Disegno di legge regionale n. 273 presentato il 02 agosto 2023
"Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo."

Sommario:            

Titolo I 
(Disposizioni generali)
Art. 1. 
(Principi)
1. 
La Regione, in coerenza con gli obblighi internazionali ed europei, con i principi costituzionali, con lo Statuto regionale e in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), anche al fine di favorire la convivenza tra uomo e animale, promuove la tutela e la presenza nel proprio territorio degli animali in quanto esseri senzienti, quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente e riconosce alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. Promuove, inoltre, la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela della salute ed il benessere degli animali d'affezione a cui riconosce la dignità di esseri viventi, nel rispetto delle loro esigenze, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.
Art. 2 
(Finalità)
1. 
La Regione tutela le condizioni di vita degli animali di affezione, cui riconosce la dignità di esseri senzienti e promuove il possesso responsabile e comportamenti idonei a garantire una convivenza uomo-animale rispettosa delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.
2. 
La Regione, per le finalità di cui alla presente legge:
a) 
individua obblighi e divieti per i responsabili degli animali;
b) 
programma e favorisce interventi di contrasto al randagismo e all'abbandono;
c) 
sostiene il ruolo delle associazioni e degli enti del terzo settore che perseguono finalità di protezione degli animali, nonché valorizza l'operato delle guardie zoofile;
d) 
valorizza le competenze dei soggetti che svolgono professionalmente attività di assistenza degli animali d'affezione;
e) 
dispone le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali d'affezione nonché le modalità per l'istituzione di cimiteri per animali d'affezione;
f) 
favorisce e supporta la gestione degli animali d'affezione detenuti da soggetti fragili in carico ai servizi sociali territoriali.
3. 
Le disposizioni della presente legge si applicano agli animali appartenenti alle specie considerate d'affezione che vivono in libertà, in contesti urbani ed extraurbani.
4. 
La presente legge non si applica alla detenzione, all'allevamento e al commercio di animali esotici per i quali si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6 (Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali).
5. 
Restano inoltri esclusi dall'applicazione della presente legge la fauna ittica e gli animali selvatici per i quali si fa rinvio alle disposizioni di cui alle rispettive normative europee, nazionali e regionali vigenti.
Art. 3. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intendono per:
a) 
benessere animale: lo stato fisico e mentale di un animale in relazione alle condizioni di vita fino alla morte;
b) 
animale d'affezione: l'animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione, senza fini alimentari o produttivi, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come gli animali di assistenza. Gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione;
c) 
responsabile di animali d'affezione: chiunque accetti di avere in carico un animale d'affezione, anche temporaneamente, in qualità di proprietario o detentore e ne risponde civilmente e penalmente ;
d) 
animale randagio: l'animale d'affezione vagante sul territorio non riferibile a un proprietario o a un detentore privato;
e) 
allevamento di animali d'affezione per attività commerciali: la detenzione di animali d'affezione, in numero superiore a cinque fattrici o superiore a trenta cuccioli per anno, esclusivamente esercitato ai fini di lucro;
f) 
allevamento di animali d'affezione amatoriale: la detenzione di animali d'affezione, in numero inferiore o uguale a cinque fattrici o inferiore o uguali a trenta cuccioli per anno;
g) 
commercio di animali d'affezione: qualsiasi attività economica diretta, al commercio, anche online, di animali d'affezione;
h) 
colonia felina: aggregazione di almeno 4 gatti liberi che convivono e frequentano abitualmente una determinata area pubblica;
i) 
cani da assistenza: tutti i cani, compresi i cani guida per non vedenti e ipovedenti, che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali, o persone con patologie che richiedono assistenza;
l) 
cane ad aggressività non controllata: il cane che lede o che inequivocabilmente attenta all'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal responsabile dell'animale;
m) 
addestratore cinofilo: si intende il soggetto in possesso dei criteri minimi di riferimento e i requisiti essenziali delle competenze in termini di conoscenze e capacità come previsto dalla norma CEN Workshop Agreement (CWA 16979);
n) 
valutatore cinofilo: l'esperto cinofilo nell'area comportamentale, ai sensi della normativa vigente, deputato a valutare, attraverso test comportamentali, il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico dei cani.
Art. 4. 
(Obblighi e doveri del responsabile di un animale d'affezione)
1. 
Il responsabile di un cane o di un gatto, compreso chi ne fa commercio, ai fini della registrazione nel Sistema Nazionale Anagrafe Animali da Compagnia (SINAC) di cui all' articolo 20 , provvede, entro sessanta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo, a far identificare l'animale tramite l'impiego del metodo elettronico mediante utilizzo di circuito integrato miniaturizzato a norma ISO, di seguito denominato "microchip".
2. 
Il responsabile di cani e gatti introdotti stabilmente da altre regioni o dall'estero provvede, entro quindici giorni dall'inizio della detenzione:
a) 
alla registrazione dell'animale nel Sistema Nazionale Anagrafe Animali da Compagnia (SINAC) di cui all' articolo 20 e alla contestuale applicazione del microchip;
b) 
per i cani e i gatti introdotti stabilmente da altre regioni o dall'estero, già identificati con microchip alla segnalazione dell'acquisizione al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale, di seguito ASL, competente nel territorio di residenza per la registrazione nel Sistema Nazionale Anagrafe Animali da Compagnia (SiNAC) di cui all' articolo 20 .
3. 
Il responsabile di un cane o di un gatto è tenuto a:
a) 
segnalare al Sistema Nazionale Anagrafe Animali da Compagnia (SiNAC) di cui all' articolo 20 , entro quindici giorni, qualsiasi cambiamento anagrafico, cessione, decesso o cambio di residenza;
b) 
denunciare all'autorità territorialmente competente del Comune ove è detenuto l'animale, entro tre giorni, la scomparsa per furto o per smarrimento;
c) 
provvedere nuovamente all'identificazione mediante applicazione di microchip se l'identificazione dovesse risultare illeggibile.
4. 
Il responsabile di un cane non ancora identificato alla data di entrata in vigore della presente legge provvede, entro il 1° gennaio 2024, alla registrazione e alla contestuale applicazione del microchip.
5. 
