Proposta di legge regionale n. 30 presentata il 10 settembre 2019
"Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e il pieno impiego della rete ferroviaria regionale"
Primo firmatario

FREDIANI FRANCESCA

Art. 1 
(Finalità e oggetto)
1. 
La Regione, in attuazione di quanto disposto dall' articolo 1 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ), promuove interventi volti ad accrescere l'uso del sistema di trasporto ferroviario regionale di persone e merci al fine di soddisfarne la domanda, di garantire il collegamento ferroviario in aree su cui insiste la presenza di tratte sospese o dimesse nonchè di ridurre le emissioni inquinanti derivanti dal trasporto automobilistico.
2. 
La Regione promuove altresì interventi volti a tutelare le infrastrutture ferroviarie attualmente esistenti e operative che rappresentano un elemento caratterizzante del territorio regionale.
3. 
La legge disciplina le infrastrutture delle linee ferroviarie regionali sospese o dimesse, inclusi i fabbricati viaggiatori, le opere accessorie e i sedimi residui.
Art. 2 
(Interventi della Regione)
1. 
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, provvede a:
a) 
elaborare modelli di esercizio di trasporto ferroviario economicamente sostenibili e compatibili con la domanda di trasporto sul territorio regionale;
b) 
valutare tecnologie e sistemi innovativi di trasporto su rotaia alternativi a quello ferroviario;
c) 
definire strategie di promozione ai sensi dell' articolo 12, comma 6, della l.r. 1/2000 , con particolare riguardo ai territori su cui insistono infrastrutture ferroviarie.
2. 
La Regione, al fine di garantire il collegamento ferroviario in aree su cui insiste la presenza di tratte sospese o dimesse, promuove azioni volte a:
a) 
tutelare la funzionalità delle infrastrutture, insieme al gestore delle stesse, in modo da porre rimedio al loro degrado, al loro eventuale smantellamento e al conseguente depauperamento del territorio e del paesaggio;
b) 
tutelare gli impianti ferroviari e i fabbricati viaggiatori, comprese le opere accessorie già presenti sul territorio.
Articolo 3 
(Definizioni)
1. 
Ai fine della presente legge si intende per:
a) 
"linea sospesa" una linea ferroviaria su cui non si effettua servizio di trasporto persone o merci, di cui sono presenti l'armamento e i principali elementi necessari per lo svolgimento di servizi o che risultano facilmente ripristinabili;
b) 
"linea dismessa" una linea ferroviaria su cui non si effettua servizio di trasporto persone o merci, in cui manca parzialmente o interamente l'armamento oppure il cui sedime è stato adibito ad altro utilizzo, rendendo difficile e oneroso il ripristino del servizio di trasporto;
c) 
"domanda potenziale di trasporto" l'insieme delle esigenze di mobilità ferroviaria necessaria al territorio al fine di garantire collegamenti veloci interregionali e nazionali.
2. 
Le definizioni di cui al comma 1 si applicano anche a parti delle infrastrutture ferroviarie di cui all'articolo 1, comma 3.
Art. 4 
(Recupero delle infrastrutture ferroviarie sospese)
1. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un elenco delle linee ferroviarie sospese presenti sul territorio regionale.
2. 
L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno ed è pubblicato in una specifica sezione del sito istituzionale della Regione Piemonte.
3. 
La Giunta regionale, al fine di soddisfare la domanda potenziale di trasporto, di aumentare l'offerta di trasporto pubblico e di ridurre l'isolamento dei territori su cui insiste una linea ferroviaria sospesa, valuta la possibilità di ripristino del servizio di trasporto passeggeri o merci sulle linee sospese individuate nell'elenco di cui al comma 1, assegnando una priorità al ripristino delle linee destinate al trasporto passeggeri.
4. 
