Disegno di legge regionale n. 292 presentato il 07 novembre 2023
Modifiche alla Legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

Art. 1. 
(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 12/2023 )
1. 
Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) è sostituito dal seguente: "
3.
L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale che indica, altresì, il numero massimo e quello minimo dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale, da emanarsi contemporaneamente al decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 15, comma 1.
".
Art. 2. 
(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 12/2023 )
1. 
Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 12/2023 le parole: "
della Città metropolitana e dei capoluoghi di provincia
" sono sostituite dalle seguenti: "
della Regione
".
Art. 3. 
(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 12/2023 )
1. 
Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 12/2023 le parole: "
della Prefettura
" sono sostituite dalle seguenti: "
della Regione
" e le parole: "
entro il quindicesimo giorno
" sono sostituite dalle seguenti: "
entro l'ottavo giorno
".
2. 
Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 12/2023 le parole: "
alla Prefettura
" sono sostituite dalle seguenti: "
alla Regione
".
Art. 4. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.