Proposta di legge regionale n. 284 presentata il 27 settembre 2023
PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO "Disposizioni per l'ampliamento delle tolleranze costruttive. Modifiche al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)"

Art. 1. 
(Modifiche all'articolo 34 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 )
1. 
All' articolo 34 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "
2 bis.
Costituiscono, altresì, tolleranze costruttive, ai sensi del presente articolo, le opere e gli interventi che non si configurano come variazione essenziale ai sensi dell'articolo 32, nonché le difformità che non si configurano come parziali difformità dal titolo abilitativo originario in quanto ininfluenti sugli elementi sostanziali dell'unità immobiliare o comunque dell'organismo edilizio oggetto dell'intervento, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano realizzate nel rispetto della normativa in materia di vincoli paesaggistici, idrogeologici, sismici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico.
".
2. 
All' articolo 34 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) al comma 3 le parole "
Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2
" sono sostituite dalle seguenti: "
Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 2 e 2 bis
".
Art. 2. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio statale.