Proposta di legge regionale n. 288 presentata il 17 ottobre 2023
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche)
Primo firmatario

MAGLIANO SILVIO

Art. 1. 
(Modifica all'articolo 2 della l.r. 31/2000 )
1. 
Dopo il comma 2, dell'articolo 2 della l.r. 31/2000 , è aggiunto il seguente: "
2 bis. Si intende per
"luce intrusiva molesta"
la luce emessa da sorgenti luminose esterne, quali insegne pubblicitarie o sorgenti luminose, provenienti da un impianto di luce pubblico o privato, che si propaga all'interno delle abitazioni arrecando, in particolare nelle ore notturne, disturbo o fastidio.
".
Art. 2. 
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 31/2000 )
1. 
Dopo il comma 2, dell'articolo 3 della l.r. 31/2000 , sono aggiunti i seguenti: "
2 bis.
Tutti gli impianti di illuminazione esterna si conformano alle disposizioni del presente articolo, evitando la generazione di luce intrusiva molesta. Le emissioni luminose provenienti da tali impianti non devono pertanto dare luogo, all'interno delle abitazioni, a valori di illuminamento o di luminanza superiori a quelli fissati da norme tecniche di riferimento quali quelle emanate dal CIE e dall'UNI. In fase di installazione o di rifacimento, gli impianti sono progettati in modo da evitare la produzione di luce intrusiva molesta.
2 ter.
L'illuminazione delle insegne non dotate di luce propria è realizzata utilizzando dispositivi che emettano e proiettino la luce in direzione verticale, dall'alto verso il basso. Le insegne dotate di luce propria non possono sperare i 4.500 lumen di flusso totale, emesso in ogni direzione. Tutte le insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità, vanno spente alla chiusura dell'esercizio e comunque entro le ore ventiquattro.
".
Art. 3. 
(Modifica dell'articolo 9 della l.r. 31/2000 )
1. 
Dopo il comma 2, dell'articolo 9 della l.r. 31/2000 , sono aggiunti i seguenti: "
2 bis.
È vietata la produzione di luce intrusiva molesta, come definita all'articolo 2, comma 2 bis, da parte di impianti di illuminazione esterna.
2 ter.
È vietato il superamento della soglia di 4.500 lumen di flusso totale, emesso in ogni direzione, da parte delle insegne dotate di luce propria.
".
2. 
Il comma 3, dell'articolo 9 della l.r. 31/2000 , è sostituito dal seguente: "
3.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 ter, coloro che violano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 2 bis e 2 ter o che utilizzano, dall'entrata in vigore dei commi 2 bis e 2 ter del presente articolo, nuovi impianti, apparecchi o sorgenti luminose non conformi alle disposizioni di cui alla presente legge, sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00.
".
3. 
Il comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 31/2000 , è sostituito dal seguente: "
5.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 ter, dall'entrata in vigore dei commi 2 bis e 2 ter del presente articolo, nei casi di nuovi impianti, apparecchi o sorgenti luminose, utilizzati in modo difforme rispetto alle modalità ed ai criteri definiti dalla presente legge, è prevista la sanzione amministrativa da euro 90,00 a euro 150,00.
".
Art. 4. 
(Inserimento dell'articolo 10 ter alla l.r. 31/2000 )
1. 
Dopo l' articolo 10 bis della l.r. 31/2000 , è inserito il seguente: "
Art. 10 ter.
(Norma transitoria)
1.
Gli impianti di illuminazione progettati ed installati antecedentemente all'entrata in vigore degli articoli 2, comma 2 bis, 3, comma 2 bis e 2 ter, 9, commi 2 bis e 2 ter, si adeguano ai requisiti individuati nell'allegato A entro il termine di tre anni.
".
Art. 5. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.