Proposta di legge regionale n. 301 presentata il 19 gennaio 2024
1 "Disposizioni per il riordino delle Agenzie territoriali per la casa. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)"
Primo firmatario

RIVA VERCELLOTTI CARLO

Altri firmatari

CHIORINO ELENA

Art. 1 
(Finalita')
1. 
La Regione, nell'ambito della competenza di cui al comma 1 bis, dell'articolo 1, della legge regionale 3/2010 , al fine di garantire una migliore gestione dell'edilizia sociale piemontese sulla base di criteri di efficacia ed omogeneità, procede al riordino degli enti operanti in tale settore.
Art. 2 
(Istituzione dell'ATC del Piemonte nord-est e dell'ATC del Piemonte nord-ovest)
1. 
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, istituisce l'ATC del Piemonte nord-est e l'ATC del Piemonte nord-ovest che subentrano all'ATC del Piemonte nord.
2. 
L'istituzione delle ATC di cui al comma 1, la riperimetrazione dei relativi ambiti di competenza territoriale per provincia, nonché il mutamento della denominazione, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025. Dalla medesima data l'ATC del Piemonte nord è estinta.
Art. 3 
(Sostituzione dell'allegato B della legge regionale 3/2010 )
1. 
L'allegato B, di cui all' articolo 28, comma 2, della legge regionale 3/2010 è sostituito dall' Allegato 1 https://www.cr.piemonte.it/arianna/dwd/pdl/11301/allegato_1.pdf della presente legge.
 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 3/2010 è sostituito dal seguente: "
3.
I consigli di amministrazione dell'ATC del Piemonte nord-est, dell'ATC del Piemonte nord-ovest e dell'ATC del Piemonte centrale sono composti da tre membri eletti nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze. Il consiglio di amministrazione dell'ATC del Piemonte sud è composto da cinque membri nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza delle minoranze.
".
Art. 5 
(Disposizioni organizzative delle ATC di nuova istituzione)
1. 
Le ATC di cui all'articolo 2 adottano gli statuti in conformità allo statuto tipo approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell' articolo 30, comma 1, della l.r. 3/2010 entro trenta giorni dal primo insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione.
2. 
Dalla data di istituzione delle ATC di cui all'art. 2, che derivano dallo scorporo dell'ATC Piemonte nord decadono il presidente, il consiglio di amministrazione e il revisore legale in carica all'ATC del Piemonte nord.
3. 
La Giunta regionale nomina i commissari delle nuove ATC, che derivano dallo scorporo dell'ATC preesistente, per porre in essere le misure operative ed organizzative necessarie all'avvio delle nuove ATC ed idonee a garantire nell'immediato la continuità delle funzioni.
4. 
Entro novanta giorni dalla data di istituzione delle ATC di cui all'art. 2 il Consiglio regionale nomina i componenti dei nuovi organi.
5. 
Entro sei mesi dall'insediamento degli organi, le ATC di nuova istituzione:
a) 
procedono ad una riorganizzazione delle dotazioni organiche, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anche sulla base di indirizzi impartiti dalla Giunta regionale e ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in materia di razionalizzazione delle spese;
b) 
provvedono all'adeguamento dei piani, dei programmi e degli altri atti di competenza, anche in relazione alla riperimetrazione degli ambiti territoriali di competenza. Nelle more di tale adeguamento continuano ad applicarsi i piani, i programmi e gli altri atti adottati dall'ATC preesistente in quanto compatibili.
Art. 6 
(Modifiche agli articoli 34 e 38 della l.r. 3/2010 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 3/2010 , le parole "
collegio sindacale
" sono sostituite dalle seguenti: "
revisore legale
".
2. 
Ai commi 4, 5, 6 e 7 dell' articolo 38 della l.r. 3/2010 le parole "
i collegi sindacali
" sono sostituite dalle seguenti: "
i revisori legali
".
Art. 7 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati in euro 189.000,00 per il 2025 e euro 160.000,00 per il 2026, si fa fronte mediante incremento di risorse di pari importo da stanziare all'interno della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) titolo 1 (Spese correnti) e contestuale riduzione di risorse del medesimo importo della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
2. 
Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.
Art. 8 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e ha effetto dal 1° gennaio 2025.