Disegno di legge regionale n. 289 presentato il 23 ottobre 2023
Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025

Sommario:            

Art. 1. 
(Agevolazioni in materia di Irap per gli enti del terzo settore)
1. 
A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 82, commi 7 e 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), per gli enti del terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore - RUNTS, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è prevista nelle seguenti misure:
a) 
azzerata per gli enti che svolgono le attività indicate all'articolo 5, commi 1, da lettera a) a lettera c) del d. lgs. 117/2017 pur rimanendo comunque in essere l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale;
b) 
2,90 per cento per le organizzazioni di volontariato che svolgono attività diverse da quelle indicate nel comma 1, iscritte nell'apposita sezione di cui all'articolo 46 del d. lgs. 117/2017;
c) 
1,90 per cento per le cooperative sociali che svolgono attività diverse da quelle indicate nel comma 1, iscritte nell'apposita sezione di cui all'articolo 46 del d. lgs. 117/2017;
d) 
3,00 per cento per i centri di servizio del volontariato di cui all'articolo 61 del d. lgs. 117/2017, iscritte nell'apposita sezione di cui all'articolo 46.
2. 
La modifica dell'attività rispetto a quella indicata al comma 1, lettera a), la migrazione in altra sezione del RUNTS diversa da quella prevista al comma 1 lettere b), c) e d), nonché la cancellazione dal RUNTS comportano l'intera perdita di agevolazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso.
3. 
Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato erogati in regime de minimis, ai sensi dell'articolo 88 del d. lgs. 117/2017.
4. 
Le agevolazioni previste per le Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - ONLUS con norma regionale in periodi di imposta precedenti a quello in corso all'entrata in vigore della presente legge, sono riconosciute senza soluzione di continuità fino alla data di abrogazione dell'articolo 10 del d. lgs. 460/1997, come disposto dall'articolo 102, comma 2, lettera a) del d. lgs. 117/2017, alle organizzazioni iscritte nell'archivio unico delle ONLUS, alle ONLUS di diritto ed alle organizzazioni che hanno perfezionato la loro iscrizione nel RUNTS.
5. 
Restano in vigore sino alla data dell'abrogazione dell'articolo 10 del d. lgs. 460/1997, come disposto dall'articolo 102, comma 2, lettera a) del d. lgs. 117/2017, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 e all'articolo 5 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9.
6. 
Ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione del presente articolo può essere definito dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
7. 
Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 2. 
(Modifiche alla l.r. 23/2003)
1. 
Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), sono aggiunti i seguenti periodi: "
Per l'anno di imposta 2024, la tassa automobilistica non è dovuta per i veicoli per i quali decorreva l'obbligo di pagamento in misura ridotta a un quinto se dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano e ad un quarto se dotati di dispositivo per la circolazione a GPL. Per i veicoli ibridi (benzina/elettrico) che hanno già beneficiato dell'esenzione quinquennale, per l'anno di imposta 2024, il pagamento della tassa automobilistica è ridotto in misura pari al 50 per cento.
".
2. 
Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di euro 9.200.000,00 per l'annualità 2024 nel "Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale" iscritto in spesa nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
3. 
Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 23/2003, le parole: "
iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato)
" sono sostituite dalle seguenti: "
iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente
".
Art. 3. 
(Iniziativa per la sicurezza stradale e la formazione in materia di guida sicura per i neopatentati)
1. 
La Regione promuove e sostiene, per il biennio 2023-2024, un'iniziativa di formazione in materia di guida sicura sul territorio regionale, a favore dei neopatentati residenti in Piemonte, che abbiano conseguito la patente di guida di tipo B dopo il 01.01.2019, ascrivibili a categoria ad alto rischio di incidentalità nell'ambito del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale 2030 (Delibera CIPESS 14 aprile 2022, n. 13).
2. 
Ai neopatentati che intendono partecipare all'iniziativa viene riconosciuta un'agevolazione pari al 75 per cento del costo della formazione prevista, con una compartecipazione alla spesa per un importo massimo di E 50,00 a persona, da versare alla Regione.
