Proposta di legge regionale n. 31 presentata il 10 settembre 2019
Autorita' nazionale per i diritti umani
Primo firmatario

VALLE DANIELE

Art. 1 
(Inserimento dell'articolo 100 bis)
1. 
Dopo l' articolo 100 della Costituzione è inserito il seguente: "
Art. 100 bis
1.
L'Autorità nazionale per i diritti umani è organo indipendente di promozione e tutela dei diritti umani secondo le disposizioni comunitarie e le norme internazionali generalmente riconosciute. È articolata territorialmente su base regionale e, con legge costituzionale, ne è assicurata l'autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile, finanziaria e organizzativa.
2.
L'Autorità nazionale per i diritti umani è organo di consulenza delle Camere e del Governo e ha iniziativa legislativa per i disegni di legge in materia di diritti umani. Adotta, altresì, codici di comportamento nei settori individuati dalla legge, formula raccomandazioni ed esprime pareri su proposte di legge e di decreti legislativi.
3.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge o di emanare un decreto legislativo, se le Camere o il Governo hanno disatteso un parere dell'Autorità nazionale per i diritti umani, può, con messaggio motivato alle Camere o al Governo, chiedere una nuova deliberazione.
4.
Riferisce, almeno annualmente, direttamente alle Camere, sugli esiti dell'attività di monitoraggio e di analisi del fenomeno in ordine allo stato di attuazione, nell'ordinamento nazionale, della normativa sui diritti umani e ne promuove e diffonde la cultura, la conoscenza e la consapevolezza.
5.
L'Autorità nazionale per i diritti umani, anche su segnalazione delle sue articolazioni territoriali, se ritiene che una legge statale o regionale ovvero un decreto legislativo viola i diritti umani, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
6.
L'Autorità nazionale per i diritti umani è composta, nel rispetto della parità di genere, da sette membri, fra cui un soggetto abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, un docente di diritto pubblico o diritto pubblico internazionale e cinque membri espressione delle associazioni a tutela dei diritti umani, delle professioni o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. I membri restano in carica sette anni decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine, i membri cessano dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
7.
L'Autorità elegge tra i suoi membri il Presidente, che rimane in carica per un triennio e non è rieleggibile, fermo restando in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di cui al comma 6.
8.
La legge costituzionale disciplina l'organizzazione interna dell'Autorità, le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei suoi membri nonché il relativo sistema di elezione in moda da assicurare il pluralismo della società civile coinvolta nella promozione e nella tutela dei diritti umani.
".