Proposta di legge regionale n. 286 presentata il 05 ottobre 2023
Modifiche alla Legge regionale 1 marzo 2019, n. 6 (Nuove norme in materia di politiche giovanili) e alla Legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario)
Primo firmatario

MARTINETTI IVANO

Altri firmatari

DISABATO SARAH SACCO SEAN

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di politiche giovanili, al fine di promuovere la partecipazione istituzionale dei giovani alla definizione degli indirizzi politici sulle tematiche di loro interesse, favorisce la formazione di organismi rappresentativi che si occupano in modo stabile del mondo giovanile.
Art 2. 
(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 1 marzo 2019, n. 6 "Nuove norme in materia di politiche giovanili")
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 6/2019 è inserito il seguente: "
1 bis.
I Comuni, in forma singola o associata, possono istituire una Consulta comunale dei giovani, quale organismo consultivo di partecipazione giovanile, composta dai giovani residenti nel territorio comunale di età compresa tra i quindici e i trentaquattro anni. La Regione predispone e pubblica sul sito istituzionale un apposito vademecum per orientare e supportare i Comuni che intendono intraprendere il percorso di istituzione della Consulta comunale dei giovani.
".
Art. 3. 
(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 6/2019 )
1. 
L' articolo 6 della l.r. 6/2019 è sostituito dal seguente: "
Art. 6.
(Forum regionale giovani)
1.
Presso il Consiglio regionale è istituito il Forum regionale giovani, di seguito denominato Forum, quale organismo stabile di riferimento, confronto e discussione tra le giovani generazioni, la Regione e gli enti locali nonché promotore di iniziative e opportunità per i giovani, anche avvalendosi delle tecnologie dell'informazione. Il Forum può essere strutturato in sessioni di lavoro tematiche e si riunisce almeno tre volte all'anno in seduta plenaria.
2.
Il Forum è composto da:
a)
il Presidente del Consiglio regionale, che lo presiede, il quale può delegare un componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a rappresentarlo;
b)
l'assessore/assessora regionale alle politiche giovanili o un suo/a delegato/a;
c)
un/a rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte;
d)
cinque amministratori/amministratrici locali di età non superiore ai trentaquattro anni designati/e dalle associazioni rappresentative degli enti locali piemontesi;
e)
cinque rappresentanti delle università piemontesi designati rispettivamente dall'Università degli studi di Torino, dal Politecnico di Torino, dall'Università del Piemonte Orientale, dall'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e dall'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino;
f)
un/a rappresentante per ogni consulta provinciale degli studenti degli istituti secondari di secondo grado;
g)
due esperti/e di associazioni che si occupano prevalentemente dell'animazione di giovani in situazioni a rischio di marginalità, nominati dal Consiglio regionale;
h)
un/a esponente per provincia di enti gestori di spazi di aggregazione giovanili che hanno sottoscritto i protocolli d'intesa di cui all'articolo 12, comma 5 individuato/a con le modalità definite nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di cui al comma 8;
i)
uno studente/una studentessa designato/a dai membri dall'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario;
l)
un/a rappresentante, per ogni provincia, delle consulte giovanili comunali individuato/a con le modalità definite nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di cui al comma 8;
m)
dieci persone esperte nell'ambito delle tematiche giovanili, in possesso di precedenti esperienze in attività e servizi rivolti ai giovani nonché in iniziative promosse dagli stessi, nominati dal Consiglio regionale ai sensi del comma 3.
3.
Il Consiglio regionale nomina gli/le esperti/e di cui al comma 2, lettera m), tra gli/le iscritti/e agli enti del terzo settore in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 9, comma 3, se:
a)
il numero minimo degli associati è pari almeno a tre;
b)
la composizione rispetta la prevalenza, negli organismi direttivi, per almeno il 50 per cento più uno di giovani di età compresa tra i quindici e i trentaquattro anni;
c)
la sede legale e operativa è localizzata in un comune del Piemonte e l'attività è svolta sul territorio regionale;
d)
la costituzione è avvenuta con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o registrata;
e)
l'attività è iniziata da almeno un anno dalla data di istituzione del Forum.
4.
Il Presidente del Consiglio regionale, a seguito della designazione di almeno due terzi dei soggetti di cui al comma 2, nomina con decreto i componenti del Forum, che, così costituito, può avviare la propria attività.
5.
Non sono ammessi al Forum i titolari di cariche di qualsiasi natura all'interno delle seguenti organizzazioni:
a)
partiti e movimenti politici;
b)
associazioni sindacali;
c)
associazioni professionali e di categoria.
6.
Il Forum presenta alla Giunta regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno, proposte per l'elaborazione del Piano triennale di cui all'articolo 10, secondo le modalità definite nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di cui al comma 8.
7.
Il Forum, altresì:
a)
esprime parere sulle proposte di legge, di deliberazione e di regolamento che riguardano la condizione giovanile, se richiesto dalla Giunta e dal Consiglio regionale nonché dagli enti locali;
b)
promuove iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche, progetti in materia di politiche giovanili ai sensi dell'articolo 1;
c)
promuovere momenti di confronto nonché favorire il dibattito sui temi delle politiche giovanili tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;
d)
promuove iniziative volte a sviluppare una coscienza civica, sociale e ambientale nei giovani;
e)
promuove, con un approccio inclusivo, accessibile e sostenibile, iniziative e attività culturali, sportive, turistiche, ambientali, sociali, di promozione della salute anche mentale e ricreative idonee a soddisfare le esigenze di svago e di impiego del tempo libero dei giovani;
f)
effettua attività di monitoraggio e osservatorio sulle politiche giovanili regionali.
8.
Le modalità organizzative e di funzionamento del Forum sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
9.
La partecipazione al Forum è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.
10.
Il Consiglio regionale assicura le risorse umane e strumentali finalizzate al funzionamento e all'operatività del Forum.
".
Art. 4. 
(Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 6/2019 )
1. 
L'articolo 7 (Organismo di coordinamento) della l.r. 6/2019 è sostituito dal seguente: "
1.
Il Forum di cui all'articolo 6 può dotarsi di un organismo di coordinamento per la gestione dei lavori, secondo le modalità definite nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 6, comma 8.
".
Art. 5. 
(Abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 6/2019 )
1. 
L'articolo 23 (Entrata in vigore) della l.r. 6/2019 è abrogato.
Art. 6. 
(Modifica all'articolo 23 bis della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 "Diritto allo studio universitario")
1. 
Dopo la lettera i) del comma 5 dell'articolo 23 bis (Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario) della l.r. 16/1992 , è aggiunta la seguente: "
i bis)
designare il rappresentante degli studenti in seno al Forum regionale giovani di cui all' articolo 6, comma 2, lettera i) della legge regionale 1° marzo 2019, n. 6 (Nuove norme in materia di politiche giovanili).
".
Art.7. 
(Modifica all'articolo 21 della legge regionale 6/2019 )
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 21 (Norma finanziaria) della l.r. 6/2019 è inserito il seguente: "
3 bis.
Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, stimati in euro 30.000,00 per ciascuno degli anni del biennio 2024-2025, si fa fronte con le risorse iscritte all'interno della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
".