3. 
La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità per l'attuazione dell'iniziativa, e definisce annualmente l'importo della compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti partecipanti, entro i limiti di cui al comma 2.
4. 
Il gettito derivante dalla compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti partecipanti di cui al comma 2 di competenza della Regione, stimato complessivamente in euro 125.000,00, è iscritto in entrata per euro 62.500,00 per ciascuna annualità 2023 e 2024 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 in un capitolo da istituire nell'ambito del titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi ed altre entrate correnti), e stanziato per il medesimo ammontare un apposito capitolo di spesa nella missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), titolo 1 (Spese correnti), per le medesime annualità, il cui utilizzo è condizionato all' accertamento ed incasso delle entrate collegate.
Art 4. 
(Biblioteca Virtuale per la Salute del Piemonte (BVS-P))
1. 
La Regione, in attuazione degli articoli 32, comma 1 e 117, comma 3 della Costituzione, nonché dell'articolo 9 dello Statuto regionale, al fine di rivalutare la componente scientifica della medicina, consolida uno strumento indispensabile per la diffusione del sapere medico-scientifico, consistente nella Biblioteca Virtuale per la Salute del Piemonte (BVS-P) e su di essa esercita funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento.
2. 
La BVS-P si annovera fra le attività ordinarie della struttura regionale competente per la materia sanitaria e offre un aggiornamento professionale, un supporto alla ricerca e un accesso omogeneo, semplice e tempestivo alle migliori evidenze disponibili in letteratura, per il personale operante nelle aziende sanitarie locali (ASL) e nell'Agenzia regionale per l'Ambiente.
3. 
Le risorse bibliografiche presenti nella BVS-P non devono essere acquistate dalle singole ASL.
4. 
Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità organizzative e di funzionamento della BVS-P, nonché è individuata l'ASL incaricata, della gestione unitaria della stessa, che può provvedere anche mediante azioni di partenariato con enti del terzo settore.
5. 
Gli oneri finanziari per la copertura delle spese relative all'espletamento della funzione di coordinamento sovra-zonale, delle acquisizioni di risorse bibliografiche, acquisizione di beni strumentali, acquisizione delle risorse umane dedicate con formazione specialistica, catalogo, costi amministrativi e di gestione, previsti per ciascun esercizio finanziario del triennio 2023/2025 sono stimati in euro 1.600.000,00 per l'anno 2023 e 1.700.000,00 per gli anni 2024 e 2025.
6. 
La spesa per ciascun esercizio finanziario 2023-2025 di cui al comma 5 trova copertura per euro 1.600.000,00 mediante lo stanziamento già iscritto in bilancio con medesima finalità nella missione 13 (Tutela della salute), programma 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), e per euro 100.000,00 mediante nuovo stanziamento negli anni 2024 e 2025 nella missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1, spese correnti.
Art 5. 
(Ambulatori Veterinari Sociali (AVS))
1. 
La Regione, in attuazione degli articoli 32, comma 1 e 117, comma 3 della Costituzione, nonché degli articoli 9 e 11 dello Statuto regionale, al fine di favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio, il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali e la tutela degli animali d'affezione, consolida presso le ASL le attività degli Ambulatori Veterinari Sociali (AVS).
2. 
Gli AVS si annoverano tra le attività ordinarie all'interno dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e garantiscono gratuitamente le verifiche sanitarie sugli animali d'affezione detenuti da utenti in carico al sistema dei servizi sociali piemontesi ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
3. 
Con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e funzionale di ciascuna ASL, sono assunti atti d'indirizzo e di programmazione per la conduzione e la diffusione delle attività svolte dagli AVS, in sinergia e a supporto della rete dei servizi sociali territoriali.
4. 
Per la contribuzione delle spese relative al consolidamento e alla conduzione degli AVS, è iscritto nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025, nella missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria). Titolo I (spese correnti) uno stanziamento annuale in un apposito capitolo per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 pari a euro 120.000,00.
