Proposta di legge regionale n. 309 presentata il 18 marzo 2024
Proposta di legge al Parlamento: "Integrazioni al recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: introduzione di un regime di deroga per la specie canis lupus e per gli ibridi della specie canis lupus"

Art. 1. 
(Introduzione di un regime di deroga per i danni gravi all'allevamento causati dalla specie Canis lupus)
1. 
Al recepimento del regime di deroga previsto dall' articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come attuato dall' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" sono apportate modifiche, secondo i seguenti criteri ed indirizzi:
a) 
è configurato in termini di danno grave all'allevamento la reiterazione stagionale, in connessione spaziale e temporale, di episodi di predazione, da parte della specie Canis lupus, di animali, anche al pascolo, in presenza di misure di protezione della mandria o dei singoli capi, ove tecnicamente praticabili ed economicamente sostenibili;
b) 
fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 11 del DPR n. 357 del 1997 , in tema di divieto di utilizzo di mezzi non selettivi, sono autorizzati, al ricorrere dei presupposti di cui alla lettera a) con esclusivo riferimento ai danni gravi all'allevamento causati dalla specie Canis lupus, i prelievi della specie:
1. 
ove il danno sia riconducibile ad un singolo esemplare e si operi in regime di connessione spaziale e immediatezza temporale rispetto al danno accertato.
2. 
ove il danno non sia riconducibile ad un singolo esemplare, oppure, in esito a prelievo del singolo esemplare cui è stato riconducibile il danno si reiterano comunque ed in regime di connessione spaziale e immediatezza temporale, i danni e ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) 
la deroga riguardi esemplari del solo branco di appartenenza;
b) 
si operi in connessione spaziale e immediatezza temporale con il danno accertato;
c) 
le deroghe di cui alla lettera b) sono autorizzabili dalle Regioni e dalle Province autonome fino alla cessazione degli eventi accertati di danno riconducibili a singolo esemplare o a soggetti del medesimo branco e comunque nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera b);
d) 
le deroghe autorizzate sono comunicate dalle Regioni e Province autonome al Ministero della Transizione Ecologica, al fine di consentire, in regime di monitoraggio continuo, il controllo su base nazionale dello stato di conservazione della specie Canis lupus e sono attuate dai soggetti autorizzati al controllo della fauna selvatica ai sensi dell' articolo 19 della legge 157 del 1992 , come recepito negli ordinamenti delle Regioni e Province autonome, e con il coordinamento delle strutture competenti dell'Arma dei Carabinieri;
e) 
i dati relativi ai prelievi implementano il sistema di monitoraggio di cui all' articolo 7 del DPR n. 357 del 1997 e sono comunicati dalle Regioni e Province autonome al Ministero della Transizione Ecologica;
f) 
le Regioni e le Province autonome assicurano l'invio allo Stato delle informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea, stabiliti dai commi 2 e 3 dell' articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 ;
g) 
il Ministero della Transizione Ecologica, sentito l'ISPRA, può disporre sulla base delle risultanze del monitoraggio continuo, comprensivo dei dati dell'andamento del regime di deroga dei prelievi di cui al presente articolo, ed al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, la sospensione o interruzione del regime di deroga di cui al del presente articolo.
Art. 2. 
(Introduzione di un regime di deroga per gli ibridi della specie di Canis Lupus)
1. 
Al recepimento del regime di deroga previsto dall' articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come attuato dall' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 , è apportata modifica secondo i seguenti criteri ed indirizzi:
a) 
è inserita la autorizzazione per le finalità di cui alla lettera a) e c) del comma 1 dell'articolo 11 del DPR n. 357 del 1997 , del regime di deroga per gli ibridi della specie Canis lupus, con prelievo, cattura ed eventuale uccisione, a fronte degli esiti della valutazione morfologica o genetica.
Art. 3. 
(Invarianza finanziaria)
1. 
All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.