"Disposizioni in materia di ritiro sociale, detto anche Hikikomori"
Primo firmatario
Altri firmatari
ACCOSSATO SILVANA CANALIS MONICA GALLO RAFFAELE GIACCONE MARIO ROSSI DOMENICO SACCO SEAN SALIZZONI MAURO VALLE DANIELE
Art. 1.
(Finalita' e ambito di applicazione)
1.
La presente legge è volta a tenere conto, nelle azioni dirette alle persone in ritiro sociale, delle esigenze delle stesse attraverso una connessione costante con le associazioni maggiormente rappresentative delle famiglie e a favorire un maggiore coinvolgimento dei servizi territoriali competenti, sociali e sanitari, in rete con gli Enti del Terzo Settore, nonché una loro maggiore integrazione nella presa in carico delle persone che vivono nella condizione oggetto della presente legge.
2.
La presente legge, in attuazione dell'
articolo 34 della Costituzione
e dell'
articolo 14 dello Statuto regionale
e nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, definisce prassi condivise dagli istituti scolastici regionali per sostenere i percorsi di formazione delle persone in condizione di ritiro sociale, al fine di prevenire l'abbandono scolastico e garantire il diritto allo studio anche in collaborazione con il servizio di psicologia scolastica di cui alla
legge regionale 29 giugno 2023, n. 9
.
3.
Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano alle persone minorenni e maggiorenni regolarmente iscritte agli Istituti scolastici secondari di primo e secondo grado presenti sul territorio regionale, nonché ai corsi di formazione IeFP e di formazione professionale svolti da enti del sistema della formazione professionale regionale, che faticano a frequentare le lezioni in presenza all'interno di una classe di allievi o che sono già in una situazione di abbandono scolastico, segnalate dal personale scolastico, dai servizi socio-sanitari e dalle famiglie, che siano o meno in carico ai servizi territoriali competenti.
4.
La presente legge, in coerenza e nel rispetto della
legge regionale 24 novembre 2023, n. 32
(Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro) si pone, infine, a sostegno, anche grazie alla rete territoriale istituzionale, delle persone in situazione di ritiro sociale che devono affacciarsi nel mondo del lavoro, ai fini di un loro efficace accompagnamento e inserimento lavorativo.
Art. 2.
(Interventi)
1.
Nel rispetto dell'autonomia amministrativa, didattica e organizzativa di ciascuna istituzione scolastica, nonché degli enti formativi regionali accreditati il personale scolastico designato attiva interventi finalizzati all'individuazione tempestiva e alla presa in carico educativa, pedagogica e didattica delle persone di cui al comma 3 dell'articolo 1, per le quali è prevista la compilazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP), in presenza di uno dei seguenti indici della condizione di ritiro sociale:
a)
grado di isolamento rispetto al gruppo classe, in particolare in occasione dei momenti di socializzazione spontanea quali intervallo, entrata e uscita da scuola, attività sportive e gite;
b)
numero di assenze tale da mettere a rischio la validità dell'anno scolastico;
c)
difficoltà relazionali e ansia prestazionale legata a richieste che espongono la persona a situazioni collettive di giudizio con rischio di svalutazione e stigmatizzazione e alle valutazioni dei docenti.
2.
Gli interventi, da implementare di cui al comma 1 concertati in sinergia tra il soggetto ritirato e la famiglia di appartenenza e il consiglio di classe, il dirigente scolastico, il referente interno del ritiro se presente o altre figure strumentali designate, gli eventuali altri professionisti coinvolti nel progetto formativo e di cura anche su indicazione della famiglia, possono prevedere:
a)
personalizzazione e differenziazione del percorso formativo dello studente, anche attraverso erogazione didattica a distanza, sulla base della
legge 28 marzo 2003, n. 53
(Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) e dei principi pedagogici riconosciuti a livello transnazionale e nazionale, con particolare attenzione alle aree di capacità e abilità personali;
b)
identificazione di una situazione di Bisogno Educativo Speciale (BES) segnalata dalla famiglia e/o riconosciuta dai docenti con percorso formativo personalizzato;
c)
identificazione di una situazione di BES individuata da parte dei servizi sanitari e/o sociosanitari, pubblici o privati, in presenza di diagnosi o di relazione sanitaria e differenziazione di percorso formativo ad hoc;
d)
deroga alla regola del tetto massimo di assenze oltre il quale si incorre in una bocciatura automatica, che deve essere valutata dal Collegio Docenti, in presenza di relazione da parte del referente sanitario di una situazione di ritiro sociale o comunque di una situazione "di eccezionale criticità" che può mettere a rischio il diritto di apprendere e di partecipare dello studente e che evidenzia il pericolo di dispersione scolastica;
e)
attivazione di percorsi di istruzione domiciliare sulla base di progetti autonomi deliberati dalla scuola, anche in assenza di certificazione di medico ospedaliero;
f)
attivazione di percorsi di istruzione domiciliare riconosciuti dal MIUR, in presenza di certificazione di medica ospedaliera, anche per eventuali situazioni di Day Hospital;
g)
attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e tirocinio anche fruibili in modalità on line, secondo tempi e luoghi personalizzati anche in collaborazione con soggetti quali centri per le famiglie, centri giovani, associazione sportive, servizi pubblici e privati;
h)
personalizzazione, differenziazione e flessibilità delle modalità di valutazione e verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, tenendo conto delle specifiche situazioni soggettive;
i)
percorsi di informazione all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado rivolti agli studenti come azione di prevenzione.
