Proposta di legge regionale n. 304 presentata il 30 gennaio 2024
"Disposizioni in materia di Fondazioni IRCCS della Regione Piemonte"

Art. 1 
(Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e Fondazioni IRCCS)
1. 
Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico aventi sede nel territorio regionale sono parte integrante del Servizio Sanitario Regionale (SSR), nel cui ambito svolgono funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziali, di ricerca e di formazione.
2. 
Gli Istituti di cui al comma 1 svolgono la loro attività assistenziale e, per quanto di competenza, l'attività di ricerca nell'ambito degli indirizzi e della programmazione regionale. Tali indirizzi assicurano che gli atti degli Istituti:
a) 
disciplinino l'organizzazione della ricerca;
b) 
favoriscano il pieno inserimento dei medesimi nel sistema della ricerca nazionale e internazionale e la funzionalizzazione della loro attività di ricerca e di formazione al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e dei servizi di assistenza sanitaria.
3. 
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del D. Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell' articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3 ), gli Istituti di cui al comma 1 , su istanza della Regione, possono essere trasformati in Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, di seguito Fondazioni IRCCS, di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 2 
(Fondazioni IRCCS della Regione Piemonte)
1. 
In ottemperanza al D. Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 e al D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 200 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), le Fondazioni IRCCS hanno durata illimitata e perseguono, secondo standard di eccellenza, finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi i caratteri di eccellenza di cui all' articolo 13, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 .
2. 
Le Fondazioni IRCCS hanno piena autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, secondo la disciplina dei relativi statuti. Nell'ambito di tale autonomia, esse concorrono all'erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, nella logica della presa in carico della persona.
3. 
Fermo restando quanto disposto al comma 2 dell'articolo 3 del D. Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 , la designazione dei componenti del consiglio di amministrazione avviene da parte del Presidente della Regione acquisito il parere vincolante della Assemblea regionale.
Art. 3 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.