Modifiche alla Legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 12/2023 )
1.
Il
comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 19 luglio 2023, n. 12 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) è sostituito dal seguente: "
L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale che indica, altresì, il numero massimo e quello minimo dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale, da emanarsi contemporaneamente al decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 15, comma 1. ".
3.
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 12/2023 )
1.
Alla
lettera b) del comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 12/2023 le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
della Città metropolitana e dei capoluoghi di provincia
della Regione
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 12/2023 )
1.
Alla
lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 12/2023 le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
" e le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
della Prefettura
della Regione
entro il quindicesimo giorno
entro l'ottavo giorno
2.
Alla
lettera f) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 12/2023 le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
alla Prefettura
alla Regione