5. Il responsabile di un animale d'affezione è obbligato, in aggiunta a quanto espressamente disciplinato dalle leggi o da altre fonti normative:
a) 
a rispondere della salute e del benessere dell'animale e a garantirgli ambiente, cure, alimentazione e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisici ed etologici, secondo le caratteristiche di specie, razza, sesso ed età;
b) 
a fornire quantità adeguate di acqua e una alimentazione adeguata ai bisogni fisiologici dell'animale;
c) 
a procurargli adeguate possibilità di movimento. Nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanità o sicurezza, limitazioni della libertà, queste misure si attuano in modo che l'animale non subisca sofferenze;
d) 
a garantire le cure sanitarie necessarie;
e) 
ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora;
f) 
a garantire l'adeguato controllo dell'animale d'affezione al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità;
g) 
ad assicurare la custodia e prendere tutte le misure adeguate a evitare la fuga dell'animale;
h) 
ad informare tempestivamente l'autorità territorialmente competente in caso di fuga di animali che possono avere, anche per caratteristiche fisiche, particolare aggressività o pericolosità verso persone o altri animali;
i) 
a vigilare sulla riproduzione dell'animale, nonché sulla salute e il benessere della prole;
l) 
a garantire, in caso di affidamento temporaneo a terzi, similari condizioni ambientali rispetto a quelle in cui solitamente l'animale si trova a vivere e comunque nel rispetto di cui alle lettere a) ed e);
m) 
ad adottare ogni accorgimento utile ad evitare la riproduzione non pianificata;
n) 
a consentire, per i cani, un'adeguata attività motoria e favorire i contatti sociali tipici della specie;
o) 
ad assicurare, in caso di trasporto, un trattamento adeguato e comunque tale da non arrecargli danni o sofferenze nel corso del viaggio, secondo le indicazioni previste dal regolamento di cui all' art. 33 ;
p) 
a garantire l'equilibrio comportamentale psicologico ed emotivo dell'animale evitando situazioni che possono costituire fonti di paura, di angoscia e/o di stress.
6. 
Il proprietario di animali d'affezione, non destinati alla riproduzione o allevamento, ha l'obbligo di effettuare la sterilizzazione entro il raggiungimento della maturità sessuale, ovvero, se già adulti, entro 365 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. 
Chiunque detiene un animale d'affezione o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.
8. 
Chiunque allevi animali d'affezione deve avere un'adeguata formazione zootecnica e conoscenza della normativa di settore. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento l'attuazione della presente prescrizione.
9. 
Chiunque seleziona animali d'affezione per l'allevamento deve considerare le caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che potrebbero mettere a rischio la salute e il benessere della prole e dei riproduttori.
10. 
La detenzione di sei o più animali d'affezione presso la medesima unità abitativa da parte di privati è sottoposta a specifici limiti dimensionali definiti con specifico provvedimento della Giunta regionale.
Art. 5. 
(Obblighi del responsabile di un cane ad aggressività non controllata)
1. 
Il responsabile di un cane ad aggressività non controllata vigila sulla detenzione dello stesso al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone o animali. A tal fine ottempera alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 7, nonché a tutte le disposizioni specifiche di livello nazionale e locale per la gestione di cani a rischio di aggressività non controllata.
2. 
I cani ad aggressività non controllata sono sottoposti ad una visita del medico veterinario comportamentalista mirata ad esprimere un giudizio sulla pericolosità del cane non oltre i quaranta giorni dall'aggressione a persone o animali.
3. 
I comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL), gli Ordini professionali dei medici veterinari, i Dipartimenti di Scienze veterinarie, le associazioni e gli enti di protezione degli animali, nonché educatori di comprovata esperienza riconosciuti da Enti o Federazioni nazionali, istituiscono e organizzano percorsi formativi per i proprietari di cani ad aggressività non controllata con rilascio di specifica attestazione. Le caratteristiche dei percorsi formativi dovranno rispettare i contenuti base di cui al Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009 (G.U. n. 19 del 25 gennaio 2010) e saranno specificate con apposito provvedimento della Giunta regionale.
4. 
Al termine dei percorsi formativi di cui al comma 3 , il proprietario deve effettuare un test di verifica predisposto dal servizio veterinario pubblico in collaborazione con un medico veterinario comportamentalista volto a valutare le conoscenze acquisite, la capacità di gestione del cane e al conseguente rilascio di un attestato che certifica il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico del cane.
5. 
Se il responsabile del cane ad aggressività non controllata non supera l'esame valutativo o non si sottopone allo stesso e i servizi veterinari ne certificano l'incapacità di gestione del cane, il comune, su richiesta dell'ASL competente, adotta un provvedimento di sequestro del cane e se ne ricorrono i presupposti, l' ASL ne certifica l'irrecuperabilità e lo affida in modo permanente a strutture dotate di personale e mezzi idonei al recupero psico-fisico del cane.
6. 
Per l'espletamento dei percorsi formativi di cui al comma 3 i soggetti organizzatori si avvalgono di una équipe composta da un medico veterinario comportamentalista, da un istruttore cinofilo e un educatore cinofilo riconosciuti da Enti e Federazioni nazionali.
7. 
Fino al superamento dell'esame valutativo di cui al comma 4 il responsabile di un cane ad aggressività non controllata è tenuto ai seguenti obblighi:
a) 
applicare il guinzaglio e la museruola al cane quando si trova in luoghi aperti al pubblico;
b) 
stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni a terzi causati dal cane.
8. 
Il responsabile del cane ad aggressività non controllata ha facoltà di rinunciare all'animale, ma è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e rieducazione sino ad un nuovo affidamento.
9. 
Gli oneri economici connessi al mantenimento, alle visite veterinarie comportamentali e alla rieducazione dell'animale, sono interamente a carico del responsabile dello stesso.
Titolo II 
(Benessere e contrasto al randagismo)
Capo I 
(Dei divieti)
Art. 6. 
(Divieti)
1. 
Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa nazionale o da altre fonti normative è vietato:
a) 
causare sofferenze o angosce ad un animale d'affezione;
b) 
abbandonare gli animali d'affezione come previsto dall' articolo 727 del codice penale ;
c) 
detenere animali che non si possono adattare alla cattività;
d) 
detenere animali d'affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica sanitaria ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;
e) 
privare gli animali della quotidiana attività motoria adeguata alla loro indole e alle loro caratteristiche etologiche;
f) 
trasportare animali nei vani portabagagli degli autoveicoli privi di osservazione e ventilazione per qualsiasi periodo di tempo;
g) 
addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, in ambienti che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, ovvero l'uso di collari a punte, elettronici o elettrici e ogni azione tesa ad esaltare l'aggressività dell'animale, o causarne ferite o dolori, sofferenze e angosce per crudeltà;
h) 
organizzare, promuovere, dirigere o assistere a combattimenti tra animali;
i) 
promuovere qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
l) 
la pratica dell'accattonaggio con animali così come disposto dall' articolo 7 ;
m) 
cedere, vendere, trasferire la proprietà a titolo oneroso di animali d'affezione non registrati o non identificati ai sensi dell' articolo 20 ;
n) 
destinare al commercio animali d'affezione non identificati, non registrati in anagrafe, privi di certificato di provenienza, genealogico e di buona salute;
o) 
condurre animali d'affezione privi di identificazione a mostre, gare ed esposizioni;
p) 
esporre animali d'affezione a ridosso delle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi;
q) 
cedere, vendere, trasferire la proprietà a titolo oneroso animali d'affezione in attività ambulanti e occasionali;
r) 
consentire la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a quattro mesi;
s) 
maltrattare o allontanare dal loro habitat i gatti che vivono in stato di libertà.
2. 
Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare salvo che per ragioni sanitarie certificate da un medico veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per urgenti e solo temporanee ragioni di sicurezza, ovvero, previo parere favorevole del Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente, per ragioni cinotecniche. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.
3. 
Non possono detenere, anche temporaneamente, né cedere a qualsiasi titolo, animali da affezione coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 544 ter, 544 quater, 544 quinquies e 727 del codice penale e per quelli di cui all' articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate).
4. 
Al fine di salvaguardare l'incolumità, nonché prevenire disagi degli animali d'affezione, è vietato l'utilizzo di materiali esplodenti e pirotecnici in loro presenza nei centri abitati, luoghi pubblici e privati, aree naturalistiche e oasi protette, strutture spazi verdi e pubblici destinati ad animali d'affezione. Sono fatte salve deroghe per particolari eventi che vanno specificamente autorizzati dall'autorità competente.
5. 
È vietato, altresì, condurre in qualsiasi momento animali d'affezione, in particolare cani e gatti, in luoghi dove vengono effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati.
6. 
Gli animali non possono essere portati al guinzaglio quando il conduttore si muove in bicicletta o altri mezzi di trasporto similari.
Art. 7. 
(Divieto di accattonaggio con animali)
1. 
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza uno o più animali per la pratica dell'accattonaggio è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi articolo 32 .
2. 
Gli animali utilizzati per la pratica dell'accattonaggio sono sottoposti a sequestro a fini di confisca se è accertato che non sussiste un legame affettivo tra il detentore e l'animale. Se risulta accertato il legame affettivo, l'animale è sottoposto ad applicazione sottocutanea del microchip e a iscrizione nell'Anagrafe, se tali obblighi identificativi risultano disattesi.
3. 
Gli animali sottoposti a confisca possono essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo ad associazioni di volontariato animalista o a privati cittadini che danno garanzia di buon trattamento.
Art. 8. 
(Divieto di offrire animali d'affezione in premio o vincita)
1. 
È vietato offrire animali d'affezione in premio, in omaggio o in vincita di giochi nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie.
2. 
È altresì vietata l'esposizione di animali d'affezione a ridosso delle vetrine o all'esterno delle attività commerciali.
Capo II 
(Del benessere degli animali)
Art. 9. 
(Interventi chirurgici e soppressione eutanasica)
1. 
Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale d'affezione o finalizzati ad altri scopi non curativi sono vietati, in particolare riguardo a:
a) 
la recisione delle corde vocali;
b) 
il taglio delle orecchie;
c) 
asportazione delle unghie e dei denti;
d) 
il taglio della coda.
2. 
Sono fatte salve le ipotesi di cui all' articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con legge 4 novembre 2010, n. 201 .
3. 
I divieti di cui al comma 1 operano nei confronti degli animali d'affezione, fatti salvi straordinari interventi non di natura estetica resi necessari da gravi situazioni di salute degli animali.
4. 
Le gravi condizioni di salute di cui al comma 3 e la caudotomia, ove consentita, sono attestate per iscritto dal Medico Veterinario che effettua l'operazione e copia di tale attestazione è inviata al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio ai fini dei relativi controlli e per l'annotazione in anagrafe degli animali d'affezione di cui all' articolo 20 .
5. 
È vietata altresì la detenzione, vendita ed esposizione di animali d'affezione che hanno subito le mutilazioni di cui al comma 1 .
6. 
I divieti di cui al comma 5 non si applicano in caso di detenzione che deriva dalla cessione effettuata da canili ufficialmente autorizzati.
7. 
Gli animali d'affezione possono essere soppressi solo se gravemente malati e sofferenti con prognosi infausta certificata e documentata da un medico veterinario. La soppressione deve essere effettuata esclusivamente da un medico veterinario in modo eutanasico tenuto conto del progresso scientifico e previa anestesia profonda.
8. 
Ciascun medico o struttura veterinaria tiene un registro degli animali soppressi in cui sono specificati la diagnosi e il motivo della soppressione.
Art. 10. 
(Accessibilità degli animali d'affezione e aree di sgambamento)
1. 
La Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare, con propria deliberazione definisce i criteri e le modalità per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.
2. 
La Regione, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati interessati, promuove l'accoglienza degli animali d'affezione nelle strutture ricettive e nei luoghi pubblici.
3. 
Nelle aree urbane destinate a parco pubblico i comuni individuano spazi destinati ai cani denominate aree di sgambamento, debitamente recintate, servite e manutenute, in cui i cani possono essere lasciati liberi dal guinzaglio in condizioni di sicurezza, dotandoli di adeguate attrezzature e garantendo i previsti controlli igienico-sanitari.
4. 
Fuori dai casi di cui al comma 3 i cani sulle pubbliche vie e nei parchi pubblici devono essere condotti al guinzaglio e con museruola al seguito, da applicare in caso di necessità o su richiesta dell'autorità vigilante.
5. 
Nei locali aperti al pubblico e sui mezzi pubblici di trasporto i cani devono essere condotti al guinzaglio e con museruola al seguito.
Art. 11. 
(Cani da assistenza)
1. 
I cani d'assistenza devono frequentare un corso di abilitazione tenuto da enti riconosciuti a livello nazionale per tale attività. Al termine del percorso deve essere rilasciata la documentazione attestante l'idoneità del cane all'assistenza.
2. 
