repubblica con sede nei comuni dove avevano sede le sezioni distaccate dei tribunali oggetto di soppressione ai sensi dell'articolo 1, purché il nuovo circondario così costituito abbia una popolazione residente di almeno 100.000 abitanti.
3.
Il ripristino e l'istituzione dei tribunali ordinari di cui ai commi 1 e 2 possono avvenire anche con l'accorpamento ai precedenti circondari di tribunale e ai precedenti territori delle sezioni distaccate di tribunale di comuni diversi posti nel medesimo circondario di tribunale o in altri circondari confinanti, purché facenti parte del medesimo distretto di corte di appello.
4.
Il ripristino o l'istituzione del tribunale tiene comunque conto della competenza territoriale attribuita anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in coordinamento con le disposizioni normative, anche di carattere processuale, attualmente vigenti.
5.
Le spese di gestione e manutenzione degli immobili nonché quelle di retribuzione del personale di custodia e di vigilanza delle strutture sono integralmente a carico del bilancio della Regione richiedente.
6.
Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.
7.
Alle tabelle contenute negli allegati 1, 2 e 3 sono aggiunti i tribunali sub provinciali ripristinati su istanza delle regioni interessate, con conseguente ridefinizione dei relativi circondari individuati nella Tabella di cui all'allegato 1.
".
Art. 4. 
(Introduzione dell'articolo 8 ter nel d.lgs. 155/2012 )
1. 
Dopo l' articolo 8 bis del d.lgs. 155/2012 è inserito il seguente: "
Art. 8 ter.
(Piante organiche)
1.
Entro cento giorni dalla data di stipula delle convenzioni di cui all'articolo 8 bis, comma 1, il Ministro della giustizia provvede alla revisione o alla determinazione delle piante organiche dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica ripristinati o istituiti, nonché alla loro copertura.
".
Art. 5. 
(Norma transitoria)
1. 
I procedimenti giudiziari pendenti rimangono incardinati presso l'ufficio giudiziario territorialmente competente alla data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza statale.