Art. 6. 
(Salone Internazionale del libro di Torino)
1. 
Al fine di sostenere la realizzazione del progetto di promozione della lettura denominato "Salone Internazionale del libro di Torino", è iscritto nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025, nella Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma 05.02 (Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese correnti) uno stanziamento per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 pari ad E 1.300.000,00, da erogare alla Fondazione Circolo dei lettori con sede in Torino, quale ente che programma e gestisce la manifestazione "Salone Internazionale del libro di Torino".
Art. 7. 
(Interventi urgenti in materia di diritto allo studio universitario)
1. 
Al fine di estendere gli interventi previsti per l'anno finanziario 2023 e 2024 in materia di diritto allo studio universitario di cui alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), lo stanziamento della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.07 (Diritto allo studio), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, è incrementato di euro 13.000.000,00 per l'annualità 2023 e di 10.000.000,00 per l'anno 2024.
Art. 8. 
(Contributi per l'acquisto di attrezzature e mezzi d'opera per le attività di sgombero neve e antighiaccio nelle aree montane)
1. 
La Regione riconosce la pubblica utilità del servizio di sgombero neve e ne favorisce l'organizzazione e l'attuazione con particolare riguardo alle aree montane dove l'esercizio della viabilità costituisce elemento essenziale delle comunicazioni e della vita associata.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1 la Regione eroga contributi a favore dei comuni montani piemontesi per l'acquisto di attrezzature e/o mezzi d'opera per le attività di sgombero neve e antighiaccio, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie di domande di contributo vigenti per la medesima finalità.
3. 
Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 900.000,00 per l'esercizio 2023, si provvede con le risorse già iscritte con medesima finalità all'interno della missione 11 (Soccorso Civile) programma 11.02 (Interventi a seguito di calamità naturali) titolo 2 (Spese in conto capitale).
Art. 9. 
(Finanziamento del LIFE NatConnect2030, nell'ambito del Programma per l'ambiente e l'azione per il clima LIFE-2022-STRAT-NAT-SNAP-two-stage - Strategic Nature Projects)
1. 
Per l'attuazione del Progetto LIFE NatConnect2030, nell'ambito del Programma per l'ambiente e l'azione per il clima LIFE-2022-STRAT-NAT-SNAP-two-stage - Strategic Nature Projects per il periodo di programmazione 2024-2032, è autorizzata la compartecipazione regionale per un importo massimo di euro 590.800,00, da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 2024 al 2032.
2. 
Il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al LIFE NatConnect2030, avviene secondo quanto indicato nell'allegato A alla presente legge. Tale riparto può essere rimodulato annualmente, sulla base dell'avanzamento della spesa e del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione stabilito nel Programma, con provvedimento della Giunta regionale.
3. 
La quota di compartecipazione a carico della Regione, pari ad euro 34.292,80 per l'esercizio 2024 ed euro 108.909,60 per l'esercizio 2025, è iscritta nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
Art. 10. 
(Organizzazione della "Grande Partenza del Giro d'Italia 2024" in Piemonte)
1. 
La Regione promuove l'evento ciclistico internazionale "Grande Partenza del Giro d'Italia 2024" in programma in Piemonte nel mese di maggio 2024 e, al fine di acquisire dal soggetto organizzatore in esclusiva della competizione i servizi di realizzazione delle tappe piemontesi e di promozione turistica, culturale e sportiva del territorio regionale, stabilisce una spesa massima di euro 8.052.000,00.
2. 
Per l'attuazione del presente articolo, è iscritto uno stanziamento straordinario di spesa di euro 8.052.000,00 in un apposito capitolo nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti), per euro 4.052.000,00 relativo all'annualità 2024 e per euro 4.052.000,00 relativo all'annualità 2025 del bilancio di previsione finanziario 20232025.
Art. 11. 
(Finanziamenti alle province per le opere atte al contenimento della diffusione della peste suina africana)
1. 