Al fine di facilitare l'accesso ovunque al seguito del detentore, i cani d'assistenza devono essere resi riconoscibili attraverso distintivi identificativi, come collari o un qualsiasi altro elemento di imbracatura.
3. 
Il detentore è tenuto a portare con sé la documentazione attestante l'idoneità del cane all'assistenza.
4. 
Il detentore è tenuto ad assicurare che il cane mantenga un comportamento adeguato e compatibile con la sua permanenza nel mezzo di trasporto o nel luogo in cui si trova.
Art. 12. 
(Attività circensi )
1. 
La Regione, in collaborazione con i comuni, favorisce la diffusione di attività circensi e di spettacoli viaggianti che non prevedano l'utilizzo di animali, allo scopo di promuovere il graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse.
2. 
I circhi, le mostre e gli spettacoli viaggianti con al seguito animali esotici adottano per il loro mantenimento le misure previste dalle linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti, predisposte dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione.
3. 
Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nelle linee guida vigenti della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES) per l'attendamento dei circhi e degli spettacoli viaggianti, comporta il divieto di attendamento su tutto il territorio regionale.
Capo III 
(Del commercio, addestramento, toelettatura e allevamento degli animali d'affezione)
Art. 13. 
(Commercio, addestramento, toelettatura di animali d'affezione)
1. 
Al fine di garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie, la detenzione per la vendita, il commercio, l'attività di addestramento e la toelettatura di animali d'affezione è soggetta a vigilanza veterinaria, esercitata dal Servizio veterinario dell'ASL competente.
2. 
Chiunque vende un animale d'affezione deve fornire al responsabile adeguate istruzioni scritte per il mantenimento e garantisce la certificazione di provenienza degli animali posti in vendita, nonché l'identificazione degli stessi.
3. 
L'esercizio dell'attività di commercio di animali d'affezione e toelettatura sono soggette a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), in base ai requisiti definiti con provvedimento della Giunta regionale, fatti salvi i divieti fissati per il commercio e l'allevamento di animali esotici.
4. 
Chi esercita il commercio di animali d'affezione è tenuto ad accertare l'età dell'acquirente verificando la sussistenza del consenso all'acquisto da parte delle persone che esercitano la responsabilità genitoriale nel caso di acquirenti di età inferiore a diciotto anni.
5. 
Chi esercita il commercio di animali d'affezione garantisce che i cuccioli posti in vendita siano registrati nel Sistema Nazionale Anagrafe Animali da Compagnia (SiNAC), presentino certificato genealogico per le specie previste e siano in condizioni di sviluppo fisico e di autonomia comportamentale adeguate alle caratteristiche della specie di appartenenza.
6. 
È vietata la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti di età inferiore a novanta giorni.
7. 
Gli addestratori di animali d'affezione, a qualunque titolo, professionale o privato, danno segnalazione certificata d'inizio attività al comune dove si svolge l'addestramento e all'ASL di riferimento, che provvede a vidimare il registro delle attività in cui vanno riportati i dati identificativi degli animali soggetti ad addestramento.
8. 
I comuni e i servizi veterinari delle ASL vigilano sulla attuazione della presente disposizione nonché provvedono alle necessarie verifiche sulle effettive condizioni di detenzione, ricovero, alimentazione e cura degli animali d'affezione, sul rispetto della normativa vigente e delle esigenze fisiologiche ed etologiche delle diverse specie.
Art. 14. 
(Allevamento di animali d'affezione per attività commerciali)
1. 
I titolari degli allevamenti di cui all' articolo 3, comma 1, lettera e) regolarmente iscritti come tali in SINAC devono:
a) 
individuare un medico veterinario di riferimento quale direttore sanitario dell'attività, responsabile per i trattamenti sanitari, per le condizioni di detenzione degli animali e per il rispetto delle loro caratteristiche etologiche, che ha l'onere di verificare, periodicamente ed almeno con cadenza settimanale, le condizioni di salute degli animali presenti nella struttura, rilasciando la relativa certificazione da consegnare all'acquirente al momento dell'acquisto;
b) 
essere provvisti, in base ai contenuti minimi definiti dal regolamento regionale di cui all' articolo 33 , di un registro di carico e scarico vidimato dal servizio veterinario dell'ASL sul quale devono essere iscritti gli animali acquisiti, venduti e quelli deceduti;
c) 
a predisporre un piano di gestione e affidamento degli animali invenduti che sia rispettoso delle caratteristiche etologiche degli animali stessi e ne privilegi l'adozione gratuita e l'inserimento in famiglia;
d) 
possedere le cognizioni necessarie per la gestione degli animali acquisite attraverso la partecipazione ai corsi di formazione professionale riconosciuti da federazioni o enti nazionali;
e) 
non detenere specie tra esse incompatibili nel medesimo locale o in un medesimo contenitore animali che per loro natura vivono solitari;
f) 
comunicare la cessazione dell'attività al SUAP del comune e al servizio veterinario competente territorialmente, unitamente all'elenco degli animali invenduti con l'indicazione della loro destinazione, entro quindici giorni prima dell'effettiva cessazione.
2. 
Contestualmente alla cessione di ogni animale, deve essere rilasciato all'acquirente un certificato veterinario di buona salute e materiale informativo sulle necessità etologiche della specie in questione e sugli obblighi di legge e regolamenti.
3. 
È vietata la vendita di animali vivi da utilizzare per l'alimentazione di altri animali a meno di presentazione, da parte dell'acquirente, di un certificato medico-veterinario che ne indichi la necessità per esigenze sanitarie o per l'impossibilità dell'animale di abituarsi a prede morte.
Capo IV 
(Dell'istituzione dell'elenco regionale dei pet-sitter)
Art. 15. 
(Elenco regionale dei pet-sitter)
1. 
La Regione, per le finalità di cui all' articolo 2 , istituisce l'elenco regionale dei pet-sitter divisi per tipologia di animale. Tale elenco ha funzione esclusivamente ricognitiva.
2. 
Possono presentare istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1 :
a) 
le imprese e le ditte individuali regolarmente iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);
b) 
i liberi professionisti.
3. 
I soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso del codice ATECO 96.09.04 e svolgere attività prevalente di pet-sitter. Costituiscono requisito per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 l'assenza di precedenti penali per delitti contro gli animali ed il conseguimento presso strutture accreditate di attestati di idonei corsi di formazione non inferiori a sessanta ore comprensive della parte teorica e del tirocinio o, alternativamente, la qualifica di educatore cinofilo, di istruttore cinofilo e di addestratore riconosciuti da federazioni o enti nazionali.
4. 
L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività restando a tal fine ferma l'applicazione delle disposizioni statali vigenti.
5. 
Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, informata la commissione consiliare competente, la Giunta regionale adotta un provvedimento che definisce:
a) 
le modalità di redazione, gestione e aggiornamento annuale dell'elenco di cui al presente articolo;
b) 
le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco;
c) 
le modalità di controllo e le cause di cancellazione.
6. 
Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti già assunti ai sensi della l.r.. 23 giugno 2021, n. 18 (Disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale dei dog sitter).
Capo V 
(Dei Cimiteri per animali d'affezione)
Art. 16. 
(Autorizzazione cimiteri)
1. 
L'istituzione dei cimiteri per animali d'affezione è soggetta ad autorizzazione del Comune, secondo le procedure definite dal regolamento di cui all' articolo 33 .
Art. 17. 
(Sepoltura e tumulazione)
1. 
La tumulazione, nella tomba o nel loculo del padrone o di altro soggetto o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di affezione, è possibile, previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi.
2. 
L'attività di cui al comma 1 è svolta nei limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico-sanitaria applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali di affezione.
3. 
Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell'animale di affezione sono a carico di chi la dispone ed il loro costo è definito dal comune del cimitero di tumulazione.
Art. 18. 
(Inumazione, raccolta e trasporto spoglie)
1. 
Le spoglie di animali possono essere inumate tenuto conto delle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali destinate agli animali d'affezione in conformità al regolamento di cui all' articolo 33 , ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall'autorità competente.
2. 
Le aziende agricole possono dedicare parte del loro terreno per la sepoltura di spoglie di animali d'affezione a sistema di inumazione, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, nonché nell'ambito degli strumenti e regolamenti edilizi ed urbanistici comunali e nel rispetto delle indicazioni delle ASL.
3. 
Il trasporto ed il seppellimento delle spoglie di animali che vengono conferite nei cimiteri per animali d'affezione sono consentiti previo rilascio di apposito certificato veterinario che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria.
4. 
La raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e dal Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.
5. 
Le presenti norme non si applicano alle spoglie destinate all'incenerimento in impianti autorizzati.
Art. 19. 
(Tenuta del registro delle presenze)
1. 
Il gestore del cimitero per animali d'affezione compila un apposito registro delle presenze secondo le modalità tecniche, operative, di previsione individuate nel regolamento di cui all' articolo 33 .
CAPO VI 
(Del contrasto al randagismo)
Art. 20. 
(Sistema Anagrafe nazionale animali da compagnia)
1. 
La Regione adotta il Sistema Anagrafe nazionale animali da compagnia (SINAC), ai sensi del Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell' articolo 14, comma 2 , lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 ) e secondo quanto definito dalle disposizioni nazionali di dettaglio.
2. 
Il SINAC è il sistema presso cui il responsabile di un cane e di un gatto, compreso chi ne fa commercio, provvede alla registrazione e alla identificazione.
3. 
Nel sistema sono registrati e identificati altresì:
a) 
i gatti delle colonie feline;
b) 
i cani e i gatti ritrovati vaganti e non muniti di microchip o tatuaggio, comunque reclamati per la restituzione;
c) 
i cani vaganti e i gatti in libertà senza proprietario responsabile.
4. 
Al SINAC possono essere iscritti tutti i gatti e gli altri animali d'affezione.
5. 
Il sistema è gestito dai servizi veterinari della ASL e della struttura regionale competente in collaborazione con i medici veterinari liberi professionisti, i comuni, singoli o forma associata, anche tramite appositi accordi secondo le disposizioni della presente legge e gli indirizzi di coordinamento emanati dalla Direzione regionale competente in materia di sanità.
6. 
L'impiego di microchip, costituisce l'unico sistema di identificazione degli animali d'affezione.
7. 
All'atto dell'identificazione, che prevede la registrazione delle generalità del proprietario responsabile, della sede di detenzione dell'animale d'affezione e dell'eventuale detentore responsabile, nonché la segnalazione dell'animale e la contestuale applicazione del microchip, il veterinario identificatore compila un'apposita scheda secondo un modello predisposto dalla Giunta regionale.
8. 
La copia della scheda di cui al comma 7 è consegnata al proprietario responsabile; la matrice è depositata agli atti del Servizio veterinario dopo la registrazione nell'Anagrafe.
9. 
È a carico del proprietario responsabile la corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimborso delle spese per l'identificazione elettronica.
10. 
I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti ad informare periodicamente i cittadini sulle modalità di svolgimento delle operazioni di registrazione e identificazione.
11. 
Sono fatte salve le registrazioni all'anagrafe già presenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 21. 
(Compiti delle ASL, dei comuni e dei veterinari liberi professionisti in materia di Anagrafe)
1. 
Le ASL, in collaborazione con i comuni, singoli o in forma associata, definiscono la rete delle sedi di identificazione sulla base delle necessità territoriali e delle condizioni topografiche, in modo tale da garantire adeguata copertura del territorio di competenza.
2. 
La cadenza degli interventi di identificazione eseguiti nelle sedi di cui al comma 1 non può essere superiore ai trenta giorni.
3. 
I comuni, singoli o in forma associata, mettono a disposizione delle ASL, per la realizzazione della rete dei servizi e l'attuazione delle operazioni di identificazione, locali idonei e personale tecnico ausiliario sufficiente.
4. 
Le operazioni di identificazione presso la rete territoriale sono effettuate dal Servizio veterinario delle ASL.
5. 
È facoltà del responsabile dell'animale ricorrere, per l'intervento di identificazione, alla prestazione di un medico veterinario libero professionista autorizzato, dietro corresponsione di relativa parcella. Il medico veterinario provvede alla registrazione informatizzata al SINAC. In caso di redazione di documento cartaceo trasmette l'attestazione di registrazione e identificazione al competente servizio veterinario entro i cinque giorni successivi, trattenendone una copia agli atti e fornendone un'altra al responsabile.
6. 
L'inserimento dei dati nel SINAC e il suo continuo aggiornamento sono a carico del servizio veterinario delle ASL e dei medici veterinari autorizzati e registrati al sistema stesso, anche attraverso censimenti straordinari.
7. 
È compito del Servizio veterinario delle ASL promuovere una capillare informazione alla cittadinanza, prioritariamente attraverso campagne di comunicazione digitale, in ordine alle modalità di registrazione e di identificazione degli animali d'affezione.
8. 
I comuni possono accedere al SINAC per consultazione, registrazione dei casi di smarrimento, di decesso e per conoscere i dati di ritorno aggiornati relativi agli animali sottoposti all'obbligo di identificazione detenuti nel territorio comunale. Il SINAC è consultabile dalle Forze dell'Ordine e dai soggetti di cui all' articolo 6, comma 2 della Legge n. 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate).
9. 
I dati necessari per il rintraccio degli animali d'affezione smarriti e rinvenuti sono messi a disposizione degli interessati, nel rispetto dei criteri di cui alla legislazione statale.
Art. 22. 
(Banca dati regionale)
1. 
La Regione, per adempiere alle finalità informative della presente legge e per razionalizzare la registrazione, lo scambio e l'uso delle informazioni del SINAC, istituisce, senza oneri aggiuntivi, uno specifico sistema informatizzato di rete per gestire telematicamente i dati e metterli a disposizione di autorità ed enti interessati.
2. 
La Regione invia i dati identificativi dell'animale Sistema Nazionale Anagrafe Animali da compagnia (SINAC).
3. 
Unitamente ai dati identificativi dell'animale d'affezione e del loro responsabile, sono registrati nel sistema il rilascio del passaporto individuale e le avvenute vaccinazioni per la profilassi della rabbia. Per quanto riguarda i cani sono altresì registrati gli episodi di morsicature e di aggressioni nei confronti di persone o animali.
Art. 23. 
(Prevenzione e contrasto al randagismo)
1. 
I comuni, ricevuta segnalazione della presenza di cani vaganti senza dimora o che si trovino fuori dei limiti del domicilio del detentore senza controllo o sorveglianza diretta, provvedono alla loro cattura con metodi appropriati e nel rispetto dei principi e delle finalità della presente legge. Nei casi di particolare complessità, o rischio sanitario, i presidi multizonali di profilassi e polizia veterinaria delle ASL concorrono alle operazioni di cattura degli animali vaganti.
2. 
I cani vaganti senza proprietario responsabile sono identificati e registrati intestandone la proprietà al comune ove è avvenuto il ritrovamento.
3. 
Sono a carico del responsabile, ove identificabile, le spese di cattura e custodia del cane e le eventuali cure necessarie durante il periodo di custodia, secondo le tariffe stabilite dal comune territorialmente competente.
4. 
La Regione promuove il contrasto al randagismo attraverso il sostegno di progetti volti alla profilazione genetica degli animali d'affezione.
Art. 24. 
(Tutela delle colonie feline, controllo e prevenzione del randagismo felino)
1. 
I gatti che vivono in libertà sono protetti.
2. 
È vietato a chiunque maltrattare o spostare dal loro habitat i gatti che vivono in libertà o le colonie feline.
3. 
Le colonie feline sono composte da un minimo di quattro gatti e sono censite e monitorate dal comune che redige e aggiorna la mappatura e la trasmette al Servizio veterinario dell'ASL. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione e per le cure sanitarie necessarie al loro benessere.
4. 
La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al comune competente, che dispone i necessari accertamenti del Servizio veterinario dell'ASL.
5. 
Qualora si renda necessario, il comune in accordo con il Servizio veterinario dell'ASL, organizza interventi di controllo della popolazione felina secondo quanto definito dal regolamento di cui all' art. 33 .
6. 
Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi e documentate necessità. Lo spostamento ad altro sito idoneo all'accoglienza dei gatti è autorizzato dal comune, previo parere del Servizio veterinario pubblico.
7. 
I comuni singoli o associati dedicano aree all'accoglienza dei gatti liberi che non possono essere reintegrati nelle colonie di appartenenza per accertati problemi fisici.
8. 
I gatti che vivono in libertà, anche se non appartenenti a colonie dichiarate, sono sterilizzati dal servizio veterinario dell'ASL, anche con la collaborazione di medici veterinari convenzionati.
9. 
I gatti liberi o appartenenti a colonie, una volta sterilizzati, sono identificati mediante apposizione di microchip, iscritti nell'Anagrafe e intestati al comune di cattura.
10. 
I gatti in libertà possono essere soppressi solo nei casi previsti dalla normativa vigente.
11. 
Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina, anche con il sostegno regionale sono a carico dei comuni, singoli o associati.
Art. 25 
(Canili pubblici)
1. 
I comuni, singoli o associati, istituiscono e mantengono in esercizio, anche in collaborazione con enti del terzo settore qualificati in materia e iscritti al RUNTS, un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati.
2. 
I comuni provvedono alla stesura ed attuazione di programmi per l'istituzione o il risanamento dei canili pubblici, in modo da garantire il servizio di cattura e custodia temporanea su tutto il territorio regionale, secondo le effettive necessità.
3. 
I canili pubblici sono realizzati ed attrezzati in modo da assicurare il benessere animale, il rispetto delle norme igieniche e sanitarie previste per i concentramenti di animali, nonché per consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti sanitari. I criteri per la realizzazione dei canili e per la gestione del pubblico servizio di accalappiamento e di custodia sono fissati nel regolamento di attuazione di cui all' articolo 33 .
4. 
La Regione, valutati preliminarmente i progetti, con particolare riferimento al territorio servito, alla rispondenza degli impianti ed all'efficienza del servizio previsto, può erogare ai comuni contributi parziali per la realizzazione degli interventi di loro competenza, avvalendosi sia dei finanziamenti previsti dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281 sia di risorse regionali di cui all' articolo 36 .
5. 
La gestione sanitaria dei canili municipali è affidata ai servizi veterinari delle ASL, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all' articolo 33 .
6. 
I canili pubblici riservano una quota di posti come definito dal regolamento di attuazione di cui all' articolo 33 per ospitare, per il tempo necessario, gli animali detenuti da persone definite temporaneamente non idonee alla custodia in quanto ospiti di presidi sanitari e socio sanitari, presidi di recupero ed istituti di pena.
7. 
I canili pubblici devono disporre di un'apposita area idonea destinata alla detenzione di cani ad aggressività non controllata nelle more dell'espletamento delle procedure di cui all' articolo 33 .
8. 
