Proposta di legge regionale n. 290 presentata il 02 novembre 2023
Norme per il riconoscimento e la valorizzazione in ambito regionale di progetti di Inserimento Etero Familiare Supportato di Adulti (di seguito IESA)

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La Regione Piemonte riconosce e valorizza l'Inserimento Etero Familiare Supportato di Adulti (di seguito IESA), agevolando lo sviluppo di progetti residenziali, attraverso l'integrazione e la cura di persone in stato di temporanea o cronica difficoltà di tipo psichico o fisico, di seguito denominate "ospiti", presso l'abitazione di volontari.
Art. 2. 
(Ampliamento dei centri esperti regionali e adozione di un programma regionale in materia)
1. 
Al fine di promuovere la gestione e la diffusione dei progetti IESA in tutto il territorio regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato presso l'apposito Centro Esperto regionale già esistente nell'ASL To3, con successiva deliberazione da parte della Giunta Regionale, un tavolo di lavoro costituiti dagli enti con esperienza consolidata nel settore, con l'obiettivo di adottare uno specifico programma regionale formulato a partire dai modelli organizzativi già attuati.
Art. 3. 
(Programma regionale in materia)
1. 
Il programma regionale di cui all'art. 2 disciplina il funzionamento del servizio IESA elaborando indicazioni riguardanti le linee guida, i protocolli operativi, la modulistica specifica, i soggetti beneficiari e gli indicatori di monitoraggio e vigilanza delle attività, le figure professionali coinvolte, il tipo e l'estensione delle prestazioni a carico dell'ASL, le modalità di rimborso spese per l'ospitalità, il numero degli ospiti, garantendo un certo margine di discrezionalità alle Aziende Sanitarie Locali che valorizzi le eventuali differenze territoriali.
2. 
Il progetto IESA è inserito all'interno delle più ampie iniziative in fase di attuazione, inerenti il cosiddetto "
Budget di Salute
", di cui alle "
Linee programmatiche: progettare il Budget di salute con la persona - proposta degli elementi qualificanti
" approvate con specifica Intesa in Conferenza Unificata il 6 luglio 2022.
Art. 4. 
(Responsabile del progetto IESA)
1. 
Ogni progetto IESA ha un responsabile, individuato nel dirigente sanitario dell'azienda locale competente per territorio o definito dall'azienda.
2. 
La presa in carico dell'ospite è individuata nella persona del medico Psichiatra del Centro di Salute Mentale di riferimento.
Art. 5. 
(Formazione degli operatori dei progetti IESA)
1. 
Gli operatori dei progetti IESA devono essere in possesso di almeno una laurea triennale in ambito sanitario o sociale o titolo equipollente, e devono avere successivamente usufruito di una specifica formazione certificata da parte dei centri di cui all'art. 2 oppure comprovata esperienza in materia di almeno 6 mesi. Gli operatori possono essere dipendenti delle aziende sanitarie locali o dei servizi socio assistenziali, ovvero soggetti del privato sociale, di imprese private o di enti del Terzo settore di natura non commerciale.
Art. 6. 
(Selezione e formazione dei volontari)
1. 
I volontari che si dichiarano disponibili a fare parte di un progetto IESA devono sostenere uno specifico percorso di selezione suddiviso in più fasi, condotte dagli operatori del progetto, che prevedano almeno due colloqui di conoscenza, una visita domiciliare e l'incontro con tutti i membri del nucleo familiare dei volontari. Al termine della selezione e delle opportune verifiche, gli operatori si esprimono in merito all'idoneità dei volontari e del loro contesto abitativo.
2. 
I volontari selezionati per partecipare a un progetto IESA devono ricevere, prima dell'avvio del progetto, una formazione adeguata, individuale o di gruppo, da parte degli operatori dello stesso progetto.
Art. 7. 
(Selezione degli ospiti)
1. 
Gli ospiti sono sottoposti a una selezione sulla base di criteri di accesso individuati dal programma regionale, con un apposito protocollo e attraverso colloqui di approfondimento e riunioni con gli operatori del progetto di IESA.
Art. 8. 
(Detassazione del rimborso delle spese di ospitalità)
1. 
Il rimborso erogato dall'ospite ai volontari, definibile dal programma regionale, è esente da ogni tributo.
Art. 9. 
(Copertura finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 10. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.