Proposta di legge regionale n. 278 presentata il 13 settembre 2023
Modifiche alla legge regionale n. 32 del 02 novembre 1982 - Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale

Art. 1 
(Modifica all' art. 5 della l.r. 32/1982 )
1. 
All'art.5 comma 4 le parole "
Comunità Montane
" sono sostituite dalle parole "
Unioni Montane
".
Art. 2 
( Modifica all' art. 7 della l.r. 32/1982 )
1. 
La lettera c) del comma 1 dell'art. 7 è sostituita dalla seguente: c) provvedendo direttamente all'asportazione, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti e dei detriti qualora non sia possibile accertarne la provenienza e la responsabilità; il proprietario del fondo sui cui è avvenuto l'abbandono dei rifiuti e dei detriti può risultare parte lesa nel caso in cui sia dimostrata la sua estraneità alla fattispecie.
Art. 3 
( Modifica all' art. 11 della l.r. 32/1982 )
1. 
L'art.11 è interamente sostituito dal seguente: "
1.
Su tutto il territorio regionale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada. Si intende con il termine fuoristrada ogni area esterna alla viabilità esistente.
2.
Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere. Le piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 sono disciplinate con apposito regolamento da parte del Comune amministrativamente competente per quanto concerne la gestione e l'accesso.
3.
Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste, possono individuare, dandone comunicazione alla Regione e dotandoli di opportuna segnalazione ai fini della loro validità, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste disciplinano l'utilizzo di tali percorsi con proprio regolamento in coerenza con le finalità di tutela della presente legge e previa valutazione della stabilità idrogeologica, delle condizioni del tracciato e della compatibilità con le attività turistiche e le componenti naturalistiche e ambientali del territorio interessato. Tali percorsi hanno una durata non superiore a cinque anni ed il loro eventuale rinnovo può avvenire solo previa valutazione della sussistenza delle condizioni di idoneità verificate in sede di prima individuazione. I percorsi individuati anteriormente alla data del 30 giugno 2016 sono automaticamente decaduti alla data del 30 novembre 2016 e possono essere nuovamente individuati nel rispetto del presente comma. All'interno dei citati regolamenti devono essere parimenti definite la gestione delle fasce di pertinenza della viabilità (2 metri per lato della strada) ed il loro accesso, il livello e la tipologia di frequentazione della viabilità regolamentata. Potranno altresì essere definite aree per manifestazioni sportive/culturali il cui utilizzo temporaneo per un numero di giorni annui non superiore a 10 dovrà trovare definizione e modalità nel medesimo regolamento.
4.
Le amministrazioni provinciali ed i comuni devono definire nei citati regolamenti le tipologie di frequentazione possibile all'interno della viabilità in funzione delle scelte gestionali e delle caratteristiche dalla viabilità medesima; possono inoltre interdire previo parere vincolante della Regione il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale. Da tali interdizioni sono esclusi:
a)
residenti, conduttori di aziende agricole, proprietari o gestori di fondi agricoli e forestali non accessibili da strade aperte al pubblico;
b)
i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) dalle amministrazioni provinciali alle operazioni di controllo della fauna.
5.
E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 17 ottobre 1979, n. 60 ; il parcheggio del mezzo fianco strada ancorché non interferente con attività di gestione territoriale ed agrosilvopastorale in corso di conduzione è ammesso, sulla base di quanto definito nei regolamenti di cui ai punti precedenti alla voce Gestione delle fasce di pertinenza della viabilità.
5 bis.
In deroga ai commi 1, 2 e 5, il comune può autorizzare temporaneamente lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, eventi ed attività promozionali, per un massimo di 10 giorni annui, secondo quanto definito al comma 2, disponendo l'obbligatorio ed immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell'evento. Le manifestazioni e le gare motoristiche fuoristrada di cui al presente comma possono essere autorizzate al di fuori degli alvei, fatta eccezione per gli attraversamenti a guado esistenti, delle zone umide, dei tracciati fuoristrada mantenuti o sistemati con contributi pubblici, delle aree della Rete ecologica regionale di cui all' articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità) e della rete escursionistica di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte). Lo svolgimento delle gare autorizzate ai sensi del presente comma sui percorsi di cui al comma 3 non costituisce variazione dell'uso non competitivo dei predetti percorsi ai fini dell'applicazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)
".
Art. 4 
( Modifica all' art. 12 della l.r. 32/1982 )
1. 
Alle lettere a) e c) dell'art. 12 comma 1 le parole "
Comunità Montane
" sono sostituite dalle parole "
Unioni Montane
".
Art. 5 
(Introduzione dell'art. 12 bis alla l.r. 32/1982 )
1. 
Dopo l'art 12 è inserito l'art. 12 bis: "
Art.12 bis
(Recupero aree degradate. Interventi a carico dei Comuni).
1.
L'amministrazione comunale finanzia le azioni e gli interventi di recupero ambientale di cui all'art. 12 con i proventi delle Compensazioni ambientali e delle sanatorie ambientali derivanti dall'attività di controllo e di pianificazione urbanistica comunale
".
Art. 6 
(Modifiche all' art.17 della l.r. 32/1982 )
1. 
All'art.17 comma 1 le parole "
Comunità Montana
" sono sostituite dalle parole "
Unione Montana
".
Art. 7 
(Modifiche all' art.18 della l.r. 32/1982 )
1. 
All'art.18 comma 1 lett. c) le parole "
Comunità Montane
" sono sostituite dalle parole "
Unioni Montane
".
2. 
All'art.18 commi 2 e 4 le parole "
Comunità Montane
" sono sostituite dalle parole "
Unioni Montane
".
Art. 8 
(Modifiche all' art.32 della l.r. 32/1982 )
1. 
All'art.32 comma 1 le parole "
Comunità Montane
" sono sostituite dalle parole "
Unioni Montane
".
Art. 9 
(Modifiche all' art.34 della l.r. 32/1982 )
1. 
All'art.34 comma 4 le parole "
Comunità Montane
" sono sostituite dalle parole "
Unioni Montane
".
Art. 10 
(Modifiche all' art.36 della l.r. 32/1982 )
1. 
All'art. 36 comma 3 le parole "
Comunità Montane
" sono sostituite dalle parole "
Unioni Montane
".
Art. 11 
(Modifiche all' art.37 della l.r. 32/1982 )
1. 
Dopo il comma 2 dell'art.37 è inserito il seguente: "
3.
I Comuni possono avvalersi delle attività delle GEV all'interno del loro territorio, previo accordo sulle modalità di attuazione servizio, nel rispetto della presente normativa, del regolamento e di ogni altra norma vigente
".
Art. 12 
(Norma di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico della finanza regionale.