La Giunta regionale, con il supporto, in particolare, dell'Osservatorio regionale della mobilità di cui all' articolo 13 della l.r. 1/2000 , dell'Agenzia della mobilità piemontese di cui all' articolo 8 della l. r. 1/2000 valuta la domanda potenziale di trasporto pubblico nelle aree in cui insiste la presenza di infrastrutture ferroviarie sospese.
5. 
La Giunta regionale acquisisce periodicamente i dati necessari al rilevamento della domanda potenziale di trasporto e inserisce i risultati dell'indagine nel Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), nel Piano Regionale dell'InfoMobilità (PRIM) e negli ulteriori strumenti di pianificazione e programmazione adottati in materia.
6. 
La Giunta regionale, in base ai risultati dell'indagine di cui al comma 5, stabilisce, con propria deliberazione, l'ordine di priorità della riapertura delle linee sospese indicandone motivazioni, costi, modalità e tempi, e individuando le infrastrutture da inserire nella programmazione triennale dei servizi minimi di trasporto pubblico.
7. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 6 e compatibilmente alle disponibilità di bilancio, avvia il procedimento di richiesta delle tracce orarie delle linee sospese, salvi i casi di messa in sicurezza e ripristino di cui ai commi 8 e 9, nei quali il procedimento di richiesta delle tracce orarie è avviato entro sessanta giorni dal completamento dei lavori.
8. 
La Giunta regionale, nel caso di linee sospese precedentemente all'entrata in vigore della presente legge a causa di danneggiamenti dell'infrastruttura o interruzione del percorso, stabilisce, entro centottanta giorni dall'adozione della delibera di cui al comma 6, tramite accordo con il gestore dell'infrastruttura, le modalità, i tempi e il riparto dei i costi per la messa in sicurezza e il ripristino del percorso.
9. 
La Giunta regionale, nel caso di linee sospese successivamente all'entrata in vigore della presente legge a causa di danneggiamenti dell'infrastruttura o interruzione del percorso dovuti a calamità naturali o eventi imprevedibili, stabilisce, entro trenta giorni dalla sospensione della linea, tramite accordo con il gestore dell'infrastruttura, le modalità, i tempi e il riparto dei costi per la messa in sicurezza e ripristino del percorso.
10. 
La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione degli investimenti per le infrastrutture del trasporto ferroviario regionale, valuta la possibilità del ripristino delle linee sospese non comprese nella deliberazione di cui al comma 6.
Art. 5 
(Recupero delle infrastrutture ferroviarie dismesse)
1. 
La Giunta Regionale valuta periodicamente, previa verifica della domanda potenziale di trasporto, la possibilità di ripristino del servizio di trasporto passeggeri e merci sulle linee dismesse presenti sul territorio regionale, predisponendo un elenco aggiornato ogni tre anni.
2. 
Per la valutazione della domanda potenziale di trasporto sulle linee ferroviarie dismesse, si fa riferimento all'articolo 4, commi 4 e 5.
3. 
Il recupero delle linee dismesse ai fini del trasporto pubblico di passeggeri o merci risulta prioritario all'eventuale trasformazione o recupero di tali linee per altre finalità.
4. 
La Giunta regionale individua con deliberazione le linee dismesse oggetto di ripristino.
5. 
Le linee dismesse individuate con la deliberazione di cui al comma 4 sono inserite nella programmazione regionale degli investimenti e la priorità del loro ripristino è determinata in base al rapporto tra il bacino potenziale di utenza e i costi di riattivazione.
6. 
La Giunta regionale individua le infrastrutture ferroviarie dismesse, inclusi i fabbricati viaggiatori e le opere accessorie realizzate per l'esercizio delle stesse, che risultano non ripristinabili per le finalità della presente legge, inserendole in apposito elenco al fine di ottenerne il riconoscimento come parte del patrimonio storico, culturale e paesaggistico della Regione e la valorizzazione e tutela ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 5 (Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati) e dell' art. 1 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013).
Art. 6 
(Clausola invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. 
L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale.