Proposta di legge regionale n. 291 presentata il 02 novembre 2023
Modifiche alla Legge regionale 23 novembre 1992, n. 50

Art. 1. 
(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 )
1. 
Il comma 1 ter dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente: "
1 ter.
La frequenza dei primi moduli dei corsi tecnico-pratici didattici e culturali e il superamento dei relativi esami consente di conseguire la qualifica di allievo maestro di sci nelle diverse discipline previste dalla presente legge. L'allievo maestro di sci, al fine del conseguimento del titolo di maestro di sci, deve svolgere, nell'ambito di una scuola di sci sotto la vigilanza del direttore della scuola stessa, per un periodo minimo di 30 ore, l'attività di insegnamento della propria disciplina nei campi scuola oppure in altre piste fino al livello tecnico previsto dalla qualifica di allievo maestro. Il Collegio regionale dei maestri di sci, adotterà specifico regolamento attuativo e stabilirà annualmente il numero di ore per le differenti discipline previste dandone opportuna comunicazione.
".
Art. 2. 
(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 )
1. 
Al termine dell' articolo 5, comma 1 della legge regionale 50/1992 sono aggiunte le seguenti parole "
nonché del periodo di insegnamento di cui all'art. 3 comma 1-ter della presente Legge.
".
Art. 3. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.