Il comune, l'associazione o l'ente gestore del canile garantiscono la sterilizzazione obbligatoria dei cani ospiti del canile entro trenta giorni dall'ingresso.
9. 
Nei canili pubblici sono consentiti gli accessi alle guardie zoofile.
Art. 26. 
(Affidamento e rifugi per il ricovero di animali randagi)
1. 
Gli animali randagi, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 9 , non possono essere soppressi e non possono essere destinati a sperimentazioni.
2. 
La Regione, la Città metropolitana, le province ed i comuni promuovono e sostengono le iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi, che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso il canile pubblico e la cui proprietà non è stata reclamata, nonché dei gatti custoditi in gattili pubblici o in convenzione.
3. 
La Regione favorisce le associazioni che operano a tutela degli animali nel territorio regionale per la realizzazione di attività finalizzate, come definito dal regolamento di cui all' articolo 33 .
4. 
I rifugi per il ricovero degli animali in attesa di affidamento sono soggetti alle norme indicate nel regolamento di attuazione della presente legge di cui all' art. 33 , volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.
5. 
La Regione concede, avvalendosi degli enti locali, contributi per l'attività di gestione di rifugi e di ricovero di cani e gatti, senza proprietario ed in attesa di affidamento, alle associazioni che svolgono attività di protezione di animali, iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
Art. 27. 
(Canili e gattili privati, pensioni e asili per cani e per gatti)
1. 
I canili e gattili privati, le pensioni e gli asili per cani e per gatti sono soggetti alle norme indicate nella presente legge volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.
2. 
Le norme di cui alla presente legge sono estese alle strutture in cui si detengono animali da affezione. Il regolamento regionale di cui all' art. 33 definisce anche i criteri per la detenzione di animali di proprietà detenuti in luogo diverso da un'abitazione.
3. 
Indicazioni particolari, in relazione alle caratteristiche delle specie allevate, vengono fornite ove necessarie dal Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali di cui all' articolo 30 .
4. 
Nei presidi di cui al presente articolo sono consentiti gli accessi alle guardie zoofile.
Art. 28. 
(Soccorso degli animali)
1. 
Chiunque rinviene animali feriti o vaganti che necessitano di soccorso deve dare tempestiva segnalazione al comune, il quale attiva gli eventuali altri soggetti interessati, fermi restando gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Nel caso di animali feriti o vaganti che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità devono essere allertate le strutture operative della protezione civile competente per territorio.
2. 
I comuni nell'ipotesi di cui al comma 1 garantiscono, direttamente o in collaborazione con le associazioni con finalità di tutela degli animali, la cattura, il trasporto, la custodia e le eventuali cure degli animali d'affezione senza proprietario.
3. 
I veicoli utilizzati per il soccorso e l'assistenza zooiatrica devono essere autorizzati a tal fine dall'ASL territorialmente competente, in base a requisiti minimi stabili con provvedimento della Giunta regionale e devono essere dotati di appositi segnali di riconoscimento.
Titolo III 
(Organismi di consultazione e controllo)
Art. 29. 
(Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali)
1. 
La Regione istituisce e disciplina, con il regolamento dell'articolo 33, l'albo al quale hanno facoltà di iscriversi le associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative, regolarmente costituite, con sede in Piemonte ed iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
2. 
Per promuovere e sostenere l'attività delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'albo regionale, la Regione, avvalendosi dei finanziamenti previsti dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281 e delle risorse regionali di cui all' articolo 36 , può erogare contributi agli enti locali, singoli o associati, che pongano in atto agevolazioni per realizzare progetti specifici, in collaborazione con le associazioni citate, secondo i criteri di cui al regolamento della presente legge.
3. 
La Regione può autorizzare le associazioni iscritte all'albo ad organizzare corsi per la formazione di operatori zoofili volontari. Gli operatori, iscritti in un apposito elenco regionale, svolgono funzioni di sussidio e collaborazione in interventi per la protezione degli animali per cui non sono necessarie specifiche competenze professionali o qualifiche amministrative e di polizia giudiziaria.
Art. 30. 
(Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali)
1. 
Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito, con funzioni consultive, il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali, composto da:
a) 
il Presidente della Giunta o un suo delegato;
b) 
un funzionario della struttura regionale competente in materia di prevenzione, sanità pubblica e veterinaria;
c) 
un funzionario della struttura regionale competente sul benessere animale nel contesto sociale o un suo delegato;
d) 
un funzionario della struttura regionale competente sull'educazione ambientale o un suo delegato;
e) 
un medico veterinario libero professionista designato dagli ordini provinciali dei medici veterinari;
f) 
tre esperti qualificati, espressione delle associazioni iscritte all'albo di cui all' articolo 21 , scelti secondo criteri e modalità definite con provvedimento della Giunta regionale;
g) 
il garante per i diritti degli animali.
2. 
Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali si riunisce almeno una volta all'anno e, in ogni caso, su richiesta della maggioranza dei componenti.
3. 
Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali è consultato in merito alle proposte di provvedimenti concernenti il benessere degli animali ed in merito ai programmi annuali di informazione ed educazione di cui all' articolo 31 .
4. 
I componenti del Comitato durano in carica l'intera legislatura e comunque svolgono il loro ruolo fino al suo rinnovo.
5. 
La partecipazione alle attività del Comitato avviene a titolo gratuito e non dà diritto a compensi o gettoni di presenza.
Art. 31. 
(Programmi di informazione e di educazione)
1. 
La Regione e le ASL promuovono la realizzazione di campagne di informazione che favoriscano l'adozione da parte dei cittadini di comportamenti responsabili e rispettosi degli animali d'affezione.
2. 
La Regione e le ASL, attraverso i Servizi veterinari, in collaborazione con i medici veterinari liberi professionisti del settore, nonché con le associazioni e gli enti di cui all' articolo 29 , promuovono e sostengono programmi di informazione, sensibilizzazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge con riguardo alla detenzione, all'allevamento, all'addestramento, al commercio, al trasporto e alla custodia di animali d'affezione.
3. 
Per favorire il rispetto e la tutela degli animali d'affezione, la Regione promuove e sostiene lo svolgimento di attività didattiche presso le istituzioni scolastiche e formative, riconoscendo il ruolo fondamentale della scuola nella formazione della sensibilità e della consapevolezza dei giovani ai problemi connessi al rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente.
4. 
Le modalità operative e gli strumenti per le attività di cui al presente articolo sono definiti dal regolamento di cui all' articolo 33 e saranno sostenute con quota delle risorse regionali di cui all' articolo 36 .
