Disegno di legge regionale n. 281 presentato il 22 settembre 2023
"Autorizzazione al finanziamento di spese di progettazione di edilizia sanitaria - Anno 2023"

Art. 1 
(Autorizzazione al finanziamento di spese di progettazione di edilizia sanitaria)
1. 
Ai sensi dell' articolo 3, comma 18, lettera g), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2004), la Giunta regionale è autorizzata alla contrazione di un mutuo, per un importo non superiore a 42.000.000,00 di euro e per una durata massima di dieci anni ad uno spread non superiore a quello applicato per la medesima tipologia di contratti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A..
2. 
Le risorse derivanti dall'operazione di cui al comma 1 sono iscritte nell'esercizio 2023 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, come segue:
a) 
in entrata, al titolo 6 (Accensione prestiti), tipologia 300 (Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine);
b) 
in spesa, nella Missione 13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese in conto capitale).
3. 
Le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla concessione di contributi agli investimenti delle Aziende sanitarie regionali finalizzati alla progettazione di nuove strutture ospedaliere, da approvarsi mediante deliberazione della Giunta regionale.
4. 
Le Aziende sanitarie regionali beneficiarie dei contributi di cui al comma 3, erogati a valere sugli stanziamenti di cui al comma 2, a seguito del rimborso delle spese tecniche sostenute per la predisposizione della progettazione da parte dell'Ente che dà corso alla realizzazione del correlato investimento, sono tenute a versare alla Regione una somma pari all'importo ricevuto.
5. 
La copertura finanziaria delle rate di ammortamento del mutuo di cui al presente articolo trova capienza negli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025 relativi alla Missione 50 (Debito pubblico), Programmi 50.01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) e 50.02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari), per un importo massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2023 e di euro 6.000.000,00 a partire dal 2024 e fino alla scadenza.
6. 
L' articolo 7 della legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2023-2025), è abrogato.
7. 
Le Aziende sanitarie regionali, per l'anticipazione delle spese di investimento necessarie per la redazione della documentazione relativa a qualsiasi livello progettuale, sono autorizzate ad accedere al Fondo rotativo istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., nel rispetto dei limiti di quanto previsto all' articolo 2, comma 2 sexies, lettera g) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ).
Art. 2 
(Disposizioni finanziarie e finali)
1. 
Agli oneri derivanti da quanto disposto dalla presente legge, complessivamente pari ad euro 1.000.000,00 nell'anno 2023, euro 6.000.000,00 nell'anno 2024 e euro 6.000.000,00 nell'anno 2025 si fa fronte tramite pari riduzione degli stanziamenti iscritti sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva), Titolo 1 (Spese correnti) nei medesimi anni.
2. 
Il prospetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), allegato 10 della l.r. 6/2023 , è sostituito dall' allegato alla presente legge.