Modifiche all'articolo 4 della Legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attivita' estrattive: disposizioni in materia di cave)
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 23/2016 )
1.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) è inserito il seguente: "
In considerazione delle caratteristiche ed esigenze dei comparti estrattivi di cui al comma 4, la Giunta regionale, al fine di consentire gli approfondimenti e le specifiche valutazioni riferite a singoli comparti, può adottare il PRAE per stralci successivi relativi a specifici comparti. ".
4 bis.