Proposta di legge regionale n. 275 presentata il 07 settembre 2023
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica per il tiro nelle ore notturne e di trasporto di carcasse di cinghiale

Art. 1. 
(Misure di sicurezza pubblica per il tiro nelle ore notturne)
1. 
Al fine di consentire la tipologia di abbattimento nelle ore notturne in condizione di massima sicurezza, in relazione all'orografia del territorio, nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa, Città Metropolitana di Torino (di seguito denominata CMTO), Province, Enti di gestione delle aree protette, Ambiti Territoriali di Caccia (di seguito denominati ATC), Comprensori Alpini (di seguito denominati CA) e Concessionari delle aziende faunistico-venatorie (di seguito denominate AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (di seguito denominate AATV), identificano i punti in cui collocare apposite postazioni, eventualmente dotate di strutture sopraelevate (di seguito denominate altane), definendo le modalità di accesso e l'utilizzo delle stesse.
2. 
Il tiro notturno, per i soggetti che rivestono la figura di operatori di controllo, è consentito esclusivamente dalle postazioni di cui al comma 1 con posizioni preventivamente comunicate ai seguenti soggetti, territorialmente competenti:
a) 
CMTO/Province;
b) 
Ente di gestione dell'area protetta;
c) 
Forze dell'Ordine;
d) 
ATC e CA.
3. 
Le AFV e AATV comunicano direttamente a CMTO/Province e Forze dell'Ordine eventuali interventi sul territorio di loro competenza.
4. 
Ai fini del loro censimento con numero identificativo, le strutture di cui al comma 1 devono essere segnalate formalmente agli ATC e CA territorialmente competenti, nonché, in caso di territorio destinato a gestione privata, al Concessionario della AFV e AATV.
5. 
I soggetti di cui al comma 4 danno formale comunicazione a Regione e CMTO/Province degli estremi della struttura installata. CMTO/Province e Enti di gestione delle aree protette, ognuno per la propria competenza territoriale, autorizzano l'utilizzo della struttura che, dopo l'avvenuta autorizzazione, rimane a gestione degli Enti preposti al coordinamento di cui al medesimo comma 4.
6. 
Le altane collocate in zona di pianura devono avere una altezza minima di almeno 2,5 metri da terra, nel punto di appoggio dell'arma per lo sparo, e devono essere posizionate in accordo con la formale autorizzazione del proprietario e conduttore del relativo fondo.
7. 
Gli operatori di controllo cui al comma 2 sono gli unici soggetti responsabili delle altane da loro costruite o collocate al momento degli interventi da loro effettuati.
8. 
Su ogni altana possono posizionarsi al massimo due persone, vale a dire l'operatore, con funzione di tiratore, e l'eventuale soggetto accompagnatore.
9. 
Per gli interventi da appostamento l'armamento da utilizzarsi è la carabina a caricamento singolo manuale o semiautomatica, con non più di due colpi nel caricatore avente calibro minimo 7 mm (compreso cal. 270).
10. 
Nelle aree in cui è vietato l'uso di proiettili contenenti piombo, il munizionamento deve essere di tipo monolitico. ATC, CA, AFV e AATV individuano e indicano i punti adatti con i relativi requisiti di sicurezza dove posizionare le altane. L'operatore abilitato e autorizzato è corresponsabile nei confronti del soggetto in qualità di accompagnatore durante la fase di intervento.
11. 
L'arma che viene utilizzata deve essere trasportata scarica e in custodia sino al luogo di appostamento. Ad abbattimento avvenuto, prima della rimozione della carcassa, è obbligo apporre il contrassegno identificativo e inamovibile con relativa e immediata comunicazione agli uffici preposti.
12. 
Ogni operatore richiede l'autorizzazione a effettuare l'intervento all'Ente coordinatore preposto territorialmente competente entro le 48 ore precedenti il giorno di uscita, con necessaria comunicazione:
a) 
dei nominativi degli operatori autorizzati (soggetto tiratore ed eventuale soggetto accompagnatore);
b) 
del numero identificativo dell'altana di appostamento;
c) 
della data e dell'orario di uscita;
d) 
delle targhe dei mezzi impiegati per recarsi sul posto.
13. 
Ogni operatore abilitato e autorizzato può procedere alle operazioni di controllo utilizzando una sola altana per ogni singola uscita.
14. 
La mancata osservanza di quanto previsto dal presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1200,00.
Art. 2. 
(Trasporto di carcasse di cinghiali)
1. 
Il trasporto su strada delle carcasse di cinghiale dal luogo di abbattimento, avvenuto nel rispetto delle misure di cui all'articolo 1, a una struttura designata o al luogo della cessione del bene a terzi, in osservanza delle disposizioni di CMTO/Province laddove previste, deve avvenire obbligatoriamente in mastelli di metallo o di plastica rigida, idonei a consentire un'agevole pulizia e disinfezione degli stessi, al fine di evitare ogni possibile percolazione di fluidi biologici, in particolare di sangue.
2. 
Dopo ogni utilizzo, i mastelli di cui al comma 1 devono essere adeguatamente lavati e disinfettati ai fini del loro riutilizzo.
3. 
La mancata osservanza di quanto previsto ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 600,00. In caso di reiterate violazioni di quanto previsto dal presente articolo è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1000,00.
Art. 3. 
(Norma finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.