3.
In presenza di una situazione di ritiro sociale, in continuità con la presa in carico di cui al comma 2 dell'articolo 1, i servizi sociali e i servizi sanitari che hanno in carico un minore garantiscono, al compimento della sua maggiore età, il passaggio ai servizi di competenza per adulti.
Art. 3.
(Associazioni ed enti del terzo settore)
1.
La Regione promuove le attività delle associazioni e degli enti del terzo settore, come definiti dalla normativa nazionale vigente, che perseguono finalità di sostegno, attraverso iniziative strutturate di educativa territoriale, a favore di bambini e adolescenti per affrontare situazioni di disagio e crisi evolutiva e facilitare una positiva integrazione sociale, al fine di contribuire a incoraggiare le competenze relazionali e prevenire possibili processi di ritiro sociale.
Art. 4.
(Consulta regionale sul ritiro sociale)
1.
Al fine del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, è istituita la Consulta regionale sul ritiro sociale, di seguito denominata Consulta.
2.
La Consulta si pone come obiettivi quelli di monitorare l'andamento nel contesto regionale del fenomeno del ritiro sociale, evidenziare nuovi bisogni e verificare l'applicazione degli strumenti deputati alle varie tipologie di intervento, al fine di consentire una riprogrammazione efficace.
3.
La Consulta è composta dagli Assessori regionali competenti per materia o loro delegati, da un consigliere regionale di maggioranza e da uno di minoranza e da un rappresentante per ciascuna delle associazioni delle famiglie più rappresentative operanti nel territorio e degli enti del terzo settore, pubblici e privati, coinvolti sul tema dal punto di vista sociale e sanitario.
4.
La Consulta monitora il raggiungimento dei risultati derivanti dall'attuazione della presente legge e propone eventuali modifiche alla formulazione originaria del testo in conformità con le finalità sopra definite.
5.
Le modalità di composizione e funzionamento della Consulta sono definite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentite le commissioni consiliari competenti, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento è, altresì, individuata la struttura regionale competente che assicura le funzioni di segreteria.
6.
La partecipazione alle sedute della Consulta avviene a titolo gratuito e non dà diritto a compensi o gettoni di presenza.
Art. 5.
(Formazione specifica, prevenzione e campagne informative)
1.
Allo scopo di prevenire il fenomeno del ritiro sociale, nonché di intercettarne precocemente i segnali nel contesto scolastico e i bisogni delle studentesse e degli studenti, la Regione, facendo ricorso e valorizzando il sistema d'istruzione, della formazione professionale e sociosanitario regionale, promuove l'attivazione di percorsi di formazione specifica e obbligatoria sul tema del ritiro sociale rivolti a dirigenti scolastici e docenti degli istituti di cui all'articolo 1, comma 3.
2.
I percorsi di formazione di cui al comma 1 sono, altresì, diretti al personale educativo, sociale e sanitario dei servizi pubblici e privati coinvolti nella presa in carico.
3.
La Regione promuove anche campagne informative sul fenomeno del ritiro sociale rivolte al target specifico dei giovani tra i 14 e i 21 anni e ai loro nuclei familiari, coinvolgendo, attraverso appositi protocolli d'intesa, le amministrazioni locali, le istituzioni scolastiche, le strutture del servizio sociosanitario regionale e le associazioni della famiglie e gli enti del terzo settore impegnati sul fenomeno.
4.
Le modalità di erogazione delle attività di formazione e delle campagne informative di cui ai commi 1, 2 e 3 sono definite attraverso apposite linee guida stabilite dalla Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
(Percorsi per accompagnamento e inserimento lavorativo delle persone in situazione di ritiro sociale)
1.
La Regione, nell'ottica di favorire la mobilitazione delle persone che non cercano attivamente lavoro, con particolare attenzione ai giovani inattivi non impegnati in percorsi di studio o di formazione professionale, di cui alla
lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 32/2023
, promuove in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, appositi percorsi per l'accompagnamento e l'inserimento lavorativo delle persone in situazione di ritiro sociale, attraverso i centri per l'impiego ed i soggetti accreditati per i servizi al lavoro, di servizi e misure di politica attiva del lavoro di cui all'
art.18 del D.Lgs n. 150/2015
.
2.
L'Agenzia Piemonte Lavoro, in collaborazione con la Regione e il sistema della formazione professionale regionale, attiva percorsi formativi rivolti ai propri operatori e alle imprese del territorio direttamente intesi a favorire la migliore presa in carico dei soggetti di cui al comma 1.
Art 7.
(Norma finanziaria)
1.
In fase di prima applicazione, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 280.000,00 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, si fa fronte mediante incremento, per ciascuna delle annualità sopra indicate, di risorse pari a 200.000,00 euro da stanziare all'interno della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.08 (Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio), titolo 1 (spese correnti) e di risorse pari a 80.000,00 euro da stanziare all'interno della missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.04 (Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale), titolo 1 (spese correnti) e contestuale riduzione, per ciascuna delle annualità indicate, di risorse di medesimi importi già presenti nella missione 20 (Fondi accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.