Disegno di legge regionale n. 285 presentato il 04 ottobre 2023
PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO "Sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale a decorrere dall'anno 2023"

Art. 1. 
(Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale)
1. 
A decorrere dall'anno 2023, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato, definito dall' articolo 1, comma 258 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , come integrato dall' articolo 1, comma 535 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato su base annua dell'0,21 per cento del Prodotto interno lordo nominale italiano per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 fino a raggiungere una percentuale di finanziamento annuale non inferiore al 7,5 per cento del Prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento. Nell'ambito dell'incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard sono altresì comprese le maggiori risorse destinate alla copertura dei fabbisogni correlati all'erogazione delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti.
Art. 2. 
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 )
1. 
Dopo il comma 4.1 dell' articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 , è inserito il seguente: "
Dall'anno 2023 le regioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica assicurando, nell'ambito dei propri indirizzi relativi alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale da parte delle aziende ed enti del Sistema sanitario regionale, il governo della spesa del personale in funzione dell'esigenza di garantire l'equilibrio economico. Non trova applicazione, sempre a decorrere dal 2023, la disciplina in materia di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e la disciplina sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale, di cui all' articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed eventuali maggiori costi a carico delle Regioni dovranno trovare copertura nell'ambito dell'aumento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto all'articolo 1 della presente legge.
".
Art. 3. 
(Copertura finanziaria)
1. 
Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a partire dal livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato, definito dall' articolo 1, comma 258 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , come integrato dall' articolo 1, comma 535 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e tenuto conto delle previsioni di crescita del Prodotto interno lordo tendenziale e programmatico sono valutati in termini incrementali, rispetto al finanziamento 2023, in 4 miliardi di euro per il 2023, 8 miliardi di euro per il 2024, 12 miliardi di euro per il 2025, 16 miliardi di euro per il 2026, 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2027.
2. 
Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla crescita economica prevista dai documenti di programmazione economica e finanziaria. Qualora la crescita programmatica prevista non garantisse le risorse necessarie alla copertura finanziaria della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, vengono individuati e resi operativi meccanismi e misure aggiuntive di contrasto all'evasione ed elusione fiscale e contributiva.