Norme per il contrasto alla violenza economica mediante l'educazione finanziaria e misure di sostegno economico a favore delle donne che subiscono violenza di genere. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4
Primo firmatario
Altri firmatari
AVETTA ALBERTO CANALIS MONICA MARELLO MAURIZIO RAVETTI DOMENICO ROSSI DOMENICO SARNO DIEGO VALLE DANIELE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1 della l.r. n. 4/2016 )
1.
Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 (Principi e finalità) della
l.r. n. 4/2016 è inserita la seguente: "
sostiene iniziative finalizzate al sostegno economico delle vittime della violenza di genere. ".
d bis)
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. n. 4/2016 )
1.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 (Definizioni) della
l.r. n. 4/2016 è inserita la seguente: "
violenza economica: viene definito violenza economica di genere qualsiasi atto o comportamento che causi o minacci di causare un danno economico a una donna inibendone le capacità autonome di acquisire, usare o mantenere risorse finanziarie. Si configurano pertanto come violenza economica gli atti di controllo e monitoraggio del comportamento in termini di uso e distribuzione del denaro, con la costante minaccia di negare risorse economiche, esponendo la vittima a debiti, o impedendole di avere un'entrata finanziaria personale e di utilizzare le proprie risorse secondo la propria volontà. ".
b bis)
Art. 3.
(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 )
1.
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 (Azioni di sensibilizzazione e prevenzione) della
l.r. n. 4/2016 è inserita la seguente: "
promuove e sostiene campagne e iniziative di sensibilizzazione indirizzate alle donne per diffondere l'educazione finanziaria. ".
b bis)
Art. 4.
(Inserimento dell'articolo 21 bis della l.r. n. 4/2016 )
1.
Dopo l'
articolo 21 della l.r. n. 4/2016 è inserito il seguente: "
(Strumenti di sostegno all'autonomia finanziaria delle donne vittime di violenza)
Per favorire l'autonomia finanziaria delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli la Regione Piemonte applica i seguenti strumenti:
provvede alla concessione di contributi a copertura delle spese necessarie alla fuoriuscita dall'originario nucleo familiare per un anno e avvia azioni volte all'inserimento professionale delle donne stesse;
prevede una riduzione IRAP a favore delle aziende che assumano donne vittime di violenza;
promuove la stipula di appositi Protocolli di intesa con le imprese mirati alla collocazione lavorativa stabile delle donne stesse;
promuove e sostiene campagne e iniziative di sensibilizzazione indirizzate alle donne per diffondere l'educazione finanziaria. ".
Art. 21 bis.
1.
a)
b)
c)
d)
Art. 5.
(Inserimento dell'articolo 21 ter della l.r. n. 4/2016 )
1.
Dopo l'
articolo 21bis della l.r. n. 4/2016 è inserito il seguente: "
(Istituzione di un Fondo per favorire l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza)
Al fine di favorire l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza di genere è istituito, con apposito capitolo di bilancio, un Fondo regionale pari a 250.000,00 euro annui, la cui copertura è individuata all'articolo 28, comma 4 bis della presente legge, finalizzato ad erogare contributi per sostenere le spese necessarie alla fuoriuscita dal nucleo familiare originario.
Sono beneficiarie del contributo erogato in base al Fondo regionale di cui al comma 1 le donne in possesso dei requisiti per l'accesso al reddito di libertà, istituito con l'
articolo 3, comma 1, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2020 . ".
Art. 21 ter.
1.
2.
Art. 6.
(Inserimento dell'articolo 21 quater della l.r. n. 4/2016 )
1.
Dopo l'
articolo 21ter della l.r. n. 4/2016 è inserito il seguente: "
(Disposizioni in materia di IRAP a favore delle imprese che assumono donne vittime di violenza economica)
E' concessa una riduzione dalla base imponibile dell'IRAP, quantificata al comma 2, secondo le modalità individuate all'articolo 28, comma 4 ter, ai soggetti passivi che applicano l'aliquota ordinaria e che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento almeno pari a un'unità di lavoratrici vittime di violenza di genere assunte con contratto a tempo indeterminato, anche derivante dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti.
La riduzione prevista dal comma 1 è pari a euro 20.000,00 annui, commisurati ai mesi e all'orario di lavoro, per ogni unità aggiuntiva di lavoratrici indicate nel comma 1 rispetto a quelle impiegate nel territorio regionale nel periodo d'imposta precedente.
Le modalità di copertura dei mancati introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo è individuata secondo le modalità di cui all'articolo 28, comma 4 ter.
La riduzione stabilita dal comma 1 è aggiuntiva rispetto a quella spettante nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro prevista dalla normativa nazionale. ".
Art. 21 quater.
1.
2.
3.
4.
Art. 7.
(Inserimento dell'articolo 21 quinquies della l.r. n. 4/2016 )
1.
Dopo l'
articolo 21quater della l.r. n. 4/2016 è inserito il seguente: "
(Promozione di Protocolli di intesa per favorire la collocazione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere)
Al fine di favorire l'autonomia economica delle donne vittime di violenza la Regione promuove la stipula di appositi Protocolli di intesa con le imprese mirati alla collocazione lavorativa stabile delle donne tenendo conto dei seguenti fattori:
ventuali esperienze lavorative pregresse;
eventuali titoli di studio conseguiti;
attitudini personali del singolo soggetto. ".
Articolo 21 quinquies.
1.
a)
b)
c)
Art. 8.
(Inserimento dell'articolo 21 sexies della l.r. n. 4/2016 )
1.
Dopo l'
articolo 21quinquies della l.r. n. 4/2016 è inserito il seguente: "
(Regolamento di attuazione degli articoli 21 ter e 21 quater della lr n. 4/2016 )
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, individua con propria deliberazione i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al Fondo istituito con l'articolo 21 ter, nonché i criteri e le modalità per beneficiare della riduzione di aliquota di cui all'articolo 21 quater. ".
Art. 21 sexies.
1.
Art. 9.
(Modifiche all'articolo 28 della l.r. n. 4/2016 )
1.
All'art. 28 (Norme finanziarie) della
l.r. n. 4/2016 dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "
Alla copertura degli oneri derivanti dal Fondo per l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza di genere di cui all'articolo 21 ter, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, si fa fronte mediante incremento di risorse di pari importo da stanziare all'interno della Missione 12 (Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia), Programma 12.05 (Interventi per le famiglie), titolo 1 (spese correnti) e contestuale riduzione di pari risorse dalla Missione 20 (Fondi accantonamenti), programma 20.01 (Fondo di riserva), titolo 1 (spese correnti). ". "
Agli oneri di cui alla riduzione IRAP di cui all'articolo 21 quater si provvede mediante prelievo dal ''Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale'', iscritto nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, la cui dotazione finanziaria per il periodo di imposta decorrente dal 1 gennaio 2024 è pari a 9.000.000,00 di euro. Per gli esercizi successivi al 2024 agli oneri derivanti dall'articolo 21 quater si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42 ). ". "
Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42 ). ".
4 bis.
4 ter.
4 quater.