Proposta di legge regionale n. 310 presentata il 19 marzo 2024
Proposta di legge al Parlamento: "Delega al governo per la progressiva integrazione di funzioni tra i corpi di polizia locale e le forze di polizia dello stato e per la definizione di una sezione negoziale per il personale della polizia locale"

Capo I 
Disposizioni di delega
Art. 1. 
(Oggetto e finalita' della delega)
1. 
Il Governo, al fine di realizzare le condizioni tese a rendere più efficienti ed efficaci le politiche integrate in materia di sicurezza tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, nonché valorizzare il ruolo svolto dagli operatori dei corpi di polizia locale, è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi.
2. 
I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
Art. 2. 
(Princìpi e criteri direttivi della delega)
1. 
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, apportando a esse le opportune modifiche volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa di settore, ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e a individuare espressamente le disposizioni da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile .
2. 
Il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) 
armonizzazione e adeguamento dei compiti e delle funzioni dei corpi di polizia locale con quelli delle Forze di polizia dello Stato, alla luce delle nuove esigenze di sicurezza urbana, di difesa e di monitoraggio del territorio, di tutela dell'ordine pubblico e di contrasto della criminalità;
b) 
definizione e aggiornamento dei compiti della Polizia locale distinguendo fra "compiti istituzionali generali" funzionali a garantire la sicurezza delle istituzioni e dei cittadini e dei loro beni, provvedendo alla prevenzione e alla repressione delle condotte antisociali e prestando altresì soccorso in caso di calamità e di infortuni, e "compiti istituzionali particolari" funzionali ad assicurare forme di vigilanza territoriale finalizzata al mantenimento dei rapporti di civile e pacifica convivenza, di vigilanza sulla mobilità e sui flussi di transito della rete viaria, operandone la regolamentazione e prevenendo la sinistrosità, di vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico, di controllo in materia ambientale urbana, rurale, ittico-venatoria, di vigilanza e di gestione dei servizi d'ordine e di scorta concernenti le attività istituzionali dell'ente di riferimento, di collaborazione con gli organi della protezione civile dello Stato e degli enti locali in caso di pubbliche calamità, nonché di collaborazione con le autorità sanitarie per fenomeni epidemiologici, di infortunistica stradale, lavorativa e di traumatologia in generale, di segnalazione di attività pericolose per l'incolumità, la salute e l'igiene della collettività e dei singoli, nonché di situazioni di disfunzione e di carenza dei pubblici servizi, locali e statali;
c) 
definizione delle qualifiche articolate in ruoli distinti che possono comprendere la qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, di agenti di polizia tributaria limitatamente alle attività di vigilanza relative ai tributi locali e di agente di pubblica sicurezza mantenendo per l'attribuzione di quest'ultima la competenza del Prefetto, ivi comprese la definizione delle fattispecie in cui non può essere conferita o, se conferita, ne deve essere dichiarata la decadenza;
d) 
disciplina del rapporto di lavoro attraverso l'istituzione, nell'ambito del comparto funzioni locali, per la specifica professionalità, di apposite sezioni negoziali dotate di risorse proprie relative al personale della polizia locale, in funzione della progressiva equiparazione dei livelli e delle qualifiche occupazionali, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello del trattamento economico, sia dei relativi trattamenti previdenziali, assistenziali e infortunistici, del personale appartenente ai corpi di polizia locale con quelli previsti per le Forze di polizia dello Stato, nonché riconoscimento dei criteri generali di rappresentatività sindacale di cui agli articoli 42 comma 10 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ;
e) 
adeguamento delle strutture e degli strumenti propri degli agenti della polizia locale, tenuto conto delle nuove funzioni loro attribuite e degli strumenti in dotazione alle Forze di polizia dello Stato;
f) 
attivazione di percorsi, anche a livello regionale e con istituzione di scuole di formazione anche interregionali, di formazione ed aggiornamento professionale per il personale di polizia locale, ad adesione volontaria e frequenza obbligatoria con accertamento finale di profitto.
Art. 3. 
(Istituzione di un Fondo per l'attuazione della delega in tema di nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale di Polizia locale)
1. 
Gli oneri finanziari per l'organizzazione, il funzionamento e gli interventi volti a migliorare la redditività delle funzioni e la qualità professionale e il trattamento economico del personale della polizia locale sono ripartiti tra regioni, province, città metropolitane e comuni in misura proporzionale secondo il criterio della fruibilità dei relativi servizi e fatte salve le determinazioni conseguenti all'esercizio della potestà legislativa regionale in materia di polizia amministrativa locale ai sensi dell' articolo 117, secondo comma lettera h) della Costituzione e alle forme di coordinamento Stato - regioni definite in applicazione dell' articolo 118, terzo comma della Costituzione .
2. 
È iscritto presso il bilancio dello Stato un fondo di compartecipazione per concorrere a finanziare gli interventi conseguenti alla attuazione della delega di cui alla presente legge, e per sostenere gli enti di cui al comma 1 nell'assunzione degli oneri conseguenti alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale di Polizia locale.
3. 
Il Fondo di cui al comma 2 opera a valere per cinque esercizi finanziari successivi alla intervenuta istituzione e decorrenza di effetti giuridici ed economici della sezione negoziale del comparto funzioni locali relativa al personale della polizia locale.
Art. 4. 
(Consiglio nazionale della Polizia locale)
1. 
È istituito il Consiglio nazionale della polizia locale, quale organismo consultivo del Ministero dell'interno, della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, dei sindaci, dei presidenti delle province e delle città metropolitane, nonché dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.
2. 
Il Consiglio ha propria sede centrale in Roma e sedi periferiche presso ogni regione.
3. 
Il Consiglio formula pareri, promuove studi e ricerche e redige programmi in materia di polizia locale, nonché di organizzazione dei servizi e delle politiche per la sicurezza pubblica.
CAPO II 
Norme transitorie e finali
Art. 5. 
(Istituzione fondi per spese mediche e patrocinio legale)
1. 
Nelle more dell'esercizio della delega è istituito, a valere dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il "Fondo per il patrocinio legale ed il sostegno alle spese mediche degli addetti delle Polizie locali", destinato a garantire:
a) 
l'anticipo delle spese mediche-riabilitative e il ristoro di eventuali quote non rimborsate da assicurazioni e/o risarcimenti, derivanti da cure effettuate presso il sistema sanitario dagli addetti delle Polizie locali che siano rimasti feriti sul campo nell'esercizio delle proprie funzioni, anche in ragione di interventi in regime di forme di collaborazione e supporto con le Forze di Polizia dello Stato;
b) 
il patrocinio legale gratuito agli addetti delle Polizie locali che risultino destinatari di procedimenti legali per scelte intraprese durante azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità rientranti nelle proprie funzioni anche tramite anticipazioni del rimborso delle spese legali, salva ripetizione delle somme anticipate nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.
2. 
Il Governo, con appositi decreti dei Ministri competenti per materia, provvede alla definizione dei criteri, condizioni e modalità per l'accesso e concessione delle provvidenze di cui al presente articolo ed al conseguente riparto delle relative risorse.
Art. 6. 
(Clausola di salvaguardia)
1. 
Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione delle disposizioni della presente legge avviene compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 7. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge, quantificati in complessivi euro 1.240.000,00 per gli esercizi finanziari 2025 e 2026 si fa fronte:
a) 
quanto ad euro 1.000.000,00 per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) e aumentando contestualmente la dotazione della Missione 006 "Giustizia", Programma 006 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" del bilancio di previsione per ciascun anno finanziario 2025 e 2026; mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri interessati;
b) 
quanto ad euro 240.000,00 per le finalità di cui all'articolo 5 comma , lettera b) e aumentando contestualmente la dotazione della Missione 032 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", Programma 003 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" del bilancio di previsione per ciascun anno finanziario 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri interessati.
2. 
Al fine di dare attuazione agli interventi in materia di riforma della polizia locale di cui all'articolo 3 della presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui, per cinque anni a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri interessati.