Titolo IV 
(Vigilanza e sanzioni)
Art. 32. 
(Vigilanza e sanzioni)
1. 
In caso di violazione alle norme di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 13 gli animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee sono posti sotto osservazione sanitaria dal servizio veterinario della ASL, per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere; i costi relativi sono a carico del detentore dell'animale.
2. 
Per quanto non già disposto dalla normativa nazionale e fatte salve ipotesi di responsabilità penale in caso di violazione della presente legge si applicano, secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), le seguenti sanzioni amministrative proporzionate all'illecito:
a) 
per le violazioni delle norme riferite alle condotte di malgoverno, di cui all' articolo 4, comma 5, lettera b) : da 300,00 euro a 1.500,00 euro;
b) 
per le violazioni delle norme riferite alla riproduzione non pianificata, di cui all' articolo 4, comma 5, lettera m) : da 300,00 euro a 1.500,00 euro;
c) 
per le violazioni delle norme riferite alla sterilizzazione, di cui all' articolo 4, comma 6 e per il divieto di tenuta con collari a strozzo di cui all' articolo 6, comma 2 : da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro;
d) 
per le violazioni delle norme riferite alla detenzione di animali di affezione oltre i limiti consentiti dall' articolo 4, comma 10 , nonché dall' articolo 6, comma 1, lettera d) : da 300,00 euro a 1.500,00 euro;
e) 
per le violazioni delle norme riferite agli obblighi di detenzione di un cane ad aggressività non controllata, di cui all' articolo 5 : da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro;
f) 
per le violazioni delle norme riferite ai divieti di cessione, di cui all' articolo 13, comma 6 , all' art. 6, comma 1 , lettere l), m), q) e r) e all' articolo 8, comma 1 : da 500,00 euro a 2.500,00 euro;
g) 
per le violazioni delle norme riferite al divieto di accattonaggio con animali, di cui all' articolo 7 : da 500,00 euro a 2.500,00 euro;
h) 
per le violazioni delle norme riferite al divieto di utilizzo di materiali esplodenti e pirotecnici, di cui all' articolo 6 , commi 4 e 5: da 500,00 euro a 2.500,00 euro;
i) 
per le violazioni delle norme riferite al divieto di detenzione, vendita ed esposizione di animali mutilati, di cui all' articolo 9, comma 5 e per le violazioni dei divieti di cui all' articolo 9, comma 1 : da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro;
l) 
per l'esercizio dell'attività senza la prevista SCIA di cui all' articolo 13 : da 500,00 euro a 2.500,00 euro.
3. 
In caso di recidiva la pena è triplicata.
4. 
I servizi veterinari delle ASL e le guardie zoofile riconosciute con decreto prefettizio, concorrono con le altre autorità pubbliche preposte all'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché all'accertamento delle violazioni relative.
5. 
Le sanzioni sono introitate dal comune e sono utilizzate per tutti gli interventi e azioni connesse agli animali d'affezione di cui alla presente legge.
6. 
Il Presidente, gli Assessori e i Consiglieri regionali, nell'esercizio delle funzioni istituzionali, hanno diritto di accesso, senza alcuna necessità di preavviso, ai canili, gattili e rifugi sia pubblici che privati.
Titolo V 
(Disposizioni attuative finali e finanziarie)
Art. 33. 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento attuativo, che definisce in particolare:
a) 
i requisiti sulle forme di trasporto degli animali d'affezione di cui all' articolo 4 ;
b) 
i contenuti minimi definiti del registro di carico e scarico di cui all' articolo 14 ;
c) 
le procedure di autorizzazione dei cimiteri di cui all' articolo 16 ;
d) 
le procedure di inumazione, raccolta e trasporto spoglie di cui all' articolo 18 ;
e) 
il registro delle presenze del cimitero per animali d'affezione di cui all' articolo 19 ;
f) 
interventi di tutela delle colonie feline, controllo e prevenzione del randagismo felino di cui all' articolo 24 ;
g) 
i criteri per la realizzazione dei canili e per la gestione del pubblico servizio di accalappiamento e di custodia, le modalità di gestione sanitaria dei canili municipali nonché i criteri di riserva di posti nei canili pubblici di cui all' articolo 25 ;
h) 
la definizione delle attività con cui la Regione favorisce le associazioni che operano a tutela degli animali nel territorio regionale e la disciplina dei rifugi per il ricovero di animali randagi di cui all' articolo 26 ;
i) 
i criteri per la detenzione di animali di proprietà in luoghi diversi da un'abitazione di cui all' articolo 27 ;
l) 
l'istituzione e la disciplina dell'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali di cui all' articolo 29 ;
m) 
le modalità operative e gli strumenti per le attività di informazione e di educazione di cui all' articolo 31 .
Art. 34. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1, dello Statuto regionale , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1 , la Giunta regionale, anche sulla base dei dati forniti dai soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:
a) 
lo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge per i servizi dedicati agli animali d'affezione;
b) 
una descrizione dello stato di attuazione della presente legge, delle eventuali criticità emerse, nonché dei correttivi messi in atto.
3. 
Nelle relazioni è inserita una apposita sezione contenente i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
4. 
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. 
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.
Art. 35. 
(Abrogazioni)
1. 
Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione) e il regolamento regionale 11 novembre 1993, n. 2 (Regolamento per la tutela e controllo degli animali da affezione);
b) 
legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali d'affezione);
c) 
legge regionale 19 luglio 2004, n. 18 (Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata - istituzione dell'anagrafe canina);
e) 
legge regionale 23 giugno 2021, n. 18 (Disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale dei dog-sitter);
f) 
articolo 41 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);
g) 
legge regionale 4 novembre 2009, n. 27 (Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale);
h) 
articoli 100, 101 e 102 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017);
i) 
articoli 13 e 14 della legge regionale del 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020);
l) 
articolo 21 della legge regionale del 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).
Art. 36. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 475.000,00 per l'anno 2024 e 500.000,00 per il 2025, si provvede nell'ambito degli stanziamenti relativi alla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo I , spese correnti e Titolo II , spese in conto capitale, mediante riduzione di pari importo delle risorse già stanziate, per i medesimi esercizi finanziari, all'interno della stessa missione, programma e titoli, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
2. 
Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa, annualmente disposte dalla Legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 ).