Proposta di legge regionale n. 307 presentata il 14 febbraio 2024
PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO "Riconoscimento dell'obesita' come malattia cronica di interesse sociale e inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA)"
Primo firmatario

GALLO RAFFAELE

Altri firmatari

MARELLO MAURIZIO VALLE DANIELE

Art. 1. 
(Oggetto e finalita')
1. 
La presente legge disciplina il riconoscimento dell'obesità come malattia cronica e invalidante e il conseguente inserimento delle relative prestazioni sanitarie nei livelli essenziali di assistenza (LEA).
2. 
Il riconoscimento di cui al comma 1 è finalizzato a garantire un più equo accesso alle cure e un miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti affetti da tale malattia.
Art. 2. 
(Accertamento dell'obesità)
1. 
L'accertamento dell'obesità è effettuato da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, anche ai fini del riconoscimento, a seconda del grado di gravità e della concorrenza con altre malattie e alterazioni funzionali, dell'invalidità civile e della disabilità.
Art. 3. 
(Livelli essenziali di assistenza)
1. 
L'assistenza ai soggetti affetti da obesità rientra nei livelli essenziali di assistenza (LEA).
2. 
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute individua, con decreto proprio provvedimento, i criteri per l'identificazione delle condizioni cliniche correlate all'obesità ai fini del suo inserimento tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ).
Art. 4. 
(Osservatorio nazionale per lo studio dell'obesità)
1. 
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Osservatorio nazionale per lo studio dell'obesità, di seguito denominato «Osservatorio».
2. 
Il decreto di cui al comma 1 definisce la composizione dell'Osservatorio. È garantita la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, nonché delle società scientifiche maggiormente rappresentative in materia di nutrizione e di alimentazione in età infantile, adulta e anziana.
3. 
L'Osservatorio partecipa alla stesura del Piano nazionale triennale per la prevenzione dell'obesità di cui all'articolo 5, verifica l'attuazione degli obiettivi e delle azioni previsti nel Piano da parte delle regioni e delle province autonome e svolge compiti di monitoraggio, studio e diffusione di stili di vita corretti.
4. 
L'Osservatorio ha sede presso il Ministero della salute, opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. 
Il Ministro della salute presenta alle Camere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti dall'Osservatorio e sulle nuove conoscenze scientifiche in tema di obesità infantile, in età adulta e anziana.
Art. 5. 
(Piano nazionale triennale per la prevenzione dell'obesità)
1. 
Nel rispetto del Piano nazionale della prevenzione, il Ministro della salute adotta il Piano nazionale triennale per la prevenzione dell'obesità, di seguito denominato "Piano".
2. 
Il Piano è parte integrante del Piano nazionale della cronicità, nonché del Piano nazionale della prevenzione vigenti.
3. 
Il Piano, in un'ottica di intersettorialità e trasversalità, è finalizzato a:
a) 
promuovere l'adozione consapevole di uno stile di vita sano e attivo in tutte le età e nel contesto della vita quotidiana e lavorativo attraverso lo sviluppo di programmi di promozione della salute, anche trasversali ai principali fattori di rischio, condivisi tra servizi sanitari e sociosanitari, istituzioni educative e datori di lavoro, attivando reti e comunità locali;
b) 
responsabilizzare i genitori nella scelta di un'alimentazione equilibrata per i propri figli, attraverso un'informazione mirata e adeguate campagne di comunicazione;
c) 
promuovere la formazione e l'aggiornamento dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e degli operatori sanitari che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità;
d) 
promuovere la formazione dei soggetti coinvolti nella ristorazione collettiva, sull'importanza della sana alimentazione, con particolare attenzione alle mense scolastiche e aziendali;
e) 
promuovere l'accesso alle pratiche sportive e motorie per le persone di ogni età secondo il principio dello sport di cittadinanza al fine di favorire uno stile di vita sano e attivo;
f) 
promuovere la realizzazione di reti regionali per l'assistenza alla persona con obesità, attraverso l'integrazione dei centri di riferimento regionali per la cura dell'obesità con la chirurgia bariatrica e la medicina territoriale;
g) 
garantire a ogni persona il pieno accesso alle cure e ai trattamenti nutrizionali, farmaceutici e chirurgici.
4. 
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, predispongono, in conformità al Piano di cui al comma 1, iniziative idonee volte a prevenire e contrastare il sovrappeso e l'obesità, in particolare infantile.
Art. 6. 
(Copertura finanziaria)
1. 
Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge quantificati in euro 20.000.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026 trovano copertura all'interno delle risorse destinate all'aggiornamento dei LEA di cui all' articolo 1, comma 288 della legge 30 dicembre 2021, n.234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024).