Proposta di legge regionale n. 276 presentata il 06 settembre 2023
Interventi in favore della cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficentamento energetico previsti dal Piano Nazionale Energia Clima 2030 (PNIEC) ed in applicazione del Regolamento UE 2021/119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento per la neutralità climatica, e in considerazione delle note caratteristiche sismiche del territorio nazionale, danneggiato pesantemente in questi ultimi anni da eventi sismici, la Regione riconosce il rilevante contributo derivante dalla riqualificazione energetica e sismica (ex art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 , e di cui al comma 4 dell'articolo 119) del patrimonio edilizio e il carattere strategico del settore edilizio e dell'impiantistica civile promuovendo la massima diffusione degli strumenti previsti, in ambito nazionale o regionale, per il relativo sostegno.
2. 
Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione e gli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate da essa controllati, "non inclusi, ai sensi del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11 , nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 31dicembre 2009 n. 196 e ss. mm. ii. (Legge di contabilità e finanza pubblica)", assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti dalle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere da a) a f-bis) di cui al decreto-legge19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 inerenti interventi su edifici/unità immobiliari ubicati nel territorio della Regione, da fornitori aventi sede legale o operativa in Regione, in possesso di crediti a norma dell' art. 121, comma 1, lett. a) del Decreto-legge 19 maggio2020, n. 34 , oppure realizzati dai beneficiari che hanno sostenuto le spese e possono optare per la cessione del credito a norma dell' art. 121, comma 1, lett. b) del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in relazione a edifici/unità immobiliari ubicati in Regione.
Art. 2. 
(Misure per il trasferimento dei crediti fiscali)
1. 
Per l'applicazione dell'articolo 1, fermo restante la disciplina di cui al Decreto Legge 16 febbraio 2023 n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all' art. 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 ), la Regione:
a) 
monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, alla quale potranno registrarsi committenti, professionisti ed imprese, l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto di detti crediti, a tal fine nel rispetto del trattamento dei dati personali sarà possibile avvalersi anche di piattaforme o elenchi elettronici già realizzati da Associazioni o Federazioni di committenti, professionisti ed imprese;
b) 
favorisce, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali e/o di società partecipate non inclusi nell'elenco di cui all' art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il trasferimento dei crediti fiscali al fine di conseguire il loro massimo realizzo, fermo restando la facoltà di cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell' art. 121, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2020 , convertito nella Legge n.77/2020 ;
c) 
promuove l'acquisto dei crediti, da parte propri enti pubblici economici regionali e/o di società partecipate non inclusi nell'elenco di cui all' art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria. Ricorrendo eventualmente anche la stipula di specifici accordi o protocollo d'intesa atti a favorire una triangolazione che consenta alle banche di cedere i crediti già acquistati dai soggetti di cui all'articolo 1 comma 2 , agli enti pubblici economici regionali e/o di società partecipate non inclusi nell'elenco di cui all' art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 con uno sconto adeguato su base mensile , in modo di permettere un acquisto agevolato , che non necessiti un esborso iniziale del totale di tutte le annualità garantendo un vantaggio mensile notevole;
d) 
avvia il dialogo, le operazioni di governo e di coordinamento con i comuni, le province, i consorzi, affinché venga favorito l'acquisto dei crediti nella regione da parte altri soggetti non inclusi nell'elenco di cui all' art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
2. 
Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, la Regione stabilisce criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua e/o mensile mediante modello F24 degli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati (anche con bilanci in perdita) non inclusi, ai sensi del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11 , nell'elenco di cui all' art.1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).
3. 
Nell'ambito delle operazioni di trasferimento dei crediti di cui al presente articolo e al successivo articolo 3, l'acquisto dei crediti dovrà avvenire in ogni caso a condizioni di mercato e, comunque, entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito.
Art. 3. 
(Adempimenti)
1. 
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina con propria deliberazione le modalità di attuazione di quanto previsto negli articoli precedenti.
2. 
La Giunta regionale, nei termini di cui al comma 1, definisce i criteri e le modalità attuative finalizzate alla gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti di cui al comma 2 dell'articolo 1.
3. 
La fase negoziale con gli istituti di credito e intermediari finanziari è limitata a quelli che dichiarino di utilizzare i presidi ed il modello organizzativo previsti dal D. lgs. n. 231/2007 in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Art. 4 
(Disposizione finanziaria)
1. 
Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione.
2. 
E'' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.