Proposta di legge regionale n. 277 presentata il 07 settembre 2023
Circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico del patrimonio edilizio

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La Regione, al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal "Piano Nazionale Energia Clima 2030 (PNIEC)" e in applicazione del regolamento UE 2021/119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento per la neutralità climatica e che modifica il Regolamento CE 401/2009 e il Regolamento UE 2018/1999, riconosce il rilevante contributo derivante dalla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, nonché il carattere strategico del settore edilizio e dell'impiantistica civile, promuovendo la massima diffusione degli strumenti previsti, in ambito nazionale o regionale, per il relativo sostegno.
2. 
Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione e gli enti pubblici economici regionali e le società partecipate da essa controllate non inclusi, ai sensi del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all' art. 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 ), nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all' articolo 119 del decreto legge 34/2020 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come specificati all'articolo 121, comma 2, lettere da a) a f) del medesimo decreto, effettuati da imprese aventi sede legale e operativa sul territorio regionale e in riferimento a immobili ubicati sul medesimo territorio.
Art. 2. 
(Misure per la circolazione dei crediti fiscali)
1. 
Ai fini dell'applicazione di quanto disposto all'articolo 1, fermo restando la disciplina di cui al decreto legge 11/2023 , la Regione Piemonte:
a) 
monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali, consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto di tali crediti;
b) 
favorisce, per il tramite degli enti pubblici economici e delle società partecipate di cui all'articolo 1, comma 2, il trasferimento dei crediti fiscali al fine di conseguire il loro massimo realizzo, fermo restando la facoltà di cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell' articolo 121, comma 1, del decreto legge 34/2020 ;
c) 
promuove l'acquisto dei crediti, attraverso gli enti pubblici economici e società partecipate di cui all'articolo 1, comma 2, anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria.
2. 
Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera c), la Regione stabilisce criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua mediante modello F24 degli enti pubblici economici e delle società partecipate di cui all'articolo 1, comma 2.
3. 
Nell'ambito delle operazioni di trasferimento dei crediti di cui al presente articolo e all' articolo 3, l'acquisto dei crediti dovrà avvenire in ogni caso a condizioni di mercato e, comunque, entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito.
Art. 3. 
(Adempimenti amministrativi)
1. 
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, definisce:
a) 
le modalità attuative di quanto previsto all'articolo 2;
b) 
i criteri e le modalità attuative finalizzate alla gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti di cui all'articolo 1, comma 2.
2. 
La fase negoziale con gli istituti di credito e intermediari finanziari è limitata a quelli che dichiarano di utilizzare i presidi e il modello organizzativo previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Art. 4. 
(Intesa)
1. 
Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Regione stipula, previa intesa, apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate.
Art. 5. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 6. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.