Al fine di garantire la regolare gestione e manutenzione delle opere realizzate sul territorio piemontese dal Commissario straordinario alla peste suina africana, in attuazione del decreto legge n. 9/2022 e, tenuto conto che le attività affidate al Commissario rivestono rilevante interesse regionale, in quanto incidenti su materie di propria competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, è istituito nell'esercizio finanziario 2023 nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 0103 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo 2 (Spese in conto capitale), un nuovo capitolo di spesa "Trasferimenti alle province per la gestione e la manutenzione di opere atte al contenimento della diffusione della peste suina africana (PSA)", con uno stanziamento di euro 1.500.000,00.
Art. 12. 
(Restituzione di debiti da Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.)
1. 
L'importo complessivo dei debiti, destinati esclusivamente al rimborso di spese eseguite con mandato senza rappresentanza, che la Società di Committenza Regione Piemonte (SCR) S.p.A. restituisce alla Regione ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015) è incrementato di euro 1.801.120,58.
2. 
La somma di cui al comma 1 è iscritta nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025, annualità 2024, su apposito capitolo di entrata inserito nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), e per pari importo su apposito capitolo vincolato di spesa inserito nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato, titolo 2 (Spese in conto capitale).
Art. 13. 
(Realizzazione e mantenimento del sistema informatico per la gestione in via telematica della Carta di esercizio e dell'Attestazione Annuale di cui alla l.r. 28/1999)
1. 
Alla copertura delle spese per la realizzazione e il funzionamento degli applicativi informatici di cui all'articolo 11.4, comma 1 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) per gli anni 2023-2024 si fa fronte con le risorse già stanziate per la medesima finalità nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 0108 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese in conto capitale), pari ad euro 264.960,16 per l'esercizio 2023 e 186.852,02 per l'esercizio 2024, e con le risorse appositamente iscritte nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 0108 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 1 (Spese correnti), pari ad euro 10.000,00 per l'esercizio 2023, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
Art. 14. 
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 18/2022)
1. 
Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024), dopo le parole: "
di cui all'allegato A alla presente legge
" sono aggiunte le seguenti: "
ed il piano finanziario indicativo degli interventi a titolarità regionale previsti nel PSP 2023-2027 della Regione, di cui alla decisione della Commissione europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022
".
Art. 15. 
(Abrogazione dell'articolo 12 della l.r. 18/2022)
1. 
L'articolo 12 della l.r. 18/2022 è abrogato.
Art 16. 
(Modifiche all'articolo 26 della l.r. 11/2018)
1. 
Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) le parole: "
di cui al comma 2
" sono sostituite dalle seguenti: "
degli istituti culturali di rilievo regionale
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 11/2018 è inserito il seguente: "
1 bis.
Ai fini dell'iscrizione nella tabella, sono richiesti i seguenti requisiti:
a)
aver svolto servizi e attività di rilevante valore scientifico e culturale da almeno tre anni; per gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni derivanti da fusioni e accorpamenti, il requisito dei tre anni è posseduto da almeno uno dei soggetti;
b)
provvedere alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio e delle attrezzature idonee allo svolgimento della propria attività presso una sede adeguata;
c)
possedere, conservare e valorizzare patrimoni bibliotecari o archivistici e documentali;
d)
garantire una ampia utenza alle iniziative intraprese ed assicurare l'accessibilità pubblica al patrimonio posseduto e ai servizi culturali offerti.
".
Art. 17. 
(Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese e schemi di bilancio allegati)
1. 
Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'allegato 1 per le entrate e di cui all'allegato 2 per le spese.
Art. 18. 
(Norma finanziaria)
1. 
I nuovi oneri previsti a carico degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, indicati negli articoli da 2 a 13 trovano copertura nell'ambito delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 20232025, in termini di competenza e cassa, di cui all'articolo 17.
2. 
Agli oneri derivanti dagli articoli 4, e 5 e 9 per gli esercizi successivi al 2025, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 19. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.